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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2036/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SE GI ) e AR LI GI C.F._2
( ), come da procura in calce all'atto di appello, con i CodiceFiscale_3
quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. ARno Menna in
Napoli al Corso Umberto I, n. 365.
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._5
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca AR Passarella Persona_1
( ), come da mandato a margine della comparsa di C.F._6
costituzione e risposta in Appello, con la quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla via Minichini, n. 3.
APPELLATI
E ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 C.F._7
SQ AF, come da mandato a margine della memoria di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Corso Umberto I, 381.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
),
[...] C.F._9 Controparte_6
, tutte rappresentate e difese dall' avv. Cira AR C.F._10
RI D'AM, come da procura alle liti a margine dell'atto di costituzione e risposta in appello, con la quale elettivamente domiciliano in Poggiomarino
(NA), alla via XXIV Maggio, n. 127.
APPELLATE
Conclusioni
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, dichiarare ammissibile l'appello proposto dalla sig.ra ed accoglierlo, Parte_1
nonché, in riforma dell'appellata sentenza n. 1610/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, G.O.P. dott.ssa Cristina Gallo, in data
24/10/2020 e pubblicata in data 05/11/2020, a definizione del procedimento
R.G. n. 5277/2015: 1) preliminarmente, accogliere la richiesta istruttoria di nomina di un CTU per quantificare i danni subiti dalla sig.ra ; 2) Parte_1
nel merito, sentirsi dichiarare illegittime le opere di costruzione dei vani sul terrazzo di copertura comune e, per l'effetto, sentirsi condannare essi convenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi con relativa loro demolizione;
3) sentirsi dichiarare che l'androne comune non può essere utilizzato per parcheggio autovetture, che ostacolano il libero accesso ai locali retrostanti e, pertanto, condannare essi convenuti in solido al divieto sosta dei veicoli affinché venga lasciato il libero accesso ai locali retrostanti il fabbricato di proprietà attorea;
4) sentirsi condannare essi convenuti al pagamento in solido dei danni cagionati per gli inconvenienti lamentati, con determinazione dell'ammontare degli stessi per i lunghi anni in cui è avvenuto l'illegittimo parcheggio in €.
60.000,00 (sessantamila/00) e per la costruzione delle opere abusive sul terrazzo di copertura comune ed il mancato utilizzo del bene in € 50.000,00
(cinquantamila/00); 5) condannarsi, infine, essi convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ivi comprese le spese di
c.t.u. e spese generali, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.”
Per l'appellante incidentale : A) ammettere la consulenza tecnica CP_3
di ufficio come richiesta da nel corso del giudizio di primo grado. CP_3
B) Dichiarare l'appello formulato dalla sig.ra infondato in fatto ed in Pt_1
diritto e per l'effetto rigettarlo integralmente;
C) Accogliere l'appello incidentale avverso la sentenza n. 1610/2020 – quale prosieguo della riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo grado n. 5277/2015 e per l'effetto in riforma della detta sentenza accogliere le domande della sig.ra e CP_3
conseguentemente ordinare:
1) Ad essa la demolizione del vano bagno posto nell'androne comune;
2) Pt_1
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dello Pt_1
spazio adibito da lei a vano bagno;
3) Ordinare ad essa l'eliminazione di Pt_1
tutti i cattivi odori da detto vano bagno nonché dal deposito e dalla cantina.4)
Condannare la sig.ra al pagamento delle somme pro quota della messa in Pt_1
sicurezza delle lamiere – laddove la stessa risultasse titolare di diritti;
5)
Condannare la sig.ra al pagamento delle somme pro quota per la pulizia Pt_1
della scala e per l'energia elettrica della stessa;
6) Condannare la sig.ra Pt_1
di ogni somma da lei dovuto in ragione di quanto già corrisposto e da corrispondere per le parti comuni;
7) Condannare la sig.ra al pagamento Pt_1
di tutte le quote da lei dovute. Con determinazione delle somme in corso di causa ed a seguito della redigenda CTU.
D) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi del doppio Pt_1
grado del giudizio. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
E) Emettere ogni altro provvedimento in favore della sig.ra . CP_3 Per gli appellati e : Dichiarare Controparte_1 Controparte_2
la infondatezza dell'appello proposto dalla , ovvero rigettarlo nel merito Pt_1
perché infondato, con la conferma della impugnata sentenza e la condanna della predetta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre agli accessori di legge.
Per le appellate , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
: Accogliere l'eccezione di nullità dell'appello, per carenza dei Controparte_6
requisiti ex art. 342 c.p.c.. Dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e
l'improcedibilità dell'appello proposto dalla , in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , con atto di citazione notificato il 1 febbraio 2002, convenne Parte_1
in giudizio Persona_1 Controparte_1 Controparte_7
, e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
deducendo: - di essere proprietaria di un locale terraneo, con sottostante cantinato e retrostante cortiletto in Sant'Antonio Abate alla via Roma n. 348, con diritti di comunione, tra l'altro, anche sulla terrazza di copertura del fabbricato e sull'androne condominiale;
- che i convenuti avevano costruito sul terrazzo di copertura dei vani, senza autorizzazione dell'attrice, e usavano l'androne condominiale come parcheggio dei propri veicoli.
Chiese, quindi, che i convenuti fossero condannati al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione dei veicoli dall'androne nonché al CP_8
risarcimento di tutti i danni causati.
