CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6114/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010724061000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010724061000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000083674000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000083674000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052268507000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052268507000 TASI 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente eccepisce l'irregolarità della notifica
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 6114/2025, depositato in data 01/10/2025, la signora Ricorrente1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202400003975000, notificata il 14/07/2025, deducendo la nullità dell'atto per omessa notifica delle quattro cartelle di pagamento presupposte, nonché la prescrizione e la decadenza del diritto alla riscossione. La ricorrente ha formulato altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando le avverse pretese e sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle prodromiche, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, chiamata per la trattazione dell'istanza cautelare, appare matura per la decisione nel merito, sussistendone i presupposti di legge, stante la completezza del contraddittorio e l'evidenza delle risultanze documentali.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia verte principalmente sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di fermo amministrativo impugnata. La ricorrente ne ha eccepito la radicale omissione.
Tale eccezione è priva di pregio.
A fronte della contestazione della ricorrente, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha depositato in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio per ciascuna delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La consegna del plico al domicilio del destinatario, come risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., presunzione che la ricorrente non ha superato dimostrando di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La notificazione eseguita a mezzo posta si perfeziona, infatti, con la consegna del plico al destinatario o a persona abilitata, senza necessità di redigere una specifica relata di notifica, poiché è l'agente postale ad attestare l'avvenuta consegna nell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'ente resistente dimostra la rituale notificazione di tutte le cartelle presupposte. Essendo pertanto provata la regolare notifica degli atti prodromici, l'atto impugnato risulta legittimamente emesso.
L'infondatezza del motivo principale di ricorso, relativo al vizio di notifica, determina il rigetto anche delle eccezioni subordinate di prescrizione e decadenza, le quali poggiavano sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza legale delle cartelle di pagamento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 7/01/2026
Il Giudice
AV LO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6114/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400003975000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010724061000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010724061000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034301463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000083674000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000083674000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052268507000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052268507000 TASI 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente eccepisce l'irregolarità della notifica
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 6114/2025, depositato in data 01/10/2025, la signora Ricorrente1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202400003975000, notificata il 14/07/2025, deducendo la nullità dell'atto per omessa notifica delle quattro cartelle di pagamento presupposte, nonché la prescrizione e la decadenza del diritto alla riscossione. La ricorrente ha formulato altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando le avverse pretese e sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle prodromiche, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, chiamata per la trattazione dell'istanza cautelare, appare matura per la decisione nel merito, sussistendone i presupposti di legge, stante la completezza del contraddittorio e l'evidenza delle risultanze documentali.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia verte principalmente sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di fermo amministrativo impugnata. La ricorrente ne ha eccepito la radicale omissione.
Tale eccezione è priva di pregio.
A fronte della contestazione della ricorrente, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha depositato in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio per ciascuna delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La consegna del plico al domicilio del destinatario, come risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., presunzione che la ricorrente non ha superato dimostrando di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La notificazione eseguita a mezzo posta si perfeziona, infatti, con la consegna del plico al destinatario o a persona abilitata, senza necessità di redigere una specifica relata di notifica, poiché è l'agente postale ad attestare l'avvenuta consegna nell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'ente resistente dimostra la rituale notificazione di tutte le cartelle presupposte. Essendo pertanto provata la regolare notifica degli atti prodromici, l'atto impugnato risulta legittimamente emesso.
L'infondatezza del motivo principale di ricorso, relativo al vizio di notifica, determina il rigetto anche delle eccezioni subordinate di prescrizione e decadenza, le quali poggiavano sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza legale delle cartelle di pagamento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 7/01/2026
Il Giudice
AV LO