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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 33948 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 33948/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO Parte_1 C.F._1 (C.F. ) e dell'avv. PARISI DANIELA ( ) VIA C.F._2 C.F._3
PODGORA, 12/A 20122 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._4
PODGORA, 12 20122 MILANO;
domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Milano, in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con patrocinio dell'avv.D'ORSI PIERPAOLO Controparte_1 C.F._5
ISAAC (C.F. ), domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in C.F._6
PIAZZA SAN LORENZO, 41 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come fogli di PC depositati telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/5/25, e che qui si intendono integralmente richiamati.
*******
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 29/9/20, chiamava in giudizio l'avv. Parte_1 [...] chiedendo di condannare il convenuto a rimborsare le somme percepite in eccesso per CP_1 compensi professionali e risarcire i danni causati per responsabilità professionale, nonché tenerla indenne da qualsiasi pretesa dell'Agenzia delle Entrate per omesso o tardivo versamento del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale, proposta e poi non coltivata in giudizio dal procuratore. Narrava l'attrice testualmente che:
“la vicenda prende avvio nell'anno 2010, quando l'odierna attrice conferiva incarico all'Advocat (abilitato all'estero e all'epoca non iscritto ad albi professionali italiani), affinché le CP_1 prestasse assistenza nell'ambito di una controversia con la di lei sorella unilaterale, Sig.ra Per_1
la quale lamentava una lesione della quota di legittima in seguito alla successione ereditaria
[...] della madre di entrambe, Sig.ra Persona_2
L' percepiva tra il 2010 e il 2011 i seguenti fondi spese: CP_2 CP_1
− € 1.309,25, versati tramite assegno n.
0.815.700.527 del giorno 11 novembre 2010 (doc. 1);
− € 1.183,00, versati tramite assegno n. 0807951388-10 del 29 dicembre 2010 (doc. 2);
− € 736,63, versati a seguito di presentazione di notula n. 37 del 29 marzo 2011 (doc. 3); per un totale di € 3.228,88.
La sig.ra adiva alle vie giudiziarie contro la sig.ra dando preliminarmente avvio alla Per_1 Pt_1 procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010. Oltre a quanto sopra, la Sig.ra corrispondeva all'Advocat l'ulteriore importo di € Pt_1 CP_1
2.101,00, mediante assegno n.
0.825.073.999 del 13 febbraio 2012 e come da relativa fattura n. 16 del 6 febbraio 2012, di cui € 532,40 corrisposti alla Fondazione Forense di Milano per le spese di mediazione, come da fattura n. 00347.VO del 27 gennaio 2012 (doc. 4). Chiusa negativamente la mediazione, la Sig.ra conveniva in giudizio l'odierna attrice avanti al Per_1
Tribunale di Milano, proponendo azione di petizione di eredità e azione di riduzione, cui la Sig.ra esisteva con il patrocinio dell'odierno convenuto. Pt_1
All'esito del processo le domande della sig.ra venivano rigettate e la stessa era condannata a Per_1 rifondere le spese alla sig.ra in misura pari a € 7.254,00, oltre 15%, CPA e IVA. La sentenza Pt_1 non veniva impugnata e passava in giudicato (doc. 5).
Sennonché la Sig.ra apprendeva successivamente quanto segue: − l'allora suo difensore, Pt_1
non aveva provveduto al versamento del contributo unificato di € 98,00, dovuto per Controparte_3 la proposizione della domanda riconvenzionale tesa a ottenere il rimborso della metà delle spese sanitarie sostenute dalla Sig.ra n favore della defunta madre;
Pt_1
− peraltro, l' ometteva di chiedere in via riconvenzionale la metà delle spese per il CP_2 CP_1 funerale della madre, sostenute integralmente dalla sig.ra per il complessivo importo di € Pt_1
5.430,00 (doc. 6), nonché la metà delle spese mediche della madre, sempre sostenute integralmente dalla sig.ra er il complessivo importo di € 7.830,17 (doc. 7); Pt_1
− inoltre, l'Advocat non aveva provveduto a riproporre la domanda riconvenzionale in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni, con conseguente declaratoria in sentenza dell'intervenuta rinuncia alla domanda stessa.
Nelle more del giudizio e in aggiunta alle somme già corrisposte nel 2010-2011, tra giugno 2013 e aprile 2016 la Sig.ra versava all'Advocat la somma complessiva di € 10.500,00 (doc. Pt_1 CP_1
8).
