Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15554 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale in atti;
contro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
MA SA LL e FL VE, entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione di rigetto della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, -OMISSIS-;
- dei dinieghi opposti dall’Università degli Studi “La Sapienza”di Roma, Area Servizi agli Studenti, con note del 13 e 16 giugno 2025, notificate il 16 giugno2025, n. prot. -OMISSIS-,
nonché per la condanna dell’Università all’esibizione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa ON IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente - dipendente di Roma Capitale - propone, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, onde ottenere l’annullamento:
- delle note in epigrafe, con cui l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (quale amministrazione competente a detenere il documento richiesto) ha disatteso la domanda di accesso da costei avanzata a Roma Capitale il 30 dicembre 2024 ai sensi (oltre che dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico) della l. n. 241/1990, volta ad ottenere l’ostensione dei “certificati riguardanti i titoli di studio in possesso”, tra gli altri, della dottoressa -OMISSIS-, rispettivamente dirigente e funzionaria di Roma Capitale:
i) per una presunta carenza del “ legame strumentale tra la conoscenza del documento di cui si richiede l’ostensione e la concreta ed effettiva tutela del proprio interesse ”;
ii) in ragione di quanto stabilito all’art. 24, comma 2, del Regolamento interno dell'Ateneo, che sottrae all'accesso i " documenti relativi alla vita privata di studenti " e della necessità di tutelare i dati personali delle controinteressate;
- del successivo atto del 27 ottobre 2025 con cui la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel prosieguo semplicemente “Commissione”), a seguito di relativa istanza, negava, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, il riesame sia “ con riferimento ai titoli di studio di tutti i soggetti nominativamente elencati nella richiesta di accesso, diversi dalla -OMISSIS-, atteso che rispetto ad essi non è stata fornita la prova della notifica del ricorso oggi in decisione ”, sia “ Quanto ai documenti della -OMISSIS-, cui viceversa il gravame è stato notificato ”, nella considerazione che “ il nesso di strumentalità tra titolo di studio conseguito ed essere firmatari di un provvedimento disciplinare nei confronti della ricorrente non fa emergere un apprezzabile nesso di strumentalità, necessario a ritenere sussistente un interesse qualificato all’accesso ”.
La ricorrente - nell’evidenziare come l’istanza di accesso sia stata da costei espressamente formulata in relazione alle ivi riferite “ ragioni difensive ” afferenti una serie di contenziosi, in itinere e futuri, di natura disciplinare, civile e penale (ivi richiamati), che la vedono contrapposta a Roma Capitale e traenti origine da atti e provvedimenti emessi, da tali esponenti di Roma Capitale - chiede la condanna dell’amministrazione universitaria a consentire l’ostensione dei titoli di studio conseguiti dalla controinteressate presso l’Ateneo, evidenziando che “ la verifica del possesso dei titoli di studio da parte dei superiori che hanno adottato provvedimenti a tal punto penalizzanti nei confronti dell’odierna ricorrente, si manifesta dunque strumentale e necessaria all'esercizio del diritto di difesa nei contenziosi pendenti ”.
La Presidenza e l’Università si costituivano in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva della Commissione nonché instando per la reiezione nel merito del gravame proposto in ragione del non gravare sull’Ateneo alcun obbligo di ostensione e del non vantare, comunque, la ricorrente alcun reale interesse di natura giurisdizionale ad accedere agli atti richiesti.
Parte ricorrente con memoria di replica insisteva per l’accoglimento del ricorso, eccependo tra l’altro la tardività della memoria dell’Avvocatura.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il legale di parte ricorrente insisteva per lo stralcio della memoria di parte resistente, a fronte della quale l’Avvocatura esponeva oralmente le proprie argomentazioni difensive, a cui parte ricorrente (ulteriormente) controdeduceva. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Deve essere, preliminarmente, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione, formalmente sollevata dall’Avvocatura, osservando il Collegio che - per quanto sicuramente tale organismo non sia direttamente tenuto all’ostensione - le doglianze sollevate in ricorso riguardino anche il diniego di riesame da costei opposto (in tal senso, segnatamente i primi tre motivi di ricorso, in cui si censurano anche le motivazioni addotte in tale sede a sostegno dell’omessa ostensione).
Ciò posto il ricorso appare meritevole di favorevole considerazione in ragione dell’illegittimità, sotto i profili contestati, dell’avversato atto dell’Università.
Il Collegio ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce “ principio generale dell’attività amministrativa ” al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2, della l. n. 241/1990).
Sono peraltro accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1, lett. d).