Costituitisi, e Persona_1 Controparte_7 Controparte_1
impugnarono la domanda eccependone l'infondatezza, ed in particolare sostennero l'insussistenza di qualsiasi diritto di comproprietà o altro diritto reale dell'attrice sul terrazzo di copertura, precisando che le costruzioni sullo stesso esistenti non compromettevano la statica del fabbricato, oltre a dedurre, per quanto concerneva il parcheggio delle auto nell'androne- che in ogni caso non impedivano l'ingresso al locale di proprietà attorea. Chiesero, in via riconvenzionale, che fosse accertata l'intervenuta usucapione, per possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio, della facoltà di parcheggiare, oltre all'usucapione del diritto di proprietà del lastrico solare, e chiesero che fosse accertata l'illegittima occupazione, da parte dell'attrice, di porzione dell'androne comune, mediante la realizzazione di un bagno, dal quale provenivano esalazioni di cattivi odori e che impediva ed ostacolava i convenuti nell'esercizio del proprio diritto di proprietà.
Si costituirono, altresì, e Controparte_4 Controparte_5
che, in aggiunta alle domande riconvenzionali già Controparte_6
spiegate, chiesero che fosse accertato il debito dell'attrice in ordine al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'immobile, in proporzione alla propria quota di proprietà.
Esaminata la documentazione prodotta, ammesse le prove orali ed espletata la
CTU, il Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano, con la sentenza n. 146 del 22 maggio 2013, accolse la domanda di ed Parte_1
accolse parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Avverso tale sentenza proposero appello in proprio e quale Controparte_7
erede di , , in proprio e quale erede di Persona_1 Controparte_1 [...]
e , quale erede di Persona_1 Controparte_2 Per_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
[...]
Con la sentenza n 2423/2015 del 27.05.2015, la Corte constatò che il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro, tenuto conto del particolare tenore delle domande proposte, e dichiarò la nullità della sentenza impugnata e rimise la causa al primo giudice, precisando, all'uopo che la declaratoria di nullità non investiva il capo di sentenza relativo alla condanna della al pagamento delle quote di spettanza per le spese di Pt_1
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'immobile, in quanto non implicante litisconsorzio necessario, essendo tra l'altro, tale capo di sentenza, passato in giudicato in quanto non espressamente impugnato dalla e compensò le spese di lite tra le parti. Pt_1
1.2. Il giudizio fu riassunto con atto di citazione notificato da in Parte_1
data 25.09.2015 nei confronti di e , Controparte_7 Controparte_1
entrambi in proprio e nella qualità di eredi di e Persona_1 [...]
, in qualità di erede di , Controparte_2 Persona_1 CP_4
, e
[...] Parte_2 Controparte_6 CP_3
(litisconsorte originariamente pretermesso), chiedendo:
1. L'accertamento dell'illegittimità delle opere di costruzione dei vani sul terrazzo di copertura comune, con condanna dei convenuti, in solido, al ripristino dello stato dei luoghi con relativa loro demolizione;
2. L'accertamento che l'androne comune non può essere utilizzato per parcheggio autovetture, che ostacolano il libero accesso ai locali retrostanti, con divieto dei convenuti alla sosta di veicoli e al mantenimento libero dell'accesso ai locali retrostanti il fabbricato di proprietà attorea;
3. Condanna dei convenuti al pagamento in solido dei danni cagionati per gli inconvenienti lamentati, da liquidarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
Costituitisi, , e Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2
dedussero la nullità dell'atto di riassunzione oltre che l'infondatezza
[...]
della domanda, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'androne del palazzo non era occupato da alcun veicolo;
proposero domanda riconvenzionale di rispristino dello stato dei luoghi rispetto al vano bagno, presente nell'androne comune, oltre alla condanna della al Pt_1
risarcimento dei danni da quantificarsi.
, litisconsorte non convenuto nei precedenti gradi, si costituì, CP_3
eccependo il difetto di legittimazione attiva della , oltre Pt_1 all'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità dell'atto di riassunzione, la cessazione della materia del contendere rispetto al parcheggio delle auto nell'androne comune, chiedendo mediante domanda riconvenzionale:
1. La demolizione del vano wc con conseguente risarcimento dei danni;
2.
L'ordinaria manutenzione e pulizia della cantina di proprietà attorea;
3. La condanna della al pagamento delle spese condominiali;
4. Lo Pt_1
scioglimento della comunione del terrazzo comune.
, e rimasero Controparte_4 Parte_2 Controparte_6
contumaci.
1.3. Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, decise la causa concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenne il Tribunale, quanto alla proposizione delle domande nuove proposte dai convenuti e contestate dall'attrice che “l'istituto della riassunzione si configura come una mera attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata. Con la conseguenza che non comportando la costituzione di un nuovo rapporto processuale, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. (cfr. Cass. n. 23073 del 30.10.2014, Cass. n. 1723 del 18.2.1998, Cass. n. 363 del 17.1.1983; in senso conforme anche Cass. Civile Sez. lavoro n. 12719 del 23.05.2013). Ne consegue, che solo il litisconsorte pretermesso può formulare domande nuove, proprio in virtù della violazione del suo diritto di difesa e della mancata partecipazione al giudizio”.