A distanza di meno di una settimana dalla pubblicazione della sentenza, precisamente in data 20 febbraio 2017, l' emetteva fattura n. 6, intestata alla Sig.ra per l'importo Controparte_3 Pt_1 liquidato in sentenza di € 7.254,00, oltre accessori di legge, per un totale di ulteriori € 10.584,46, che veniva prontamente inoltrata per il pagamento alla controparte soccombente, in uno a una dichiarazione su propria carta intestata, da lui medesimo autenticata, che l'Avv. faceva CP_1
pagina 2 di 7 sottoscrivere alla sig.ra al fine di autorizzare la soccombente sig.ra a “corrispondere Pt_1 Per_1 quanto disposto dal Presidente dott. Damiano Spera in data 17/02/2017 in relazione alla procedura NRG 20011/2013 precisamente in relazione al pagamento di € 7.254,00 per compensi oltre spese generali 15% IVA e CPA direttamente al detto avv. (doc. 9). Pagamento che Controparte_1 l' riceveva da controparte. Controparte_3
Come se non bastasse, nel 2016 la Sig.ra i vedeva irrogare da UI Giustizia una sanzione Pt_1 di € 900,00 per il mancato versamento, da parte dell'allora suo difensore del contributo CP_1 unificato dovuto per la domanda riconvenzionale, sanzione che, solo grazie al diretto intervento della
Sig.a figlia della Sig.a e a seguito di plurimi scambi dalla medesima Persona_3 Pt_1 intrattenuti con UI – stante l'assoluta inerzia del legale sul punto, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell'intera vicenda – veniva infine ridotta al solo importo dovuto per il relativo contributo unificato, pari a € 98,00, e corrisposta dalla Sig.a n data 7 maggio 2018 (doc. 10). Pt_1 A ciò si aggiunga che, nell'anno 2014, l' aveva presentato una banalissima CP_2 CP_1 dichiarazione di successione della defunta Sig.ra madre dell'odierna attrice, percependo Persona_2 per tale attività, mediante assegno n. 0.003.026.064-02 del 15 dicembre 2014 e giusta relativa fattura
n. 75 del 12 dicembre 2014, la somma di € 1.606,54 (doc. 11): il 50% di tale importo avrebbe dovuto essere rimborsato dalla Sig.ra così come il 50% dell'ulteriore importo di € 60,54 dovuto a titolo Per_1 di mora per la tardiva presentazione della relativa dichiarazione di successione, integralmente corrisposto in data 12 novembre 2015 dalla Sig.a (fattura n. 75 del 2014 trasmessa alla Pt_1 controparte in data 15 dicembre 2014) (doc. 12).
Risulta da tutto quanto precede che, per la successione della madre e la vertenza tra le figlie della de cuius e sorelle unilaterali Sig.ra e la Sig.ra l'Avv. odierno convenuto, ha Pt_1 Per_1 CP_1 complessivamente ricevuto i seguenti importi:
o € 3.228,88 per fondi spese;
o € 1.568,60 per la mediazione obbligatoria (al netto dei costi dell'organismo di mediazione);
o € 10.500,00 versate dalla sig.ra in corso di causa;
Pt_1 CP_1
o € 10.584,46 liquidati in sentenza;
o € 1.606,54 per la presentazione, peraltro tardiva, della dichiarazione di successione;
Per un totale di € 27.488,48, certamente eccedenti il giusto compenso in relazione all'attività svolta e al valore economico della vertenza.
Alla luce di quanto precede, in data 13 giugno 2018 questi difensori scrivevano all'Avv.
nell'interesse della Sig.ra rappresentando al medesimo: (i) l'intervenuta CP_1 Pt_1 corresponsione in suo favore di somme del tutto esorbitanti rispetto alla materia del contendere e all'attività svolta, tenuti in considerazione i parametri applicabili;
一 (ii) la produzione di danni in capo alla Sig.ra derivanti sia dalla mancata coltivazione Pt_1 della domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese di assistenza e mediche sostenute per la madre e di quelle funerarie, nonché l'omesso versamento del contributo unificato, per il quale le era stata irrogata una sanzione;
一 (iii) il mancato rimborso da parte della sig.ra di metà delle spese e delle imposte relative Per_1 alla dichiarazione di successione;
e lo invitavano, per l'effetto, ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita per la risoluzione bonaria della vertenza. (doc. 13). L'Avv. manifestava la propria adesione alla negoziazione assistita sia personalmente, in CP_1 data 20 giugno 2018 (doc. 14), sia tramite il proprio difensore, in data 25 giugno 2018 (doc. 15).
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra i legali delle parti (doc. 16).
