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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Francesco S. Filocamo Presidente Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N° 868 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 Femminella;
- reclamante - contro
, in persona del curatore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in forza del decreto del Giudice Delegato del 16 ottobre 2025 di autorizzazione alla costituzione con attestazione della mancanza di fondi ai fini della prenotazione a debito ex art. 144 D.P.R. 115/2002, dall'Avv. Anna Chiara Marrollo
contumace; Controparte_2
- reclamati - OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 45/2025 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 11.7.2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente reclamo, dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della e per CP_3 l'effetto revocare la sentenza n. 45/2025 r.g. sent. dell'11 luglio 2025, depositata in data 11/07/2025 e notificata il 3/09/2025. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il curatore della liquidazione giudiziale:
“IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE
-Accertare e dichiarare tardivo, irrituale ed inammissibile il reclamo ex art 51 CCII promosso dalla per violazione dell'art. 51, comma 1 CCII e dell'art. 9 CCII CP_3 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE PROCESSUALE
-Accertare e dichiarare inammissibili, ex art. 342 c.p.c., tutti i motivi di impugnazione formulati dalla società ricorrente avverso la sentenza n. 45/2025 nonchè il reclamo de quo ex art 51 CCII IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
-Accertare e dichiarare pretestuosi, infondati ed inaccoglibili tutti i motivi di impugnazione formulati dalla società ricorrente con il reclamo ex art 51 CCI e, per l'effetto: rigettare tutte le domande formulate dalla società ricorrente con il ricorso e, quindi, rigettare il reclamo de quo;
confermare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 45 dell'11 /07/ 2025 di apertura della CP_
Giudiziale CP_1 CP_3 condannare la società ricorrente al pagamento, in favore della Curatela della CP_3 Liquidazione Giudiziale in persona del Curatore Dr , di tutte le spese CP_3 Persona_1 processuali di lite, considerando, nel caso di specie, il decreto del 16/10/2025 del Giudice Delegato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della , in CP_3 accoglimento di ricorso depositato da (creditrice della complessiva somma di Controparte_2
€ 60.940,11, oltre interessi dall'1/09/2015 ed accessori di legge, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo), dopo avere constatato: a) la natura di imprenditore commerciale della debitrice;
b) la mancata prova, da parte della stessa, non costituitasi nel procedimento ex art. 41 d.lgs. 14/2019 (di seguito CCII), del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); c) la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, emergente dall'inadempimento nei confronti della ricorrente e dall'inadempimento degli ulteriori crediti erariali (per oltre € 200.000,00) risultanti dalle informazioni assunte;
dall'omesso deposito di bilanci successivi all'esercizio 2013; d) il superamento della soglia di debiti esigibili prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
2. La sentenza è stata reclamata dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale, con un ricorso con il quale, nel chiedere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono stati articolati i seguenti profili di censura della sentenza:
1. Nullità della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. Viene assunto come la notifica del ricorso introduttivo per l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale della sia stata eseguita presso un indirizzo pec sconosciuto all'odierna CP_3 reclamante, in quanto attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio senza alcuna comunicazione all'imprenditore.
2. Insussistenza delle condizioni soggettive per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Viene dedotta la natura di “impresa minore” in quanto la reclamante possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Requisiti di cui la odierna reclamante era in possesso alla data di deposito della istanza, così come evincibile dalla documentazione versata in atti: le dichiarazioni dei redditi della società, tutte regolarmente trasmesse alla Agenzia delle Entrate, che attestano un reddito pari a zero nei tre periodi di imposta antecedenti la data del ricorso;
l' attestazione del commercialista della CP_3 Dott. che descrive in maniera esplicativa lo stato di inattività della piccola impresa, Persona_2 che a far data dal 1° gennaio 2017 non ha più avuto componenti positivi di reddito e, conseguentemente, non ha emesso fatture né registrato corrispettivi. Viene aggiunto che, come rilevato dallo stesso Tribunale, non sussistono debiti significativi della società: al contrario, la massa debitoria risulta essere ben al di sotto della soglia prevista dalla normativa ed in particolare il credito vantato dalla non è di per sé sufficiente per integrare il CP_2 requisito previsto dall'art. 2 CCII.
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al curatore della liquidazione giudiziale ed alla creditrice che ne ha chiesto l'apertura, mentre quest'ultima non ha svolto alcuna attività difensiva (ed è stata dichiarata contumace), il primo si è tempestivamente costituito per resistere al reclamo sostenendo: la inammissibilità del reclamo ex art 51 CCII, siccome depositato il 19/9/2025, avverso la sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Pescara emessa il giorno 11.7.2025 e comunicata in pari data, quindi tardivamente in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, in violazione degli artt.51, comma 1 CCII e dell'art. 9 CCII;
la inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c.; l'infondatezza nel merito dei motivi, siccome il ricorso ex art. 37 CCII, depositato dalla
[...]
il 19 maggio 2025 ed il connesso decreto di convocazione delle parti dinanzi il CP_2
Tribunale di Pescara per la udienza del 26/6/2025 sono stati notificati , correttamente , a CP_3 in base al comma 6 dell'art. 40 CCI dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara con Pec del 20 maggio 2025 alla Pec della società notificazione non contestata dalla stessa Parte_1 società ricorrente nel reclamo ex art 51 CCII;
inoltre, quanto al requisito soggettivo disciplinato dall'art. 2, comma 1 lett d CCII, il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 45/2025 ha accertato che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non aveva depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ( art. 41, comma 4 CCII ) e inidonei a dimostrare il contrario sono tutti i documenti Per_ contabili e la dichiarazione del Dott che la reclamante ha prodotto con il reclamo per sostenere di essere una impresa minore.