Sono, dunque, sottratte all’accesso solo le categorie di documenti tassativamente previste al successivo art. 24 della l. n. 241/1990 (documenti coperti da segreto di Stato, atti del procedimento tributario, atti prodromici all’emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, documenti relativi a procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi), nonché quelli tassativamente individuati in apposito regolamento governativo a tutela di preminenti interessi pubblici (quali la sicurezza e la difesa nazionale, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico, la riservatezza di persone fisiche e giuridiche).
Inoltre, anche nel caso in cui l’accesso possa interferire con l’esigenza di tutela della riservatezza di terzi, esso “deve comunque essere garantito” laddove la conoscenza del documento “sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” , con la precisazione che qualora il documento contenga “dati sensibili o giudiziari” , l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7).
La giurisprudenza consolidata ritiene, infatti, che, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e la tutela della riservatezza, operi il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale (Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).
L’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. non devono, quindi, svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, e quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge (così, ancora, Consiglio di Stato, Sezione V, 17 luglio 2023, n. 6978; II, 8 maggio 2023, n. 4590).
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il diritto di accesso presuppone che colui che lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3).
Ebbene, ciò premesso ritiene il Collegio la ricorrente abbia diffusamente argomentato e documentato un proprio interesse diretto, concreto ed attuale, quanto meno strumentale, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva, consistente, in particolare, nell’interesse a difendersi nell’ambito dei giudizi da costei instaurati e/o instaurandi nei confronti di Roma Capitale anche contestando la legittimazione e la competenza funzionale delle controinteressate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, all’avvio di procedimenti disciplinari e alla valutazione della sua performance individuale annuale con esiti negativi.
L’ambito della richiesta di accesso risulta, inoltre, sufficientemente delimitato, avendo l’istante puntualmente individuato gli atti di suo interesse nonché dato prova di come essi – diversamente da quanto affermato negli atti avversati – siano funzionali all’esercizio del proprio diritto di difesa, con conseguente obbligo, quindi, per l’Università di consentirne l’accesso
Diversamente da quanto affermato dalle resistenti, la ricorrente è, dunque, portatrice di un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai titoli di studio per cui è causa.
Deve, infatti, essere disattesa la tesi proposta dall’Avvocatura di onerare la parte interessata della prova rigorosa della necessità della conoscenza dei documenti richiesti per curare e difendere i propri interessi giuridici, dal momento che, così opinando, il requisito della “ necessarietà ” previsto all’art. 24, comma 7, finirebbe per poter essere dimostrato dall’istante solo nel caso in cui esso avesse già piena cognizione del contenuto dei documenti ai quali chiede di accedere, eventualità in cui paradossalmente deve, però, in radice negarsi l’esistenza di un interesse concreto all’ostensione.
Ne discende, dunque, come, per non svuotare di senso logico il requisito in questione, addossando al richiedente l’onere di una probatio diabolica , non possa che ritenersi che detta “ necessarietà ” debba essere dimostrata su basi meramente presuntive, in relazione, cioè, all’“ utilità ” che il richiedente potrebbe presumibilmente ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti, da valutarsi in relazione alla situazione giuridica sottesa alla domanda di accesso e all’interesse dedotto dall’interessata.
Non può, quindi, dirsi che difetti il nesso di strumentalità tra la posizione vantata da parte ricorrente e i documenti di cui è richiesto l’accesso, avendo la ricorrente adeguatamente assolto al relativo onere di individuare le finalità dell’accesso difensivo, rappresentando di avere, in rapporto ad essi, un interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza.
Nell’istanza di accesso, così come in atti, la ricorrente ha, infatti, evidenziato l’esistenza di un collegamento tra la richiesta di accesso e lo scopo difensivo, dando conto dell’interesse attuale all’ostensione e offrendo la possibilità al soggetto destinatario dell’istanza di effettuare il controllo in ordine all’effettiva utilità della documentazione richiesta (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2021, n. 2682).
Ciò premesso, il Collegio è, dunque, dell’avviso che esistano i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ordinare all’Università, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., l’esibizione di copia della documentazione indicata nell’istanza del 30 dicembre 2024, consistente nei titoli di studio conseguiti presso l’Ateneo dalle controinteressate, consentendone l’accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia (a spese dell’istante).
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono poste a carico delle resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, ordinando all’Università l’esibizione dei documenti precisati nell’istanza avanzata dalla ricorrente, nel termine e con le modalità indicati in motivazione.
Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso, nella misura del 50% ciascuna, delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare qualsiasi soggetto indicato nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
ON IC, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IC | EL ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.