In data 12 luglio 2018, a fronte non soltanto della mancata formulazione di una proposta conciliativa ma, e ancor prima, del mancato riscontro all'invito a un confronto, anche telefonico, proposto per quel giorno, la scrivente difesa dava atto della conclusione infruttuosa della procedura di negoziazione
pagina 3 di 7 assistita, la cui prosecuzione si palesava come priva di utilità alcuna, riservandosi di agire nelle più opportune sedi a tutela delle ragioni della Sig.ra doc. 17). Pt_1
Tale comunicazione veniva riscontrata dalla difesa avversaria, la quale, previa conferma della ricezione dei documenti trasmessi e della mancata formulazione di una proposta transattiva, prendeva atto della possibilità dell'avvio di una causa in sede giudiziale (doc. 18), che si rende, ad oggi, necessaria al fine di tutelare le ragioni della Sig.ra gravemente pregiudicate dalla condotta Pt_1 dell'odierno convenuto.” Si costituiva l'avv. contestando le allegazioni e contestazioni avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda, con vittoria di spese di lite. Il convenuto ricostruiva l'attività professionale prestata all'attrice, sin dall'inizio del 2010, in particolare relativamente alla divisione di un fondo di investimento (Azimut), ad una pratica INPS a favore della madre dell'attrice, alla separazione dal marito (peraltro su procura di avvocato terzo), alla ricostruzione dell'asse ereditario, alla predisposizione della dichiarazione di successione della madre ed infine all'attività relativa alla controversia giudiziale introdotta dalla sorella dell'attrice, a partire dalla mediazione preventiva. Il professionista esaminava la documentazione prodotta dall'attrice ed allegava di avere percepito da 'importo complessivo di euro 12.084,46 lordi (pari ad euro 9.524,00 netti). Pt_1 Inoltre, disconosceva la propria sottoscrizione in calce ai documenti prodotti dall'attrice sub CP_1
8 ed i pagamenti relativi. All'esito di istanza di verificazione, il G.I. disponeva CTU grafica, depositata il 4/5/23, che concludeva, anche all'esito di saggio grafico, per l'autografia di gran parte delle quietanze prodotte sub. 8, per complessivi euro 10.500.000.
Assunta in decisione la causa, con ordinanza 27/11/24 veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti sullo svolgimento della consulenza grafologica e per un tentativo di conciliazione. All'esito del fallimento di ipotesi conciliative, all'udienza del 14/5/25 la causa veniva rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre premettere alcuni cenni in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato.
In via generale, si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass.
8863/11; Cass. 6967/06). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. La Suprema Corte ha altresì precisato che: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto
e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009).
Più in particolare, “ l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di
pagina 4 di 7 questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cass. 238/07). Ora, l'attrice contesta a di non avere coltivato la domanda riconvenzionale proposta nei CP_1 confronti della signora Per_1
Effettivamente, la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute a favore della madre (per circa euro 2.000,00), tempestivamente proposta nella comparsa di risposta, non è stata coltivata. L'avv. afferma di avere provveduto in tal senso su indicazione di e chiede di provare CP_1 Pt_1 testimonialmente la circostanza.
Tuttavia, va considerato che -come pare sia stato già rilevato dal Giudice della causa- si tratta di domanda il cui accoglimento pare più che dubbio, trattandosi di obbligazione naturale, come tale irripetibile. Quanto alla domanda risarcitoria per non avere azionato in quella sede la quota parte delle spese relative alla dichiarazione di successione, non risulta che sia mai stato rilasciato mandato in proposito all'Avv. Peraltro, si tratterebbe di pretesa ancora azionabile al momento della introduzione CP_1 del presente giudizio, ed eventualmente con il patrocinio di altro difensore, essendo venuta meno la fiducia nei confronti del convenuto. Analoga conclusione va svolta per la pretesa risarcitoria nei confronti della sorella per non avere chiesto la ripetizione delle spese funerarie, ancora azionabile alla data di introduzione della presenta controversia. Appare quindi inutile assumere prove orali in relazione alla doglianza attorea, rispetto alla quale il convenuto afferma che le spese sono state sostenute mediante creazione di provvista sul conto corrente della mamma dell'attrice. Infine, in ordine alla pretesa attorea di essere tenuta indenne di quanto eventualmente preteso dall'Erario per corresponsione del CU, il convenuto ha dichiarato formalmente che corrisponderà all'attrice quanto effettivamente pagato, sicché risulta cessata la materia del contendere in proposito. In ordine alla domanda di ripetizione, va premesso che, in tema di compensi professionali, l'entità di quanto corrisposto dal cliente è demandata all'accordo tra le parti, sicchè appare ammissibile e del tutto normale l'erogazione di importi a titolo di compensi, sia in caso di esito favorevole che sfavorevole della causa, non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario tabellare, a titolo di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale (principio pacifico, cfr Cass.
6519/12) Pertanto, quanto corrisposto dall'attrice, a vario titolo, prima della controversia giudiziale con ed Per_1 in corso della stessa, anche in relazione ad altre questioni, deve considerarsi frutto di un libero accordo tra le parti.