4. Depositate dalle parti le note scritte in sostituzione di udienza e rigettata la istanza di sospensione ex art. 52 CCII avanzata contestualmente al reclamo, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento a prescindere dalla fondatezza della preliminare eccezione di tardività, come pure a prescindere dal primo motivo, volto ad eccepire la nullità della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. Ed invero, si ha che l'impugnazione è infondata nel merito in quanto, in ogni caso, le ragioni sostanziali di difesa del debitore sono garantite dalla natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi. Il secondo motivo di reclamo è, infatti, palesemente infondato, non essendo sufficiente, per ritenere effettivamente posseduti i requisiti di esenzione soggettiva dalla liquidazione giudiziale, la circostanza della inattività della società protrattasi dal 2017 e la mera dichiarazione di un commercialista, che nulla contiene se non l'asserzione per cui le dichiarazioni dei redditi sino al 2023 erano pari a zero. Quanto ai limiti dimensionali di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, si osserva che ai sensi dell'art. 2 lett. d) ccii è d) " impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro cinquecentomila. Posto che l'onere di dimostrare la sussistenza di tali presupposti grava sull' imprenditore (v. art. 121 ccii), nel caso di specie è dato rilevare che parte reclamante non ha fornito prova esauriente della richiesta coesistenza dei citati parametri normativi. In primo luogo, ed in maniera dirimente, nulla è stato dedotto in merito all'attivo patrimoniale dell'ultimo triennio ed alla sua consistenza sotto la soglia di legge. Pertanto, in assenza di argomentazioni di dettaglio su questo punto e in considerazione del fatto che la carenza anche di uno solo dei parametri è idonea ad escludere la configurabilità dell'" impresa minore", vanno considerati irrilevanti ed assorbiti gli ulteriori argomenti di parte reclamante in merito all'inattività dell'impresa sin dal 2017.
6. Il reclamo deve essere, quindi, rigettato nel merito.
7.A tale pronuncia consegue la condanna del legale rappresentante della reclamante a rimborsare in favore dello Stato, stante l'ammissione della reclamata Liquidazione Giudiziale al CP_3 gratuito patrocinio, le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attività svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014). La condanna al rimborso delle spese deve essere, infatti, estesa anche a legale CP_4 rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi degli artt. 51 comma 15 CCII e, comunque, dell'art. 94 c.p.c. Tale ultima norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica purtuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente l'imprudenza insita nella proposizione di un reclamo manifestamente infondato siccome basato essenzialmente su documentazione che, ove anche non consapevolmente redatta ai soli fini di sostenere le ragioni di reclamo, appare ictu oculi inidonea a fornire attendibile prova della insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
8.Infine, il rigetto del reclamo comporta la sussistenza – della quale occorre dare atto – dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di (ai sensi del citato art. 51 comma 15 CCII), CP_4 di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1. respinge il reclamo;
2. condanna la reclamante e, in solido, il suo legale rappresentante, , a rimborsare allo CP_4 Stato le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il CP_ versamento, da parte della reclamante e del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, la comunicazione al Tribunale di Pescara e la iscrizione al registro delle imprese della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 3.12. 2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
F. S. Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Francesco S. Filocamo Presidente Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N° 868 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 Femminella;
- reclamante - contro
, in persona del curatore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in forza del decreto del Giudice Delegato del 16 ottobre 2025 di autorizzazione alla costituzione con attestazione della mancanza di fondi ai fini della prenotazione a debito ex art. 144 D.P.R. 115/2002, dall'Avv. Anna Chiara Marrollo
contumace; Controparte_2
- reclamati - OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 45/2025 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 11.7.2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente reclamo, dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della e per CP_3 l'effetto revocare la sentenza n. 45/2025 r.g. sent. dell'11 luglio 2025, depositata in data 11/07/2025 e notificata il 3/09/2025. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il curatore della liquidazione giudiziale:
“IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE
-Accertare e dichiarare tardivo, irrituale ed inammissibile il reclamo ex art 51 CCII promosso dalla per violazione dell'art. 51, comma 1 CCII e dell'art. 9 CCII CP_3 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE PROCESSUALE
-Accertare e dichiarare inammissibili, ex art. 342 c.p.c., tutti i motivi di impugnazione formulati dalla società ricorrente avverso la sentenza n. 45/2025 nonchè il reclamo de quo ex art 51 CCII IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
-Accertare e dichiarare pretestuosi, infondati ed inaccoglibili tutti i motivi di impugnazione formulati dalla società ricorrente con il reclamo ex art 51 CCI e, per l'effetto: rigettare tutte le domande formulate dalla società ricorrente con il ricorso e, quindi, rigettare il reclamo de quo;