In particolare, il Tribunale ritenne di esaminare, oltre alla domanda originaria proposta da , le sole domande proposte da , e per Parte_1 CP_3
gli altri convenuti le sole domande precedentemente proposte. Quanto all'attività processuale pregressa, il Tribunale ritenne che “la fase tenutasi innanzi al primo giudice va intesa, non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio da cassazione, ma quale giudizio iniziato ex novo, come conseguente reintegra delle parti nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e con la possibilità per il primo giudice di riesaminare liberamente la controversia, senza vincoli di statuizioni pregresse.
Contrariamente, qualora nel giudizio di rinvio fosse possibile esaminare anche
l'attività difensiva del primo giudizio, verrebbe meno la ratio dell'integrazione del contraddittorio ed il diritto di difesa del litisconsorte pretermesso continuerebbe ad esser violato. Ne consegue, che la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio, travolge anche tutti gli atti del detto giudizio. Si instaura, infatti, un processo c.d. chiuso, nell'ambito del quale dovranno e potranno essere
"ri-assunti" e così, presi nuovamente in considerazione, solo ed esclusivamente tutte le domande, la documentazione e l'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al procedimento di primo grado che si è concluso con la sentenza dichiarata nulla”.
Ritenendo all'uopo che, trattandosi di processo “chiuso”, fossero rilevanti ai fini della decisone solo ed esclusivamente gli atti del giudizio dinanzi a sé riassunto.
Quanto al merito, il Tribunale ritenne che dalle risultanze istruttorie non emergesse la prova di alcuna delle domande formulate dalle parti.
All'esito rigettò tutte le domande e compensò le spese di lite.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1610/2020 del
05.11.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico articolato motivo di gravame l'omessa ed erronea valutazione istruttoria e la carenza di motivazione della sentenza, ritenendo erroneo l'inquadramento della rimessione al primo giudice alla stregua della prosecuzione del giudizio di rinvio da Cassazione, in luogo del rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, che presuppone, di contro, la pienezza di poteri in capo alle parti in ordine all'istruttoria, senza escludere la possibilità che le parti facciano riferimento a domande ed eccezioni o documentazione già prodotta nella fase precedente ed all'istruttoria ivi svolta.
L'appellante si duole altresì, che il Tribunale abbia compensato integralmente le spese di lite.
Ritiene che, se il primo giudice avesse scrutinato la documentazione prodotta nel giudizio presupposto, unitamente alle risultanze della CTU espletata, avrebbe ben compreso la titolarità in capo all'attrice e dunque avrebbe ritenute provate le circostanze contestate, accogliendo la domanda e condannando le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
2.2. Costituitisi, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 [...]
, e , in qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, chiedono l'integrale rigetto dell'appello in quanto infondato Persona_1
in fatto e in diritto.
Si sono, poi costituite e Controparte_4 Controparte_5
, le quali eccepscono l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
ex art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato le parti della sentenza che intendeva censurare. Nel merito deducono che l'appellante non aveva dato prova della titolarità del diritto vantato sulla terrazza di copertura e che, pertanto, non avesse interesse all'accertamento degli abusi perpetrati sulla detta terrazza, oltre a non aver dato prova della violazione del libero accesso all'area dell'androne comune, contestando altresì che all'appellante fossero derivati danni.
Si è costituita, infine, , eccependo l'infondatezza dell'appello, CP_3
contestando l'abusiva edificazione da parte dell'appellante del vano wc nell'androne comune, la cattiva manutenzione della cantina di sua proprietà e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate tardivamente nel giudizio di primo grado, e spiegando altresì appello incidentale per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. In particolare, sostiene che il Tribunale, nel ritenere la riassunzione un mero atto di impulso, avrebbe dovuto esaminare le sole domande della parte pretermessa nel giudizio presupposto, e quindi valutare le domande concernenti l'abusiva realizzazione del bagno nell'androne comune, il cattivo utilizzo del locale cantina di proprietà e la mancata partecipazione al Pt_1
pagamento degli oneri condominiali. Contensta poi la compensazione delle spese di giudizio, che ritiene avrebbero dovuto essere poste a carico della odierna appellante principale.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 12/09/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.1.2. Nel merito va premesso che la Corte di Appello, aveva rimesso la causa in primo grado ex art. 354 c.p.c., per un vizio del contraddittorio, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado svoltosi a contraddittorio non integro.
Tale declaratoria di nullità comporta l'inutilizzabilità dell'istruttoria svolta in quella fase, poiché assunta in difetto di contraddittorio, per l'assenza del litisconsorte pretermesso. Sicchè, riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado il giudizio riassunto, pur trattandosi di una prosecuzione del medesimo giudizio, a cagione della dichiarata nullità integrale, deve essere celebrato nuovamente da capo, restando salvi i soli atti introduttivi, sicché le domande e le richieste istruttorie restano cristallizzate a quelle formulate in origine e non possono formularsi domande nuove. Quanto all'istruttoria svolta, questa resta travolta dalla declaratoria di nullità, ed è quindi necessario, alla parte che voglia vedere dimostrati i propri assunti, reiterare le richieste istruttorie nei termini preclusivi. In sostanza la prova andava nuovamente espletata nel giudizio riassunto, nel quale soltanto si è realizzata la pienezza del contraddittorio, originariamente violato, a meno che il litisconsorte pretermesso non avesse accettato l'attività istruttoria svolta in sua assenza.