Considerato il valore effettivo della controversia -pari circa ad euro 300.000,00 (vista la domanda di lesione della quota di legittima, per collazione di due ritenute donazioni di immobili proposto da
- e comunque il risultato raggiunto, di rigetto delle pretese della sorella di che aveva agito, Per_1 Pt_1 la quantità di prestazioni pagate all'avv. appare ragionevole. CP_1 Invero, in convenuto riconosce di avere ricevuto, fatturato o quietanziato l'importo di euro 5.108,00.
pagina 5 di 7 Ulteriori importi allegati dall'attrice non risultano provati, essendosi imitata a produrre matrici di Pt_1 assegni o paganti in contanti non quietanziati, anche se possono essere effettivamente avvenuti, vista la prassi tra le parti, ma sono irripetibili in quanto frutto di accordo, e possono non essere considerati in questa sede. Alla somma di euro 5.108,00 deve essere aggiunto l'importo di euro 10.500,00 di cui al doc. 8 att. In quella sede ha prodotto una serie di contabili bancarie e dichiarazioni di consegna somme, in Pt_1 calce alle quali è stata posta una sigla, che la consulente grafica ha ritenuto di pugno di CP_1 evidentemente da considerare a titolo di quietanza. Ora, questo giudice ritiene che la consulenza sia stata effettuata con cura, sulla scorta di saggio grafico (più che di documenti di comparazione, in parte, ma non tutti, contestati), in forza di argomentazioni tecniche profonde ed inoppugnabili, e può essere sicuramente posta a fondamento della decisione.
Pertanto, risulta acquisita la prova del pagamento a di complessivi euro 15.608,00 (anziché CP_1
16.800,10, come indicato da . Pt_1 Tale importo appare del tutto equo, considerata l'entità delle prestazioni, giudiziali ed extragiudiziali svolte, e considerato il valore, indeterminato di fascia media, della controversia, liquidabile, alla luce delle TP del tempo (DM 140/2012) in somma elevata, sino a circa euro 10.000,00 per la sola fase giudiziale. Invece risulta del tutto illegittima (anzi illecita) la pretesa del convenuto di trattenere per sé l'importo liquidato nella sentenza a titolo di spese di lite, a favore della convenuta Pt_1
Invero non si è dichiarato in quella sede anticipatario (e non avrebbe potuto). Inoltre, CP_1 certamente non legittima la condotta del legale la richiesta di lla soccombente di versare le spese Pt_1
(ovviamente liquidate a suo favore) a carico direttamente al suo procuratore, come è prassi, che sotto nessun profilo contiene un'implicita autorizzazione al legale di apprenderla anziché girarla, come suo dovere professionale, all'avente diritto. Pertanto, fermi gli importi liberamente ricevuti dalla signora frutto di accordi, deve qui Pt_1 CP_1 essere condannato a restituire alla odierna attrice l'intera somma di euro 10.584,46, indebitamente trattenuta, oltre accessori di legge. Malgrado l'emersione di rilevanti illeciti fiscali a carico del convenuto, il tempo trascorso dai fatti rende inutile darne notizia all'Erario. Considerato l'esito della controversia, con l'accoglimento solo parziale delle difese attoree, il Tribunale stima equo compensare tra le parti per il 50% le spese di lite, ponendo a carico di il residuo CP_1
50%, qui liquidato, tenuto conto della complessità della controversia e della laboriosa fase istruttoria, in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese di lite.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, possono essere poste interamente a carico del convenuto che, nella sua condotta evasiva agli oneri di legge, ha reso necessaria la verificazione delle numerose sigle di quietanza disconosciute.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato il 29/9/20, con cui chiamava in giudizio l'avv. chiedendo di Parte_1 Controparte_1 condannare il convenuto a rimborsare le somme percepite in eccesso per compensi professionali e risarcire i danni causati per responsabilità professionale, nonché tenerla indenne da qualsiasi pretesa dell'Agenzia delle Entrate per omesso o tardivo versamento del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: A) In parziale accoglimento della domanda di ripetizione svolta dall'attrice, condanna l'avv. a restituire l'importo di euro 10.584,46, oltre accessori di legge dalla domanda Controparte_1 al saldo effettivo;
B) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice; C) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di tenere indenne l'attrice sulle pretese erariali a titolo di CU;
pagina 6 di 7 D) Compensa tra le parti per il 50% le spese di lite, ponendo a carico di il residuo 50%, CP_1 qui liquidato, tenuto conto della complessità della controversia e della laboriosa fase istruttoria, in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese di lite.
E) Pone a carico definitivamente del convenuto le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.
