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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
VG. 605/2025 Oggetto: Adozione di maggiorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
Riunito in camera di consiglio con i magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA AP GIUDICE RELATORE
VINCENZA BENNICI GIUDICE
ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 605/2025 del ruolo di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto Adozione di maggiorenni proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]( Germania) in Joseph Loreye Strasse n.
6, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Barone e dall'avv. Valerio Ruggiero;
ADOTTANTE
nei confronti di:
Parte_2 nato a [...] ( Germania) l'11.03.1988, residente a [...];
ADOTTANDO
e con l'intervento di:
Parte_3 nato a [...] l'[...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Livio;
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica in sede;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato ricorso per l'adozione di , persona Parte_1 Parte_2 maggiorenne, con il consenso espresso da quest'ultimo.
L'adottante ha dichiarato che il rapporto con l'adottando è sorto in Germania e si è sviluppato su basi di affetto e sostegno reciproco.
Disposte le notifiche di rito nei confronti dei genitori dell'adottando e del figlio dell'adottante, si è provveduto a sentire le parti nonché il coniuge e la madre dell'adottando.
Si è costituito , padre dell'adottando, mentre ha fatto pervenire Parte_3 uno scritto di suo pugno figlio dell'adottante. Persona_1
Il procedimento è stato dunque posto in decisione per riferire al collegio sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero.
***
Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta sono emersi elementi contrari all'accoglimento della domanda.
Come noto ai sensi dell'art. 312 c.c. il tribunale deve verificare "se l'adozione conviene all'adottando".
Il giudizio di convenienza presuppone una valutazione di merito in quanto è diretto ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, il controllo risponde ad una esigenza di ordine pubblicistico, resa esplicita dalle norme, che opportunamente lasciano al giudice un potere di valutazione che va al di là della mera ricognizione dei requisiti di tipo puramente formale in quanto vi è il pericolo che siano commessi degli abusi in materia (Cass. civ. sez. I, 03/02/2022
n.3462).
Al riguardo, un primo elemento che il Collegio non può trascurare è rappresentato dalla circostanza – ammessa anche dallo stesso - che costui è padre biologico di un figlio, Pt_1
- oggi adulto - che non vede da quando aveva sei anni e nei confronti del Persona_1 quale non risulta abbia mai intrapreso alcun tentativo di ricostruzione del rapporto, nemmeno in tempi recenti.
Il persistente disinteresse verso il figlio biologico denota l'assenza di consapevolezza del ricorrente del ruolo paterno e dei correlati doveri, apparendo difficilmente conciliabile con l'assunzione di una nuova responsabilità genitoriale che conseguirebbe all'adozione di Pt_2
.
[...]
2 Allo stesso modo, le dichiarazioni di sollevano ulteriori dubbi poiché, nonostante egli Pt_1 affermi di avere un buon rapporto con il padre di che lo ospiterebbe anche in casa Pt_2 propria, ha ritenuto di non informarlo della sua intenzione di adottare suo figlio.
A ciò si aggiunga la lontananza esistente tra le parti.
Sul punto la giurisprudenza ha messo in evidenza che l'adozione di maggiore di età richiede la verifica del requisito della convivenza al fine di apprezzare l'interesse dell'adottando che trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Tuttavia, la mancanza di effettiva comune residenza può essere bilanciata da un intenso e durevole rapporto tra adottante ed adottato connotato da una frequentazione quotidiana (Tribunale
Milano sez. I, 10/07/2019, n.49); questo aspetto è del tutto assente nel caso di specie, essendo pacifico che l' vive stabilmente in Germania mentre l'adottando è residente a Pt_1
Como.
Non risulta provata l'esistenza di una relazione affettiva di frequentazione quotidiana e consolidata nel tempo tra adottante e adottando, tale da giustificare l'instaurazione del vincolo giuridico e personale dell'adozione.
Le allegazioni del ricorrente si riferiscono al tempo in cui il medesimo iniziò in Germania una frequentazione con la famiglia negli anni '80 quando non era ancora nato o, Pt_2 Pt_2 comunque, quando era in tenera età; le affermazioni non sono state accompagnate da ulteriori elementi probatori che dimostrino una frequentazione assidua e continuativa che, invero, si limita ad oggi a sporadici incontri.
Difatti non risultano conversazioni, corrispondenza regolare, né testimonianze da parte di persone terze che possano confermare l'assiduità delle frequentazioni e la stabilità del rapporto affettivo dedotto.
Inoltre, dalla memoria sottoscritta per ratifica da , padre biologico Parte_3 di , emerge che il giovane ha convissuto stabilmente con lui fino al 2012 -2015 Pt_2
(sull'anno esatto vi è contrasto tra le parti); non è del tutto evidente in quale periodo e con quali modalità si sarebbe sviluppato e consolidato il presunto legame con l'odierno ricorrente, anche considerando che, come già rilevato, quest'ultimo risiede stabilmente, da sempre, in
Germania.
In definitiva si ritengono insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda che va, pertanto, respinta.
