Articolo 7 della Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3
Articolo 6
Versione
14 aprile 1989
Art. 7. 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Entrata in vigore il 14 aprile 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente