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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
ST , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 8392 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Cessione dei crediti vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. BIANCA MIRIELLO, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, elett.te dom.to presso l'Avvocatura
Civica del Comune di in Piazza Cimmino n. 1 Pt_1
OPPONENTE
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. FRASCA FULVIO, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 59 come da procura in atti,
OPPOSTO
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/10/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.09.2023 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2313/2023 del
19/07/2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
222.332,32, oltre interessi come richiesti nonché le spese del procedimento monitorio.
Più a monte, con il ricorso monitorio ha Controparte_1
dichiarato di vantare un credito nei confronti del pari Parte_1
ad € 204.478,50 per sorta capitale, oltre interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data delle cessioni sino al soddisfo effettivo e ad €
17.800,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02, il tutto in forza di fornitura di energia elettrica erogata da RA Comm
S.p.A. in favore del predetto credito di cui la ricorrente si era Pt_1
resa cessionaria in virtù di una serie di atti di cessione, tutti riportati in ricorso, ed ha quindi insistito per il pagamento della somma di €
222.332,32 (di cui € 204.478,50 per sorta capitale, € 53,82 per spese notarili ed € 17.800,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02), oltre agli interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data delle cessioni sino all'effettivo soddisfo.
Sebbene tale domanda sia stata poi accolta con il decreto opposto,
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 2 di 14 peraltro dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, proponeva la presente opposizione il , per le Parte_1
seguenti ragioni: (1) prescrizione del diritto;
(2) insufficienza della sola fattura a sorreggere la pretesa creditoria;
(3) assenza di previo impegno di spesa;
(4) genericità della pretesa creditoria;
(5) indisponibilità delle somme oggetto del provvedimento monitorio;
(6) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui riconosce gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
Ha resistito in giudizio insistendo nella Controparte_1
propria pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
***
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è anzitutto matura per la decisione, alla luce della sua natura documentale.
L'attrice assume di essersi resa cessionaria del credito vantato da RA
Comm S.r.l. nei confronti del , in forza di Parte_1
fornitura di energia elettrica erogata in favore del predetto Pt_1
A sostegno della propria domanda l'attrice ha infatti prodotto un elenco di fatture asseritamente rimaste insolute e l'atto di cessione del credito, mediante scrittura privata con autentica notarile delle sottoscrizioni, atto notificato alla convenuta.
Ha aggiunto l'opposta, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio, che il vincolo negoziale tra le parti è sorto, ex lege e automaticamente,
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 3 di 14 in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n.
125/2007 e decreto attuativo del 23 novembre 2007), replicando punto per punto alle eccezioni sollevate da parte opponente.
2. In prima battuta mette conto precisare che riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile,
“l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola,
a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una applicazione del c.d. principio della ragione più liquida anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 2909/2017; n. 2853/2017; SS.UU. 9936/2014; n.
12002/2014; n. 23.621/2011).
In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 4 di 14 l'eccezione di prescrizione, di genericità e indisponibilità della pretesa creditoria, e di non debenza degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per assenza di impegno di spesa, tale da vincolare l'ente territoriale alla pretesa creditoria in questa sede avanzata in giudizio.
3. Occorre tuttavia precisare che, nella specie, la domanda attorea si è rivelata infondata per carenza di prova dei titoli negoziali, e dei corrispondenti impegni di spesa, come correttamente eccepito dal convenuto, posti a base dei plurimi crediti azionati, il tutto al netto della questione dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, questione, invero, non oggetto di contesa.
3.1. Dall'esame della documentazione allegata e prodotta nel presente giudizio non è, anzitutto, emersa la prova del diritto fatto valere dalla attrice, la quale non ha depositato il contratto di fornitura intercorso tra il evocato e la cedente, senza che possa applicarsi, nel caso di Pt_1
specie, il principio di non contestazione, trattandosi di un atto stipulato con una pubblica amministrazione.
In ordine a tale ultimo profilo, non può essere invocato, a parere del
Tribunale, il principio di non contestazione, tenuto conto della ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L.: la necessaria prova per iscritto e del contratto e dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Fatta questa doverosa precisazione, in merito, costituisce principio
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 5 di 14 generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla UB RA (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass.,
28.9.2010, n. 20340; Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289;
Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass., 19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U.,
27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge (cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'RA del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante
"Regolamento per l'RA del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della UB RA ed al suo modo di
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 6 di 14 comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale.