A riguardo, infatti la Suprema Corte ha affermato che “La nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia
- che è destinata a spiegare i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto - venga utiliter data. Tale vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza” (cfr. Cass. 2302/1981)
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto che avesse CP_3
accettato l'istruttoria svolta in sua assenza, né ha riprodotto né ha chiesto la acquisizione delle risultanze istruttorie precedentemente espletate, essendosi limitata, con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. a chiedere l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio annullato solo con riferimento alla CTU ivi solta e non anche all'assunzione della prova testimoniale in precedenza svolta, anzi formulando a riguardo espressa riserva di proporre istanze istruttorie, senza poi mai più formularle in concreto .
Per cui il primo giudice ha correttamente deciso basando il proprio convincimento esclusivamente su quanto portato a propria conoscenza dalle parti. Egli ha ammesso ed espletato solo la prova testimoniale richiesta nel giudizio riassunto, in esito alla quale non è risultata provata la domanda attorea né in ordine all'eccepita titolarità della terrazza di copertura, né alla sussistenza di un illecito parcheggio da parte dei condomini, né ai danni subiti.
Inoltre, la titolarità della terrazza di copertura in capo all'appellante non è risultata provata nemmeno dai documenti prodotti, atteso che nell'atto di compravendita della la terrazza non viene menzionata e l'unico spazio Pt_1
comune precisato è quello dell'androne.
Dunque, il primo giudice ha correttamente motivato il proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie poste nella sua disponibilità, per cui tale motivo di appello va disatteso.
3.1.3. Per ciò che concerne la contestata compensazione delle spese di lite tra le parti, il giudice ha correttamente deciso in applicazione del criterio della soccombenza. Invero, sia la domanda principale che quelle riconvenzionali venivano rigettate e pertanto il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le stesse.
Sul punto, l'art. 92, comma 2, c.p.c. dispone e disponeva, nella sua precedente formulazione, che se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La norma, pertanto, consente («può») al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione.
Dunque, anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019 e
Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014).
A tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
Invero, va tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale, anche l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto o il rigetto di parte di essa, rientra nel concetto di reciproca soccombenza con conseguente compensazione delle spese di lite (cfr. Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009).
Nel caso di specie, la domanda dell'odierno appellante è stata interamente respinta, ma di contro anche le domande dei convenuti sono state rigettate, verificandosi, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, una soccombenza reciproca, così da giustificare la compensazione della condanna alle spese.
L'appello principale va dunque rigettato.
§.4. , litisconsorte pretermesso in primo grado ha spiegato CP_3
domanda riconvenzionale, che si è vista respingere ed ha proposto in questa sede appello incidentale, con cui ha censurato la sentenza del primo giudice con un unico articolato motivo di appello, per non aver il primo giudice in alcun modo esaminato la propria domanda riconvenzionale, non ammettendo le proprie richieste istruttorie, al fine di verificare e accertare la illegittima realizzazione del bagno posto nell'androne comune, il cattivo utilizzo del locale cantina di proprietà della e la mancata partecipazione della Parte_1
stessa alle spese comuni, con la conseguente erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra le parti, stante l'assoluta fondatezza della propria domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellante incidentale chiede disporsi CTU al fine di accertare le proprie doglianze.
Orbene, in merito alla domanda riconvenzionale di il Tribunale, CP_3
con ordinanza del 18.06.2016, aveva rigettato sia la chiesta prova testimoniale, ritenendo i capi formulati, generici e valutativi (a., c.), vertente su circostanze negative (b), non contestualizzato nel tempo (d) e documentale (e) e ha ammesso la chiesta CTU perché esplorativa. Dunque, il primo giudice, non avendo ammesso le richieste istruttorie formulate dalla , ha vagliato CP_3
la sua domanda riconvenzionale sulla base delle risultanze istruttorie emerse dalle altre prove testimoniali, ritenendo, infine la domanda non provata.
Infine, per ciò che concerne il pagamento delle spese di manutenzione, per quanto provate, l'appellante principale è già stata condannata alla refusione di tali spese e tale capo di condanna è passato in giudicato, come è stato precisato nella sentenza di nullità n. 2423/2015 della Corte d'appello di Napoli che ha ritenuto la sentenza nulla e rinviato al primo giudice per difetto del litisconsorzio necessario.
Per ciò che concerne le altre somme richieste, invece, non sono risultate provate e, allo stesso, non sono risultati provati i cattivi odori provenienti dal locale cantina e poiché l'onere probatorio incombeva in capo alla parte che ne aveva chiesto l'accertamento, il primo giudice ha correttamente statuito.
Parimenti per la lamentata realizzazione abusiva del locale wc, posto nell'androne comune, non è stato in alcun modo provato il danno che da questo sia derivato agli altri condomini e la natura dello stesso.
Per ciò che concerne la impugnata compensazione delle spese, si rimanda a quanto sopra detto per l'appello principale.
5. L'appello incidentale al pari di quello principale va rigettato in quanto dall'esame delle allegazioni delle parti e delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, non può ritenersi raggiunta la prova delle tesi sostenute da ambo le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra appellante principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza e, poste a carico di in Parte_1
favore delle altre parti, e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da , avverso la sentenza n. 1610/2020, emessa dal CP_3
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_3
4. Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 CP_3 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 [...]
e delle spese di lite, che liquida in CP_5 Controparte_6
complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
5. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2036/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SE GI ) e AR LI GI C.F._2
( ), come da procura in calce all'atto di appello, con i CodiceFiscale_3
quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. ARno Menna in
Napoli al Corso Umberto I, n. 365.