Milano 19/6/25
Il giudice
Paola Maria Gandolfi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 33948/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO Parte_1 C.F._1 (C.F. ) e dell'avv. PARISI DANIELA ( ) VIA C.F._2 C.F._3
PODGORA, 12/A 20122 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._4
PODGORA, 12 20122 MILANO;
domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Milano, in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con patrocinio dell'avv.D'ORSI PIERPAOLO Controparte_1 C.F._5
ISAAC (C.F. ), domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in C.F._6
PIAZZA SAN LORENZO, 41 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come fogli di PC depositati telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/5/25, e che qui si intendono integralmente richiamati.
*******
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 29/9/20, chiamava in giudizio l'avv. Parte_1 [...] chiedendo di condannare il convenuto a rimborsare le somme percepite in eccesso per CP_1 compensi professionali e risarcire i danni causati per responsabilità professionale, nonché tenerla indenne da qualsiasi pretesa dell'Agenzia delle Entrate per omesso o tardivo versamento del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale, proposta e poi non coltivata in giudizio dal procuratore. Narrava l'attrice testualmente che:
“la vicenda prende avvio nell'anno 2010, quando l'odierna attrice conferiva incarico all'Advocat (abilitato all'estero e all'epoca non iscritto ad albi professionali italiani), affinché le CP_1 prestasse assistenza nell'ambito di una controversia con la di lei sorella unilaterale, Sig.ra Per_1
la quale lamentava una lesione della quota di legittima in seguito alla successione ereditaria
[...] della madre di entrambe, Sig.ra Persona_2
L' percepiva tra il 2010 e il 2011 i seguenti fondi spese: CP_2 CP_1
− € 1.309,25, versati tramite assegno n.
0.815.700.527 del giorno 11 novembre 2010 (doc. 1);
− € 1.183,00, versati tramite assegno n. 0807951388-10 del 29 dicembre 2010 (doc. 2);
− € 736,63, versati a seguito di presentazione di notula n. 37 del 29 marzo 2011 (doc. 3); per un totale di € 3.228,88.
La sig.ra adiva alle vie giudiziarie contro la sig.ra dando preliminarmente avvio alla Per_1 Pt_1 procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010. Oltre a quanto sopra, la Sig.ra corrispondeva all'Advocat l'ulteriore importo di € Pt_1 CP_1
2.101,00, mediante assegno n.
0.825.073.999 del 13 febbraio 2012 e come da relativa fattura n. 16 del 6 febbraio 2012, di cui € 532,40 corrisposti alla Fondazione Forense di Milano per le spese di mediazione, come da fattura n. 00347.VO del 27 gennaio 2012 (doc. 4). Chiusa negativamente la mediazione, la Sig.ra conveniva in giudizio l'odierna attrice avanti al Per_1
Tribunale di Milano, proponendo azione di petizione di eredità e azione di riduzione, cui la Sig.ra esisteva con il patrocinio dell'odierno convenuto. Pt_1
All'esito del processo le domande della sig.ra venivano rigettate e la stessa era condannata a Per_1 rifondere le spese alla sig.ra in misura pari a € 7.254,00, oltre 15%, CPA e IVA. La sentenza Pt_1 non veniva impugnata e passava in giudicato (doc. 5).
Sennonché la Sig.ra apprendeva successivamente quanto segue: − l'allora suo difensore, Pt_1
non aveva provveduto al versamento del contributo unificato di € 98,00, dovuto per Controparte_3 la proposizione della domanda riconvenzionale tesa a ottenere il rimborso della metà delle spese sanitarie sostenute dalla Sig.ra n favore della defunta madre;
Pt_1
− peraltro, l' ometteva di chiedere in via riconvenzionale la metà delle spese per il CP_2 CP_1 funerale della madre, sostenute integralmente dalla sig.ra per il complessivo importo di € Pt_1
5.430,00 (doc. 6), nonché la metà delle spese mediche della madre, sempre sostenute integralmente dalla sig.ra er il complessivo importo di € 7.830,17 (doc. 7); Pt_1
− inoltre, l'Advocat non aveva provveduto a riproporre la domanda riconvenzionale in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni, con conseguente declaratoria in sentenza dell'intervenuta rinuncia alla domanda stessa.
Nelle more del giudizio e in aggiunta alle somme già corrisposte nel 2010-2011, tra giugno 2013 e aprile 2016 la Sig.ra versava all'Advocat la somma complessiva di € 10.500,00 (doc. Pt_1 CP_1
8).
