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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 856/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Scognamiglio (C.F. ), e C.F._2
domiciliato come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Castellan ( ) e Sebastiano Angelo C.F._3
CA ( ), domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 3.2.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3261/2024 emesso dal Tribunale di Napoli
[...]
Nord in data 28.11.2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 23.956,00, oltre interessi
1 e spese, dovuti per l'inadempimento del contratto di finanziamento stipulato il 27.11.2015 con
. Parte_2
In particolare l'opponente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza del decreto ingiuntivo per il decesso di uno dei condebitori, nonché l'incompetenza territoriale del tribunale adito in sede monitoria, per essere competente il Tribunale di Nola in ragione della residenza del debitore. Nel merito ha disconosciuto la firma a lui riconducibile apposta al contratto e ha lamentato l'illegittimità degli interessi di mora pattuiti.
Si è costituita aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata Controparte_1
dall'opponente e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 2.10.2025 il giudice, prendendo atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza, ha invitato le parti a concludere e si è riservato la decisione.
Va premesso che nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Ne consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass.
21300/2024, Cass. 15017/2022; Cass.25180/2013).
Ciò perché “l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo” (Cass. 21300/2024), dovendo il giudice limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente.
Quanto sopra affermato vale anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il giudice del relativo procedimento, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la revoca del medesimo (pronunciandosi per tale motivo con sentenza), dal momento che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore”; (Cass. 11748/ 2007, Cass. 15720/2006, Cass. 15694/2006).
Deve però escludersi, in questo caso, che il giudice che si dichiara incompetente debba pronunciarsi sulle spese, dal momento che “anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio
2 competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta” (Cass.
21300/2024 cit.).
Dal momento che parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli
Nord, per essere competente il Tribunale di Nola, e parte opposta ha sin dalla comparsa di risposta aderito a tale indicazione, questo giudice deve prendere atto di tale circostanza e dichiarare la propria incompetenza.
Quanto al termine per la riassunzione, esso normativamente previsto dall'art. 38 co.2 c.p.c., sicché nulla occorre disporre in merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Tribunale di
Nola;
- per l'effetto dispone la revoca nei confronti di del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3261/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.11.2024.
Aversa, 13/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 856/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Scognamiglio (C.F. ), e C.F._2
domiciliato come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Castellan ( ) e Sebastiano Angelo C.F._3
CA ( ), domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 3.2.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3261/2024 emesso dal Tribunale di Napoli
[...]
Nord in data 28.11.2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 23.956,00, oltre interessi
1 e spese, dovuti per l'inadempimento del contratto di finanziamento stipulato il 27.11.2015 con
. Parte_2
In particolare l'opponente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza del decreto ingiuntivo per il decesso di uno dei condebitori, nonché l'incompetenza territoriale del tribunale adito in sede monitoria, per essere competente il Tribunale di Nola in ragione della residenza del debitore. Nel merito ha disconosciuto la firma a lui riconducibile apposta al contratto e ha lamentato l'illegittimità degli interessi di mora pattuiti.
Si è costituita aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata Controparte_1
dall'opponente e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 2.10.2025 il giudice, prendendo atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza, ha invitato le parti a concludere e si è riservato la decisione.
Va premesso che nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Ne consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass.
21300/2024, Cass. 15017/2022; Cass.25180/2013).
Ciò perché “l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo” (Cass. 21300/2024), dovendo il giudice limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente.
Quanto sopra affermato vale anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il giudice del relativo procedimento, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la revoca del medesimo (pronunciandosi per tale motivo con sentenza), dal momento che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore”; (Cass. 11748/ 2007, Cass. 15720/2006, Cass. 15694/2006).
Deve però escludersi, in questo caso, che il giudice che si dichiara incompetente debba pronunciarsi sulle spese, dal momento che “anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio
2 competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta” (Cass.
21300/2024 cit.).
Dal momento che parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli
Nord, per essere competente il Tribunale di Nola, e parte opposta ha sin dalla comparsa di risposta aderito a tale indicazione, questo giudice deve prendere atto di tale circostanza e dichiarare la propria incompetenza.
Quanto al termine per la riassunzione, esso normativamente previsto dall'art. 38 co.2 c.p.c., sicché nulla occorre disporre in merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Tribunale di
Nola;
- per l'effetto dispone la revoca nei confronti di del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3261/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.11.2024.
Aversa, 13/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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