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._5
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca AR Passarella Persona_1
( ), come da mandato a margine della comparsa di C.F._6
costituzione e risposta in Appello, con la quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla via Minichini, n. 3.
APPELLATI
E ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 C.F._7
SQ AF, come da mandato a margine della memoria di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Corso Umberto I, 381.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
),
[...] C.F._9 Controparte_6
, tutte rappresentate e difese dall' avv. Cira AR C.F._10
RI D'AM, come da procura alle liti a margine dell'atto di costituzione e risposta in appello, con la quale elettivamente domiciliano in Poggiomarino
(NA), alla via XXIV Maggio, n. 127.
APPELLATE
Conclusioni
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, dichiarare ammissibile l'appello proposto dalla sig.ra ed accoglierlo, Parte_1
nonché, in riforma dell'appellata sentenza n. 1610/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, G.O.P. dott.ssa Cristina Gallo, in data
24/10/2020 e pubblicata in data 05/11/2020, a definizione del procedimento
R.G. n. 5277/2015: 1) preliminarmente, accogliere la richiesta istruttoria di nomina di un CTU per quantificare i danni subiti dalla sig.ra ; 2) Parte_1
nel merito, sentirsi dichiarare illegittime le opere di costruzione dei vani sul terrazzo di copertura comune e, per l'effetto, sentirsi condannare essi convenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi con relativa loro demolizione;
3) sentirsi dichiarare che l'androne comune non può essere utilizzato per parcheggio autovetture, che ostacolano il libero accesso ai locali retrostanti e, pertanto, condannare essi convenuti in solido al divieto sosta dei veicoli affinché venga lasciato il libero accesso ai locali retrostanti il fabbricato di proprietà attorea;
4) sentirsi condannare essi convenuti al pagamento in solido dei danni cagionati per gli inconvenienti lamentati, con determinazione dell'ammontare degli stessi per i lunghi anni in cui è avvenuto l'illegittimo parcheggio in €.
60.000,00 (sessantamila/00) e per la costruzione delle opere abusive sul terrazzo di copertura comune ed il mancato utilizzo del bene in € 50.000,00
(cinquantamila/00); 5) condannarsi, infine, essi convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ivi comprese le spese di
c.t.u. e spese generali, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.”
Per l'appellante incidentale : A) ammettere la consulenza tecnica CP_3
di ufficio come richiesta da nel corso del giudizio di primo grado. CP_3
B) Dichiarare l'appello formulato dalla sig.ra infondato in fatto ed in Pt_1
diritto e per l'effetto rigettarlo integralmente;
C) Accogliere l'appello incidentale avverso la sentenza n. 1610/2020 – quale prosieguo della riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo grado n. 5277/2015 e per l'effetto in riforma della detta sentenza accogliere le domande della sig.ra e CP_3
conseguentemente ordinare:
1) Ad essa la demolizione del vano bagno posto nell'androne comune;
2) Pt_1
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dello Pt_1
spazio adibito da lei a vano bagno;
3) Ordinare ad essa l'eliminazione di Pt_1
tutti i cattivi odori da detto vano bagno nonché dal deposito e dalla cantina.4)
Condannare la sig.ra al pagamento delle somme pro quota della messa in Pt_1
sicurezza delle lamiere – laddove la stessa risultasse titolare di diritti;
5)
Condannare la sig.ra al pagamento delle somme pro quota per la pulizia Pt_1
della scala e per l'energia elettrica della stessa;
6) Condannare la sig.ra Pt_1
di ogni somma da lei dovuto in ragione di quanto già corrisposto e da corrispondere per le parti comuni;
7) Condannare la sig.ra al pagamento Pt_1
di tutte le quote da lei dovute. Con determinazione delle somme in corso di causa ed a seguito della redigenda CTU.
D) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi del doppio Pt_1
grado del giudizio. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
E) Emettere ogni altro provvedimento in favore della sig.ra . CP_3 Per gli appellati e : Dichiarare Controparte_1 Controparte_2
la infondatezza dell'appello proposto dalla , ovvero rigettarlo nel merito Pt_1
perché infondato, con la conferma della impugnata sentenza e la condanna della predetta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre agli accessori di legge.
Per le appellate , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
: Accogliere l'eccezione di nullità dell'appello, per carenza dei Controparte_6
requisiti ex art. 342 c.p.c.. Dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e
l'improcedibilità dell'appello proposto dalla , in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , con atto di citazione notificato il 1 febbraio 2002, convenne Parte_1
in giudizio Persona_1 Controparte_1 Controparte_7
, e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
deducendo: - di essere proprietaria di un locale terraneo, con sottostante cantinato e retrostante cortiletto in Sant'Antonio Abate alla via Roma n. 348, con diritti di comunione, tra l'altro, anche sulla terrazza di copertura del fabbricato e sull'androne condominiale;
- che i convenuti avevano costruito sul terrazzo di copertura dei vani, senza autorizzazione dell'attrice, e usavano l'androne condominiale come parcheggio dei propri veicoli.
Chiese, quindi, che i convenuti fossero condannati al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione dei veicoli dall'androne nonché al CP_8
risarcimento di tutti i danni causati.
