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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3318/2025 promossa da:
, CP_1
e
, CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VALARIOTI ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , non Persona_1 CP_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14.02.2025 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre nell'abitazione da quest'ultima acquistata con la partecipazione del signor sita in Torino CP_1 Corso Casale 450 int. 12;
DÀ ATTO che il signor ha infatti versato la somma di euro 20.000 (ventimilaeuro/00) CP_1 per l'acquisto della casa de qua;
DÀ ATTO che i genitori concordemente hanno aperto un libretto postale n. 61566641 intestato alla minore Persona_1
DISPONE che i genitori versino mensilmente entrambi la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per tutte le spese inerenti la minore, sul libretto di cui sopra, da cui entrambi possono attingere;
DISPONE che per la regolamentazione del diritto di visita, concordemente i genitori stabiliscano di dividere equamente tra loro i giorni della settimana lavorativa per la frequentazione ed il pernottamento di (da lunedì a venerdì), alternandosi per il weekend;
Per_1
DISPONE che qualora la bambina mostri necessità diverse da quelle concordate o ci siano difficoltà, entrambi i genitori si rendano disponibili a collaborare per rispettare le esigenze della minore, modificando i giorni e/o gli orari per rendere più agevole la situazione venutasi a creare;
-per le vacanze natalizie si seguirà il normale calendario stabilito e ad anni alterni ciascun genitore godrà del periodo che va dal 25 Dicembre al 31 Dicembre e dal 1° Gennaio alla giornata dell'Epifania.
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; -durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicare prima della partenza per le vacanze il luogo di destinazione (con maggior precisione qualora sia in uno stato estero);
DÀ ATTO che i genitori concordano che i rapporti tra la minore e i nonni paterni e materni rimarranno costanti e regolari;
DÀ ATTO che i genitori vietano di consentire la pubblicazione di video e/o foto che ritraggano la minore sulle rispettive pagine social, quali facebook, instagram o altre simili;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico spetti alla signora al 100%, CP_2 entrambi posso usufruire delle detrazioni per le spese mediche;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3318/2025 promossa da:
, CP_1
e
, CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VALARIOTI ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , non Persona_1 CP_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14.02.2025 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre nell'abitazione da quest'ultima acquistata con la partecipazione del signor sita in Torino CP_1 Corso Casale 450 int. 12;
DÀ ATTO che il signor ha infatti versato la somma di euro 20.000 (ventimilaeuro/00) CP_1 per l'acquisto della casa de qua;
DÀ ATTO che i genitori concordemente hanno aperto un libretto postale n. 61566641 intestato alla minore Persona_1
DISPONE che i genitori versino mensilmente entrambi la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per tutte le spese inerenti la minore, sul libretto di cui sopra, da cui entrambi possono attingere;
DISPONE che per la regolamentazione del diritto di visita, concordemente i genitori stabiliscano di dividere equamente tra loro i giorni della settimana lavorativa per la frequentazione ed il pernottamento di (da lunedì a venerdì), alternandosi per il weekend;
Per_1
DISPONE che qualora la bambina mostri necessità diverse da quelle concordate o ci siano difficoltà, entrambi i genitori si rendano disponibili a collaborare per rispettare le esigenze della minore, modificando i giorni e/o gli orari per rendere più agevole la situazione venutasi a creare;
-per le vacanze natalizie si seguirà il normale calendario stabilito e ad anni alterni ciascun genitore godrà del periodo che va dal 25 Dicembre al 31 Dicembre e dal 1° Gennaio alla giornata dell'Epifania.
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; -durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicare prima della partenza per le vacanze il luogo di destinazione (con maggior precisione qualora sia in uno stato estero);
DÀ ATTO che i genitori concordano che i rapporti tra la minore e i nonni paterni e materni rimarranno costanti e regolari;
DÀ ATTO che i genitori vietano di consentire la pubblicazione di video e/o foto che ritraggano la minore sulle rispettive pagine social, quali facebook, instagram o altre simili;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico spetti alla signora al 100%, CP_2 entrambi posso usufruire delle detrazioni per le spese mediche;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.