A distanza di meno di una settimana dalla pubblicazione della sentenza, precisamente in data 20 febbraio 2017, l' emetteva fattura n. 6, intestata alla Sig.ra per l'importo Controparte_3 Pt_1 liquidato in sentenza di € 7.254,00, oltre accessori di legge, per un totale di ulteriori € 10.584,46, che veniva prontamente inoltrata per il pagamento alla controparte soccombente, in uno a una dichiarazione su propria carta intestata, da lui medesimo autenticata, che l'Avv. faceva CP_1
pagina 2 di 7 sottoscrivere alla sig.ra al fine di autorizzare la soccombente sig.ra a “corrispondere Pt_1 Per_1 quanto disposto dal Presidente dott. Damiano Spera in data 17/02/2017 in relazione alla procedura NRG 20011/2013 precisamente in relazione al pagamento di € 7.254,00 per compensi oltre spese generali 15% IVA e CPA direttamente al detto avv. (doc. 9). Pagamento che Controparte_1 l' riceveva da controparte. Controparte_3
Come se non bastasse, nel 2016 la Sig.ra i vedeva irrogare da UI Giustizia una sanzione Pt_1 di € 900,00 per il mancato versamento, da parte dell'allora suo difensore del contributo CP_1 unificato dovuto per la domanda riconvenzionale, sanzione che, solo grazie al diretto intervento della
Sig.a figlia della Sig.a e a seguito di plurimi scambi dalla medesima Persona_3 Pt_1 intrattenuti con UI – stante l'assoluta inerzia del legale sul punto, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell'intera vicenda – veniva infine ridotta al solo importo dovuto per il relativo contributo unificato, pari a € 98,00, e corrisposta dalla Sig.a n data 7 maggio 2018 (doc. 10). Pt_1 A ciò si aggiunga che, nell'anno 2014, l' aveva presentato una banalissima CP_2 CP_1 dichiarazione di successione della defunta Sig.ra madre dell'odierna attrice, percependo Persona_2 per tale attività, mediante assegno n. 0.003.026.064-02 del 15 dicembre 2014 e giusta relativa fattura
n. 75 del 12 dicembre 2014, la somma di € 1.606,54 (doc. 11): il 50% di tale importo avrebbe dovuto essere rimborsato dalla Sig.ra così come il 50% dell'ulteriore importo di € 60,54 dovuto a titolo Per_1 di mora per la tardiva presentazione della relativa dichiarazione di successione, integralmente corrisposto in data 12 novembre 2015 dalla Sig.a (fattura n. 75 del 2014 trasmessa alla Pt_1 controparte in data 15 dicembre 2014) (doc. 12).
Risulta da tutto quanto precede che, per la successione della madre e la vertenza tra le figlie della de cuius e sorelle unilaterali Sig.ra e la Sig.ra l'Avv. odierno convenuto, ha Pt_1 Per_1 CP_1 complessivamente ricevuto i seguenti importi:
o € 3.228,88 per fondi spese;
o € 1.568,60 per la mediazione obbligatoria (al netto dei costi dell'organismo di mediazione);
o € 10.500,00 versate dalla sig.ra in corso di causa;
Pt_1 CP_1
o € 10.584,46 liquidati in sentenza;
o € 1.606,54 per la presentazione, peraltro tardiva, della dichiarazione di successione;
Per un totale di € 27.488,48, certamente eccedenti il giusto compenso in relazione all'attività svolta e al valore economico della vertenza.
Alla luce di quanto precede, in data 13 giugno 2018 questi difensori scrivevano all'Avv.
nell'interesse della Sig.ra rappresentando al medesimo: (i) l'intervenuta CP_1 Pt_1 corresponsione in suo favore di somme del tutto esorbitanti rispetto alla materia del contendere e all'attività svolta, tenuti in considerazione i parametri applicabili;
一 (ii) la produzione di danni in capo alla Sig.ra derivanti sia dalla mancata coltivazione Pt_1 della domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese di assistenza e mediche sostenute per la madre e di quelle funerarie, nonché l'omesso versamento del contributo unificato, per il quale le era stata irrogata una sanzione;
一 (iii) il mancato rimborso da parte della sig.ra di metà delle spese e delle imposte relative Per_1 alla dichiarazione di successione;
e lo invitavano, per l'effetto, ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita per la risoluzione bonaria della vertenza. (doc. 13). L'Avv. manifestava la propria adesione alla negoziazione assistita sia personalmente, in CP_1 data 20 giugno 2018 (doc. 14), sia tramite il proprio difensore, in data 25 giugno 2018 (doc. 15).
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra i legali delle parti (doc. 16).