Costituitisi, e Persona_1 Controparte_7 Controparte_1
impugnarono la domanda eccependone l'infondatezza, ed in particolare sostennero l'insussistenza di qualsiasi diritto di comproprietà o altro diritto reale dell'attrice sul terrazzo di copertura, precisando che le costruzioni sullo stesso esistenti non compromettevano la statica del fabbricato, oltre a dedurre, per quanto concerneva il parcheggio delle auto nell'androne- che in ogni caso non impedivano l'ingresso al locale di proprietà attorea. Chiesero, in via riconvenzionale, che fosse accertata l'intervenuta usucapione, per possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio, della facoltà di parcheggiare, oltre all'usucapione del diritto di proprietà del lastrico solare, e chiesero che fosse accertata l'illegittima occupazione, da parte dell'attrice, di porzione dell'androne comune, mediante la realizzazione di un bagno, dal quale provenivano esalazioni di cattivi odori e che impediva ed ostacolava i convenuti nell'esercizio del proprio diritto di proprietà.
Si costituirono, altresì, e Controparte_4 Controparte_5
che, in aggiunta alle domande riconvenzionali già Controparte_6
spiegate, chiesero che fosse accertato il debito dell'attrice in ordine al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'immobile, in proporzione alla propria quota di proprietà.
Esaminata la documentazione prodotta, ammesse le prove orali ed espletata la
CTU, il Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano, con la sentenza n. 146 del 22 maggio 2013, accolse la domanda di ed Parte_1
accolse parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Avverso tale sentenza proposero appello in proprio e quale Controparte_7
erede di , , in proprio e quale erede di Persona_1 Controparte_1 [...]
e , quale erede di Persona_1 Controparte_2 Per_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
[...]
Con la sentenza n 2423/2015 del 27.05.2015, la Corte constatò che il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro, tenuto conto del particolare tenore delle domande proposte, e dichiarò la nullità della sentenza impugnata e rimise la causa al primo giudice, precisando, all'uopo che la declaratoria di nullità non investiva il capo di sentenza relativo alla condanna della al pagamento delle quote di spettanza per le spese di Pt_1
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'immobile, in quanto non implicante litisconsorzio necessario, essendo tra l'altro, tale capo di sentenza, passato in giudicato in quanto non espressamente impugnato dalla e compensò le spese di lite tra le parti. Pt_1
1.2. Il giudizio fu riassunto con atto di citazione notificato da in Parte_1
data 25.09.2015 nei confronti di e , Controparte_7 Controparte_1
entrambi in proprio e nella qualità di eredi di e Persona_1 [...]
, in qualità di erede di , Controparte_2 Persona_1 CP_4
, e
[...] Parte_2 Controparte_6 CP_3
(litisconsorte originariamente pretermesso), chiedendo:
1. L'accertamento dell'illegittimità delle opere di costruzione dei vani sul terrazzo di copertura comune, con condanna dei convenuti, in solido, al ripristino dello stato dei luoghi con relativa loro demolizione;
2. L'accertamento che l'androne comune non può essere utilizzato per parcheggio autovetture, che ostacolano il libero accesso ai locali retrostanti, con divieto dei convenuti alla sosta di veicoli e al mantenimento libero dell'accesso ai locali retrostanti il fabbricato di proprietà attorea;
3. Condanna dei convenuti al pagamento in solido dei danni cagionati per gli inconvenienti lamentati, da liquidarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
Costituitisi, , e Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2
dedussero la nullità dell'atto di riassunzione oltre che l'infondatezza
[...]
della domanda, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'androne del palazzo non era occupato da alcun veicolo;
proposero domanda riconvenzionale di rispristino dello stato dei luoghi rispetto al vano bagno, presente nell'androne comune, oltre alla condanna della al Pt_1
risarcimento dei danni da quantificarsi.
, litisconsorte non convenuto nei precedenti gradi, si costituì, CP_3
eccependo il difetto di legittimazione attiva della , oltre Pt_1 all'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità dell'atto di riassunzione, la cessazione della materia del contendere rispetto al parcheggio delle auto nell'androne comune, chiedendo mediante domanda riconvenzionale:
1. La demolizione del vano wc con conseguente risarcimento dei danni;
2.
L'ordinaria manutenzione e pulizia della cantina di proprietà attorea;
3. La condanna della al pagamento delle spese condominiali;
4. Lo Pt_1
scioglimento della comunione del terrazzo comune.
, e rimasero Controparte_4 Parte_2 Controparte_6
contumaci.
1.3. Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, decise la causa concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenne il Tribunale, quanto alla proposizione delle domande nuove proposte dai convenuti e contestate dall'attrice che “l'istituto della riassunzione si configura come una mera attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata. Con la conseguenza che non comportando la costituzione di un nuovo rapporto processuale, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. (cfr. Cass. n. 23073 del 30.10.2014, Cass. n. 1723 del 18.2.1998, Cass. n. 363 del 17.1.1983; in senso conforme anche Cass. Civile Sez. lavoro n. 12719 del 23.05.2013). Ne consegue, che solo il litisconsorte pretermesso può formulare domande nuove, proprio in virtù della violazione del suo diritto di difesa e della mancata partecipazione al giudizio”.