Le spese vengono dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e con l'intervento di e del Parte_2 Parte_3
IN SEDE, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
3 RIGETTA la domanda, dichiarate irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SI AP MA AL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
Riunito in camera di consiglio con i magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA AP GIUDICE RELATORE
VINCENZA BENNICI GIUDICE
ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 605/2025 del ruolo di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto Adozione di maggiorenni proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]( Germania) in Joseph Loreye Strasse n.
6, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Barone e dall'avv. Valerio Ruggiero;
ADOTTANTE
nei confronti di:
Parte_2 nato a [...] ( Germania) l'11.03.1988, residente a [...];
ADOTTANDO
e con l'intervento di:
Parte_3 nato a [...] l'[...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Livio;
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica in sede;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato ricorso per l'adozione di , persona Parte_1 Parte_2 maggiorenne, con il consenso espresso da quest'ultimo.
L'adottante ha dichiarato che il rapporto con l'adottando è sorto in Germania e si è sviluppato su basi di affetto e sostegno reciproco.
Disposte le notifiche di rito nei confronti dei genitori dell'adottando e del figlio dell'adottante, si è provveduto a sentire le parti nonché il coniuge e la madre dell'adottando.
Si è costituito , padre dell'adottando, mentre ha fatto pervenire Parte_3 uno scritto di suo pugno figlio dell'adottante. Persona_1
Il procedimento è stato dunque posto in decisione per riferire al collegio sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero.
***
Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta sono emersi elementi contrari all'accoglimento della domanda.
Come noto ai sensi dell'art. 312 c.c. il tribunale deve verificare "se l'adozione conviene all'adottando".
Il giudizio di convenienza presuppone una valutazione di merito in quanto è diretto ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, il controllo risponde ad una esigenza di ordine pubblicistico, resa esplicita dalle norme, che opportunamente lasciano al giudice un potere di valutazione che va al di là della mera ricognizione dei requisiti di tipo puramente formale in quanto vi è il pericolo che siano commessi degli abusi in materia (Cass. civ. sez. I, 03/02/2022
n.3462).
Al riguardo, un primo elemento che il Collegio non può trascurare è rappresentato dalla circostanza – ammessa anche dallo stesso - che costui è padre biologico di un figlio, Pt_1
- oggi adulto - che non vede da quando aveva sei anni e nei confronti del Persona_1 quale non risulta abbia mai intrapreso alcun tentativo di ricostruzione del rapporto, nemmeno in tempi recenti.
Il persistente disinteresse verso il figlio biologico denota l'assenza di consapevolezza del ricorrente del ruolo paterno e dei correlati doveri, apparendo difficilmente conciliabile con l'assunzione di una nuova responsabilità genitoriale che conseguirebbe all'adozione di Pt_2
.
[...]
2 Allo stesso modo, le dichiarazioni di sollevano ulteriori dubbi poiché, nonostante egli Pt_1 affermi di avere un buon rapporto con il padre di che lo ospiterebbe anche in casa Pt_2 propria, ha ritenuto di non informarlo della sua intenzione di adottare suo figlio.
A ciò si aggiunga la lontananza esistente tra le parti.
Sul punto la giurisprudenza ha messo in evidenza che l'adozione di maggiore di età richiede la verifica del requisito della convivenza al fine di apprezzare l'interesse dell'adottando che trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Tuttavia, la mancanza di effettiva comune residenza può essere bilanciata da un intenso e durevole rapporto tra adottante ed adottato connotato da una frequentazione quotidiana (Tribunale
Milano sez. I, 10/07/2019, n.49); questo aspetto è del tutto assente nel caso di specie, essendo pacifico che l' vive stabilmente in Germania mentre l'adottando è residente a Pt_1
Como.
Non risulta provata l'esistenza di una relazione affettiva di frequentazione quotidiana e consolidata nel tempo tra adottante e adottando, tale da giustificare l'instaurazione del vincolo giuridico e personale dell'adozione.
Le allegazioni del ricorrente si riferiscono al tempo in cui il medesimo iniziò in Germania una frequentazione con la famiglia negli anni '80 quando non era ancora nato o, Pt_2 Pt_2 comunque, quando era in tenera età; le affermazioni non sono state accompagnate da ulteriori elementi probatori che dimostrino una frequentazione assidua e continuativa che, invero, si limita ad oggi a sporadici incontri.
Difatti non risultano conversazioni, corrispondenza regolare, né testimonianze da parte di persone terze che possano confermare l'assiduità delle frequentazioni e la stabilità del rapporto affettivo dedotto.
Inoltre, dalla memoria sottoscritta per ratifica da , padre biologico Parte_3 di , emerge che il giovane ha convissuto stabilmente con lui fino al 2012 -2015 Pt_2
(sull'anno esatto vi è contrasto tra le parti); non è del tutto evidente in quale periodo e con quali modalità si sarebbe sviluppato e consolidato il presunto legame con l'odierno ricorrente, anche considerando che, come già rilevato, quest'ultimo risiede stabilmente, da sempre, in
Germania.
In definitiva si ritengono insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda che va, pertanto, respinta.
Le spese vengono dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e con l'intervento di e del Parte_2 Parte_3
IN SEDE, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
3 RIGETTA la domanda, dichiarate irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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