In data 12 luglio 2018, a fronte non soltanto della mancata formulazione di una proposta conciliativa ma, e ancor prima, del mancato riscontro all'invito a un confronto, anche telefonico, proposto per quel giorno, la scrivente difesa dava atto della conclusione infruttuosa della procedura di negoziazione
pagina 3 di 7 assistita, la cui prosecuzione si palesava come priva di utilità alcuna, riservandosi di agire nelle più opportune sedi a tutela delle ragioni della Sig.ra doc. 17). Pt_1
Tale comunicazione veniva riscontrata dalla difesa avversaria, la quale, previa conferma della ricezione dei documenti trasmessi e della mancata formulazione di una proposta transattiva, prendeva atto della possibilità dell'avvio di una causa in sede giudiziale (doc. 18), che si rende, ad oggi, necessaria al fine di tutelare le ragioni della Sig.ra gravemente pregiudicate dalla condotta Pt_1 dell'odierno convenuto.” Si costituiva l'avv. contestando le allegazioni e contestazioni avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda, con vittoria di spese di lite. Il convenuto ricostruiva l'attività professionale prestata all'attrice, sin dall'inizio del 2010, in particolare relativamente alla divisione di un fondo di investimento (Azimut), ad una pratica INPS a favore della madre dell'attrice, alla separazione dal marito (peraltro su procura di avvocato terzo), alla ricostruzione dell'asse ereditario, alla predisposizione della dichiarazione di successione della madre ed infine all'attività relativa alla controversia giudiziale introdotta dalla sorella dell'attrice, a partire dalla mediazione preventiva. Il professionista esaminava la documentazione prodotta dall'attrice ed allegava di avere percepito da 'importo complessivo di euro 12.084,46 lordi (pari ad euro 9.524,00 netti). Pt_1 Inoltre, disconosceva la propria sottoscrizione in calce ai documenti prodotti dall'attrice sub CP_1
8 ed i pagamenti relativi. All'esito di istanza di verificazione, il G.I. disponeva CTU grafica, depositata il 4/5/23, che concludeva, anche all'esito di saggio grafico, per l'autografia di gran parte delle quietanze prodotte sub. 8, per complessivi euro 10.500.000.
Assunta in decisione la causa, con ordinanza 27/11/24 veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti sullo svolgimento della consulenza grafologica e per un tentativo di conciliazione. All'esito del fallimento di ipotesi conciliative, all'udienza del 14/5/25 la causa veniva rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre premettere alcuni cenni in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato.
In via generale, si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass.
8863/11; Cass. 6967/06). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. La Suprema Corte ha altresì precisato che: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto
e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009).
Più in particolare, “ l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di
pagina 4 di 7 questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cass. 238/07). Ora, l'attrice contesta a di non avere coltivato la domanda riconvenzionale proposta nei CP_1 confronti della signora Per_1
Effettivamente, la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute a favore della madre (per circa euro 2.000,00), tempestivamente proposta nella comparsa di risposta, non è stata coltivata. L'avv. afferma di avere provveduto in tal senso su indicazione di e chiede di provare CP_1 Pt_1 testimonialmente la circostanza.
Tuttavia, va considerato che -come pare sia stato già rilevato dal Giudice della causa- si tratta di domanda il cui accoglimento pare più che dubbio, trattandosi di obbligazione naturale, come tale irripetibile. Quanto alla domanda risarcitoria per non avere azionato in quella sede la quota parte delle spese relative alla dichiarazione di successione, non risulta che sia mai stato rilasciato mandato in proposito all'Avv. Peraltro, si tratterebbe di pretesa ancora azionabile al momento della introduzione CP_1 del presente giudizio, ed eventualmente con il patrocinio di altro difensore, essendo venuta meno la fiducia nei confronti del convenuto. Analoga conclusione va svolta per la pretesa risarcitoria nei confronti della sorella per non avere chiesto la ripetizione delle spese funerarie, ancora azionabile alla data di introduzione della presenta controversia. Appare quindi inutile assumere prove orali in relazione alla doglianza attorea, rispetto alla quale il convenuto afferma che le spese sono state sostenute mediante creazione di provvista sul conto corrente della mamma dell'attrice. Infine, in ordine alla pretesa attorea di essere tenuta indenne di quanto eventualmente preteso dall'Erario per corresponsione del CU, il convenuto ha dichiarato formalmente che corrisponderà all'attrice quanto effettivamente pagato, sicché risulta cessata la materia del contendere in proposito. In ordine alla domanda di ripetizione, va premesso che, in tema di compensi professionali, l'entità di quanto corrisposto dal cliente è demandata all'accordo tra le parti, sicchè appare ammissibile e del tutto normale l'erogazione di importi a titolo di compensi, sia in caso di esito favorevole che sfavorevole della causa, non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario tabellare, a titolo di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale (principio pacifico, cfr Cass.
6519/12) Pertanto, quanto corrisposto dall'attrice, a vario titolo, prima della controversia giudiziale con ed Per_1 in corso della stessa, anche in relazione ad altre questioni, deve considerarsi frutto di un libero accordo tra le parti.