In particolare, il Tribunale ritenne di esaminare, oltre alla domanda originaria proposta da , le sole domande proposte da , e per Parte_1 CP_3
gli altri convenuti le sole domande precedentemente proposte. Quanto all'attività processuale pregressa, il Tribunale ritenne che “la fase tenutasi innanzi al primo giudice va intesa, non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio da cassazione, ma quale giudizio iniziato ex novo, come conseguente reintegra delle parti nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e con la possibilità per il primo giudice di riesaminare liberamente la controversia, senza vincoli di statuizioni pregresse.
Contrariamente, qualora nel giudizio di rinvio fosse possibile esaminare anche
l'attività difensiva del primo giudizio, verrebbe meno la ratio dell'integrazione del contraddittorio ed il diritto di difesa del litisconsorte pretermesso continuerebbe ad esser violato. Ne consegue, che la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio, travolge anche tutti gli atti del detto giudizio. Si instaura, infatti, un processo c.d. chiuso, nell'ambito del quale dovranno e potranno essere
"ri-assunti" e così, presi nuovamente in considerazione, solo ed esclusivamente tutte le domande, la documentazione e l'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al procedimento di primo grado che si è concluso con la sentenza dichiarata nulla”.
Ritenendo all'uopo che, trattandosi di processo “chiuso”, fossero rilevanti ai fini della decisone solo ed esclusivamente gli atti del giudizio dinanzi a sé riassunto.
Quanto al merito, il Tribunale ritenne che dalle risultanze istruttorie non emergesse la prova di alcuna delle domande formulate dalle parti.
All'esito rigettò tutte le domande e compensò le spese di lite.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1610/2020 del
05.11.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico articolato motivo di gravame l'omessa ed erronea valutazione istruttoria e la carenza di motivazione della sentenza, ritenendo erroneo l'inquadramento della rimessione al primo giudice alla stregua della prosecuzione del giudizio di rinvio da Cassazione, in luogo del rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, che presuppone, di contro, la pienezza di poteri in capo alle parti in ordine all'istruttoria, senza escludere la possibilità che le parti facciano riferimento a domande ed eccezioni o documentazione già prodotta nella fase precedente ed all'istruttoria ivi svolta.
L'appellante si duole altresì, che il Tribunale abbia compensato integralmente le spese di lite.
Ritiene che, se il primo giudice avesse scrutinato la documentazione prodotta nel giudizio presupposto, unitamente alle risultanze della CTU espletata, avrebbe ben compreso la titolarità in capo all'attrice e dunque avrebbe ritenute provate le circostanze contestate, accogliendo la domanda e condannando le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
2.2. Costituitisi, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 [...]
, e , in qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, chiedono l'integrale rigetto dell'appello in quanto infondato Persona_1
in fatto e in diritto.
Si sono, poi costituite e Controparte_4 Controparte_5
, le quali eccepscono l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
ex art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato le parti della sentenza che intendeva censurare. Nel merito deducono che l'appellante non aveva dato prova della titolarità del diritto vantato sulla terrazza di copertura e che, pertanto, non avesse interesse all'accertamento degli abusi perpetrati sulla detta terrazza, oltre a non aver dato prova della violazione del libero accesso all'area dell'androne comune, contestando altresì che all'appellante fossero derivati danni.
Si è costituita, infine, , eccependo l'infondatezza dell'appello, CP_3
contestando l'abusiva edificazione da parte dell'appellante del vano wc nell'androne comune, la cattiva manutenzione della cantina di sua proprietà e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate tardivamente nel giudizio di primo grado, e spiegando altresì appello incidentale per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. In particolare, sostiene che il Tribunale, nel ritenere la riassunzione un mero atto di impulso, avrebbe dovuto esaminare le sole domande della parte pretermessa nel giudizio presupposto, e quindi valutare le domande concernenti l'abusiva realizzazione del bagno nell'androne comune, il cattivo utilizzo del locale cantina di proprietà e la mancata partecipazione al Pt_1
pagamento degli oneri condominiali. Contensta poi la compensazione delle spese di giudizio, che ritiene avrebbero dovuto essere poste a carico della odierna appellante principale.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 12/09/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.1.2. Nel merito va premesso che la Corte di Appello, aveva rimesso la causa in primo grado ex art. 354 c.p.c., per un vizio del contraddittorio, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado svoltosi a contraddittorio non integro.
Tale declaratoria di nullità comporta l'inutilizzabilità dell'istruttoria svolta in quella fase, poiché assunta in difetto di contraddittorio, per l'assenza del litisconsorte pretermesso. Sicchè, riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado il giudizio riassunto, pur trattandosi di una prosecuzione del medesimo giudizio, a cagione della dichiarata nullità integrale, deve essere celebrato nuovamente da capo, restando salvi i soli atti introduttivi, sicché le domande e le richieste istruttorie restano cristallizzate a quelle formulate in origine e non possono formularsi domande nuove. Quanto all'istruttoria svolta, questa resta travolta dalla declaratoria di nullità, ed è quindi necessario, alla parte che voglia vedere dimostrati i propri assunti, reiterare le richieste istruttorie nei termini preclusivi. In sostanza la prova andava nuovamente espletata nel giudizio riassunto, nel quale soltanto si è realizzata la pienezza del contraddittorio, originariamente violato, a meno che il litisconsorte pretermesso non avesse accettato l'attività istruttoria svolta in sua assenza.
