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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1887/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17169/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250141479266000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1337/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: 1 Ricorrente: Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa ed elet.te dom.ta, conclude affinché l 'On. le Corte adita Voglia fissare la discussione in camera di consiglio del presente ricorso e, in accoglimento dello stesso, contrariis rejectis , così provvedere:
1) Alla luce di quanto esposto nel ricorso, a c c e r t a r e e dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 07120250141479266000.
2) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP I di Napoli Per quanto sopra dedotto ed eccepito, l'ufficio nel ribadire la legittimità del proprio operato,
CHIEDE
a codesta On. le Commissione: 1) rigettare il ricorso proposto relativamente alla cartella di pagamento con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 P.IVA_1 S.R.L. (cod. fisc. ) con Indirizzo_1sede legale in Napol i – 80122 (NA), al /bis, in persona del Legale Nominativo_2Rappresentante impugnava nei confronti della Agenzia DP I di Napoli la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 71 2025 01414792 66 Periodo d'imposta: 2021 Tributo: II.DD. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepisce che l'atto impugnato si riferisce a presunti crediti mai notificati e/o comunque prescritti, in ragione della omessa notifica di atti prodromici, e di non avere contezza dei debiti erariali richiesti e conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato, con la rifusione delle spese processuali in favore del legale anticipatario.
2 La Agenzia Entrate DP I di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito si precisa che il recupero nasce da liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione modello 770/2022 anno di imposta 2021, presentata in data 30/10/2023.
L'A.F. ha notificato alla ricorrente la comunicazione d'irregolarità n.0078388022701, codice
Email_3atto n. 53504432211, mediante PEC del 18/09/2024 all'indirizzo , corrispondente al domicilio digitale della società indicato alla CC.I. AA.
Avendo fornito la prova della notifica delle comunicazioni di irregolarità cade ogni eccezione relativa all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, precisando in ogni caso che non esistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non sarebbe stato necessario convocare il contribuente per richiedere chiarimenti.
Dunque, l'eventuale mancata ricezione della comunicazione d'irregolarità non avrebbe precluso l'ulteriore azione dell'Amministrazione Finanziaria.
In merito all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e di contenuto si evidenzia che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”
3 infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Infatti, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato, disposto per legge.
Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Tra questi dati, il principale è quello relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973).
L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che:
"Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Si aggiunga, poi, che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997/2010, ha sostenuto che: "il
D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa.
In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica.
4 È vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2) ...la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo.
Si precisa che la cartella di pagamento impugnata si fonda su precedenti atti non impugnati e quindi ormai definitivi in quanto correttamente notificati.
Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia in euro 1500,00 oltre altri oneri.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17169/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250141479266000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1337/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: 1 Ricorrente: Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa ed elet.te dom.ta, conclude affinché l 'On. le Corte adita Voglia fissare la discussione in camera di consiglio del presente ricorso e, in accoglimento dello stesso, contrariis rejectis , così provvedere:
1) Alla luce di quanto esposto nel ricorso, a c c e r t a r e e dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 07120250141479266000.
2) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP I di Napoli Per quanto sopra dedotto ed eccepito, l'ufficio nel ribadire la legittimità del proprio operato,
CHIEDE
a codesta On. le Commissione: 1) rigettare il ricorso proposto relativamente alla cartella di pagamento con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 P.IVA_1 S.R.L. (cod. fisc. ) con Indirizzo_1sede legale in Napol i – 80122 (NA), al /bis, in persona del Legale Nominativo_2Rappresentante impugnava nei confronti della Agenzia DP I di Napoli la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 71 2025 01414792 66 Periodo d'imposta: 2021 Tributo: II.DD. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepisce che l'atto impugnato si riferisce a presunti crediti mai notificati e/o comunque prescritti, in ragione della omessa notifica di atti prodromici, e di non avere contezza dei debiti erariali richiesti e conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato, con la rifusione delle spese processuali in favore del legale anticipatario.
2 La Agenzia Entrate DP I di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito si precisa che il recupero nasce da liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione modello 770/2022 anno di imposta 2021, presentata in data 30/10/2023.
L'A.F. ha notificato alla ricorrente la comunicazione d'irregolarità n.0078388022701, codice
Email_3atto n. 53504432211, mediante PEC del 18/09/2024 all'indirizzo , corrispondente al domicilio digitale della società indicato alla CC.I. AA.
Avendo fornito la prova della notifica delle comunicazioni di irregolarità cade ogni eccezione relativa all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, precisando in ogni caso che non esistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non sarebbe stato necessario convocare il contribuente per richiedere chiarimenti.
Dunque, l'eventuale mancata ricezione della comunicazione d'irregolarità non avrebbe precluso l'ulteriore azione dell'Amministrazione Finanziaria.
In merito all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e di contenuto si evidenzia che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”
3 infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Infatti, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato, disposto per legge.
Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Tra questi dati, il principale è quello relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973).
L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che:
"Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Si aggiunga, poi, che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997/2010, ha sostenuto che: "il
D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa.
In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica.
4 È vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2) ...la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo.
Si precisa che la cartella di pagamento impugnata si fonda su precedenti atti non impugnati e quindi ormai definitivi in quanto correttamente notificati.
Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia in euro 1500,00 oltre altri oneri.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
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