Considerato il valore effettivo della controversia -pari circa ad euro 300.000,00 (vista la domanda di lesione della quota di legittima, per collazione di due ritenute donazioni di immobili proposto da
- e comunque il risultato raggiunto, di rigetto delle pretese della sorella di che aveva agito, Per_1 Pt_1 la quantità di prestazioni pagate all'avv. appare ragionevole. CP_1 Invero, in convenuto riconosce di avere ricevuto, fatturato o quietanziato l'importo di euro 5.108,00.
pagina 5 di 7 Ulteriori importi allegati dall'attrice non risultano provati, essendosi imitata a produrre matrici di Pt_1 assegni o paganti in contanti non quietanziati, anche se possono essere effettivamente avvenuti, vista la prassi tra le parti, ma sono irripetibili in quanto frutto di accordo, e possono non essere considerati in questa sede. Alla somma di euro 5.108,00 deve essere aggiunto l'importo di euro 10.500,00 di cui al doc. 8 att. In quella sede ha prodotto una serie di contabili bancarie e dichiarazioni di consegna somme, in Pt_1 calce alle quali è stata posta una sigla, che la consulente grafica ha ritenuto di pugno di CP_1 evidentemente da considerare a titolo di quietanza. Ora, questo giudice ritiene che la consulenza sia stata effettuata con cura, sulla scorta di saggio grafico (più che di documenti di comparazione, in parte, ma non tutti, contestati), in forza di argomentazioni tecniche profonde ed inoppugnabili, e può essere sicuramente posta a fondamento della decisione.
Pertanto, risulta acquisita la prova del pagamento a di complessivi euro 15.608,00 (anziché CP_1
16.800,10, come indicato da . Pt_1 Tale importo appare del tutto equo, considerata l'entità delle prestazioni, giudiziali ed extragiudiziali svolte, e considerato il valore, indeterminato di fascia media, della controversia, liquidabile, alla luce delle TP del tempo (DM 140/2012) in somma elevata, sino a circa euro 10.000,00 per la sola fase giudiziale. Invece risulta del tutto illegittima (anzi illecita) la pretesa del convenuto di trattenere per sé l'importo liquidato nella sentenza a titolo di spese di lite, a favore della convenuta Pt_1
Invero non si è dichiarato in quella sede anticipatario (e non avrebbe potuto). Inoltre, CP_1 certamente non legittima la condotta del legale la richiesta di lla soccombente di versare le spese Pt_1
(ovviamente liquidate a suo favore) a carico direttamente al suo procuratore, come è prassi, che sotto nessun profilo contiene un'implicita autorizzazione al legale di apprenderla anziché girarla, come suo dovere professionale, all'avente diritto. Pertanto, fermi gli importi liberamente ricevuti dalla signora frutto di accordi, deve qui Pt_1 CP_1 essere condannato a restituire alla odierna attrice l'intera somma di euro 10.584,46, indebitamente trattenuta, oltre accessori di legge. Malgrado l'emersione di rilevanti illeciti fiscali a carico del convenuto, il tempo trascorso dai fatti rende inutile darne notizia all'Erario. Considerato l'esito della controversia, con l'accoglimento solo parziale delle difese attoree, il Tribunale stima equo compensare tra le parti per il 50% le spese di lite, ponendo a carico di il residuo CP_1
50%, qui liquidato, tenuto conto della complessità della controversia e della laboriosa fase istruttoria, in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese di lite.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, possono essere poste interamente a carico del convenuto che, nella sua condotta evasiva agli oneri di legge, ha reso necessaria la verificazione delle numerose sigle di quietanza disconosciute.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato il 29/9/20, con cui chiamava in giudizio l'avv. chiedendo di Parte_1 Controparte_1 condannare il convenuto a rimborsare le somme percepite in eccesso per compensi professionali e risarcire i danni causati per responsabilità professionale, nonché tenerla indenne da qualsiasi pretesa dell'Agenzia delle Entrate per omesso o tardivo versamento del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: A) In parziale accoglimento della domanda di ripetizione svolta dall'attrice, condanna l'avv. a restituire l'importo di euro 10.584,46, oltre accessori di legge dalla domanda Controparte_1 al saldo effettivo;
B) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice; C) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di tenere indenne l'attrice sulle pretese erariali a titolo di CU;
pagina 6 di 7 D) Compensa tra le parti per il 50% le spese di lite, ponendo a carico di il residuo 50%, CP_1 qui liquidato, tenuto conto della complessità della controversia e della laboriosa fase istruttoria, in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese di lite.
E) Pone a carico definitivamente del convenuto le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.
Milano 19/6/25
Il giudice
Paola Maria Gandolfi
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