A riguardo, infatti la Suprema Corte ha affermato che “La nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia
- che è destinata a spiegare i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto - venga utiliter data. Tale vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza” (cfr. Cass. 2302/1981)
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto che avesse CP_3
accettato l'istruttoria svolta in sua assenza, né ha riprodotto né ha chiesto la acquisizione delle risultanze istruttorie precedentemente espletate, essendosi limitata, con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. a chiedere l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio annullato solo con riferimento alla CTU ivi solta e non anche all'assunzione della prova testimoniale in precedenza svolta, anzi formulando a riguardo espressa riserva di proporre istanze istruttorie, senza poi mai più formularle in concreto .
Per cui il primo giudice ha correttamente deciso basando il proprio convincimento esclusivamente su quanto portato a propria conoscenza dalle parti. Egli ha ammesso ed espletato solo la prova testimoniale richiesta nel giudizio riassunto, in esito alla quale non è risultata provata la domanda attorea né in ordine all'eccepita titolarità della terrazza di copertura, né alla sussistenza di un illecito parcheggio da parte dei condomini, né ai danni subiti.
Inoltre, la titolarità della terrazza di copertura in capo all'appellante non è risultata provata nemmeno dai documenti prodotti, atteso che nell'atto di compravendita della la terrazza non viene menzionata e l'unico spazio Pt_1
comune precisato è quello dell'androne.
Dunque, il primo giudice ha correttamente motivato il proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie poste nella sua disponibilità, per cui tale motivo di appello va disatteso.
3.1.3. Per ciò che concerne la contestata compensazione delle spese di lite tra le parti, il giudice ha correttamente deciso in applicazione del criterio della soccombenza. Invero, sia la domanda principale che quelle riconvenzionali venivano rigettate e pertanto il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le stesse.
Sul punto, l'art. 92, comma 2, c.p.c. dispone e disponeva, nella sua precedente formulazione, che se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La norma, pertanto, consente («può») al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione.
Dunque, anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019 e
Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014).
A tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
Invero, va tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale, anche l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto o il rigetto di parte di essa, rientra nel concetto di reciproca soccombenza con conseguente compensazione delle spese di lite (cfr. Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009).
Nel caso di specie, la domanda dell'odierno appellante è stata interamente respinta, ma di contro anche le domande dei convenuti sono state rigettate, verificandosi, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, una soccombenza reciproca, così da giustificare la compensazione della condanna alle spese.
L'appello principale va dunque rigettato.
§.4. , litisconsorte pretermesso in primo grado ha spiegato CP_3
domanda riconvenzionale, che si è vista respingere ed ha proposto in questa sede appello incidentale, con cui ha censurato la sentenza del primo giudice con un unico articolato motivo di appello, per non aver il primo giudice in alcun modo esaminato la propria domanda riconvenzionale, non ammettendo le proprie richieste istruttorie, al fine di verificare e accertare la illegittima realizzazione del bagno posto nell'androne comune, il cattivo utilizzo del locale cantina di proprietà della e la mancata partecipazione della Parte_1
stessa alle spese comuni, con la conseguente erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra le parti, stante l'assoluta fondatezza della propria domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellante incidentale chiede disporsi CTU al fine di accertare le proprie doglianze.
Orbene, in merito alla domanda riconvenzionale di il Tribunale, CP_3
con ordinanza del 18.06.2016, aveva rigettato sia la chiesta prova testimoniale, ritenendo i capi formulati, generici e valutativi (a., c.), vertente su circostanze negative (b), non contestualizzato nel tempo (d) e documentale (e) e ha ammesso la chiesta CTU perché esplorativa. Dunque, il primo giudice, non avendo ammesso le richieste istruttorie formulate dalla , ha vagliato CP_3
la sua domanda riconvenzionale sulla base delle risultanze istruttorie emerse dalle altre prove testimoniali, ritenendo, infine la domanda non provata.
Infine, per ciò che concerne il pagamento delle spese di manutenzione, per quanto provate, l'appellante principale è già stata condannata alla refusione di tali spese e tale capo di condanna è passato in giudicato, come è stato precisato nella sentenza di nullità n. 2423/2015 della Corte d'appello di Napoli che ha ritenuto la sentenza nulla e rinviato al primo giudice per difetto del litisconsorzio necessario.
Per ciò che concerne le altre somme richieste, invece, non sono risultate provate e, allo stesso, non sono risultati provati i cattivi odori provenienti dal locale cantina e poiché l'onere probatorio incombeva in capo alla parte che ne aveva chiesto l'accertamento, il primo giudice ha correttamente statuito.
Parimenti per la lamentata realizzazione abusiva del locale wc, posto nell'androne comune, non è stato in alcun modo provato il danno che da questo sia derivato agli altri condomini e la natura dello stesso.
Per ciò che concerne la impugnata compensazione delle spese, si rimanda a quanto sopra detto per l'appello principale.
5. L'appello incidentale al pari di quello principale va rigettato in quanto dall'esame delle allegazioni delle parti e delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, non può ritenersi raggiunta la prova delle tesi sostenute da ambo le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra appellante principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza e, poste a carico di in Parte_1
favore delle altre parti, e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da , avverso la sentenza n. 1610/2020, emessa dal CP_3
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_3
4. Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 CP_3 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 [...]
e delle spese di lite, che liquida in CP_5 Controparte_6
complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
5. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta D'Amore