Peraltro, va ulteriormente evidenziato che la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo da parte dei deputati organi amministrativi, che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dalla S.C. (cfr. Cass., S.U.,
10.6.2005, n. 12195) che ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis,
Cass., 4.12.2003, n. 18540; Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass.,
14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr. Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass.,
27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 7 di 14 che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
3.2. La domanda è vieppiù infondata alla luce dell'attuale disciplina della gestione del bilancio e della contabilità pubblica locale, come correttamente eccepito da parte opponente.
Stando infatti a quanto previsto dall'art. 183 D.Lgs 267/2000 (c.d.
T.U.E.L.), “L'impegno [di spesa, n.d.g.] costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”. L'art. 191, comma 1, T.U.E.L. prevede inoltre che
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo
153, comma 5”. Di talché l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, Parte_2
in questi casi, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 8 di 14 non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Secondo il consolidato insegnamento della S.C. (Cass. civ., nn. 6919/19,
33768/19, 22481/18), l'art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di Legge (cfr. S.U. n. 12195/05), presidia il buon andamento della UB RA di cui all'art. 97 Cost. e quindi il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni Locali, in un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. civ., n. 6919/19).
Dunque, nulla quaestio sulla condizione necessaria, affinché l'atto dell'ente locale (comportante un obbligo contrattuale) sia vincolante nei confronti dell'ente medesimo: vale a dire l'atto deve essere accompagnato dal relativo impegno di spesa (cfr. anche Cass. civ., n.
15410/18).
In mancanza, è affetta da nullità tanto la deliberazione che autorizza il compimento, quanto il susseguente contratto (Cass. civ., nn. 24303/11,
26202/10).
Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 9 di 14 substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Con la conseguenza, già in precedenza osservata, della inoperatività del principio di non contestazione, pur invocato da parte attrice.
3.3. In tale contesto, l'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica non riveste carattere decisivo, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, nel senso di una diretta obbligatorietà a carico dell'ente locale.
Invero, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni.
Ne deriva di conseguenza che, non risultando acquisito agli atti del giudizio l'originario contratto di fornitura, non risulta fornita prova del diritto fatto valere.
Ne può ritenersi sufficiente ai predetti fini il deposito del contratto di cessione, essendo preciso obbligo del cedente, ai sensi dell'art. 1262
c.c., quello di “consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso” e, quindi, nel caso di specie il contratto intercorso tra la fornitrice ed il Pt_1
Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 10 di 14 dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000, dovendosi ribadire, sul punto, che in tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto (Cass. civ., sez. I, 18/11/2011, n. 24303 in
Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1636). Più nello specifico, va fatta applicazione del principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione
(Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410 e di recente Cass. Sez. 3, ord. n.
17197 del 2024).
Nella fattispecie, non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione di un simile impegno di spesa contabile da parte del ragion per cui la domanda deve essere rigettata. Pt_1
Parte attrice adduce, a sostegno della propria pretesa, che si dovrebbe prescindere dalla stipula di un contratto scritto e dalla necessità del rispetto dell'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000, alla luce della disciplina derogatoria costituita dal d.l. 73/2007, convertito con l. 3 agosto 2007,
n. 125, trattandosi di prestazione erogata in regime di salvaguardia.
Il rilievo è, tuttavia, privo di pregio.
Ed invero, va detto che, per principio fatto proprio da alcuni precedenti conformi di questo Tribunale, “essendo il debitore un ente locale, sebbene le prestazioni a cui si riferisce il credito de quo siano state rese
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 11 di 14 in regime di salvaguardia, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000” (Trib. Napoli nord sent. nr.
1377/2022 del 13/04/2022 e Trib. Napoli nord sent. n. 213/2024 del
11/01/2024).
Onde, il fatto, pacifico, che l'erogazione della prestazione sia avvenuta in regime di salvaguardia secondo la disciplina summenzionata può comportare, quale sua naturale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost..
In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche.
La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico dell'attrice, comporta l'infondatezza della domanda di pagamento.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché
l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 12 di 14 delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale, trattandosi di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
Per tali ragioni, considerato che nel caso di specie non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione da parte del Pt_1 Parte_1
di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa, la domanda va rigettata e l'opposizione accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Rimane assorbita nella presente decisione ogni altra questione sollevata dalle parti.
5. Le spese seguono la soccombenza di e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate, con esclusione quindi della fase istruttoria, secondo lo scaglione sino ad euro
260.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sull'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2313/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il 19/07/2023 in favore di CP_1
così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Proc. n. 8392/2023 R.G – Sentenza Pagina 13 di 14 2) Condanna l pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore dell'opponente che qui si liquidano in euro 405,50 per esborsi ed euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca ST)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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