confermare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 45 dell'11 /07/ 2025 di apertura della CP_
Giudiziale CP_1 CP_3 condannare la società ricorrente al pagamento, in favore della Curatela della CP_3 Liquidazione Giudiziale in persona del Curatore Dr , di tutte le spese CP_3 Persona_1 processuali di lite, considerando, nel caso di specie, il decreto del 16/10/2025 del Giudice Delegato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della , in CP_3 accoglimento di ricorso depositato da (creditrice della complessiva somma di Controparte_2
€ 60.940,11, oltre interessi dall'1/09/2015 ed accessori di legge, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo), dopo avere constatato: a) la natura di imprenditore commerciale della debitrice;
b) la mancata prova, da parte della stessa, non costituitasi nel procedimento ex art. 41 d.lgs. 14/2019 (di seguito CCII), del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); c) la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, emergente dall'inadempimento nei confronti della ricorrente e dall'inadempimento degli ulteriori crediti erariali (per oltre € 200.000,00) risultanti dalle informazioni assunte;
dall'omesso deposito di bilanci successivi all'esercizio 2013; d) il superamento della soglia di debiti esigibili prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
2. La sentenza è stata reclamata dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale, con un ricorso con il quale, nel chiedere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono stati articolati i seguenti profili di censura della sentenza:
1. Nullità della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. Viene assunto come la notifica del ricorso introduttivo per l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale della sia stata eseguita presso un indirizzo pec sconosciuto all'odierna CP_3 reclamante, in quanto attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio senza alcuna comunicazione all'imprenditore.
2. Insussistenza delle condizioni soggettive per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Viene dedotta la natura di “impresa minore” in quanto la reclamante possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Requisiti di cui la odierna reclamante era in possesso alla data di deposito della istanza, così come evincibile dalla documentazione versata in atti: le dichiarazioni dei redditi della società, tutte regolarmente trasmesse alla Agenzia delle Entrate, che attestano un reddito pari a zero nei tre periodi di imposta antecedenti la data del ricorso;
l' attestazione del commercialista della CP_3 Dott. che descrive in maniera esplicativa lo stato di inattività della piccola impresa, Persona_2 che a far data dal 1° gennaio 2017 non ha più avuto componenti positivi di reddito e, conseguentemente, non ha emesso fatture né registrato corrispettivi. Viene aggiunto che, come rilevato dallo stesso Tribunale, non sussistono debiti significativi della società: al contrario, la massa debitoria risulta essere ben al di sotto della soglia prevista dalla normativa ed in particolare il credito vantato dalla non è di per sé sufficiente per integrare il CP_2 requisito previsto dall'art. 2 CCII.
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al curatore della liquidazione giudiziale ed alla creditrice che ne ha chiesto l'apertura, mentre quest'ultima non ha svolto alcuna attività difensiva (ed è stata dichiarata contumace), il primo si è tempestivamente costituito per resistere al reclamo sostenendo: la inammissibilità del reclamo ex art 51 CCII, siccome depositato il 19/9/2025, avverso la sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Pescara emessa il giorno 11.7.2025 e comunicata in pari data, quindi tardivamente in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, in violazione degli artt.51, comma 1 CCII e dell'art. 9 CCII;
la inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c.; l'infondatezza nel merito dei motivi, siccome il ricorso ex art. 37 CCII, depositato dalla
[...]
il 19 maggio 2025 ed il connesso decreto di convocazione delle parti dinanzi il CP_2
Tribunale di Pescara per la udienza del 26/6/2025 sono stati notificati , correttamente , a CP_3 in base al comma 6 dell'art. 40 CCI dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara con Pec del 20 maggio 2025 alla Pec della società notificazione non contestata dalla stessa Parte_1 società ricorrente nel reclamo ex art 51 CCII;
inoltre, quanto al requisito soggettivo disciplinato dall'art. 2, comma 1 lett d CCII, il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 45/2025 ha accertato che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non aveva depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ( art. 41, comma 4 CCII ) e inidonei a dimostrare il contrario sono tutti i documenti Per_ contabili e la dichiarazione del Dott che la reclamante ha prodotto con il reclamo per sostenere di essere una impresa minore.
4. Depositate dalle parti le note scritte in sostituzione di udienza e rigettata la istanza di sospensione ex art. 52 CCII avanzata contestualmente al reclamo, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento a prescindere dalla fondatezza della preliminare eccezione di tardività, come pure a prescindere dal primo motivo, volto ad eccepire la nullità della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. Ed invero, si ha che l'impugnazione è infondata nel merito in quanto, in ogni caso, le ragioni sostanziali di difesa del debitore sono garantite dalla natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi. Il secondo motivo di reclamo è, infatti, palesemente infondato, non essendo sufficiente, per ritenere effettivamente posseduti i requisiti di esenzione soggettiva dalla liquidazione giudiziale, la circostanza della inattività della società protrattasi dal 2017 e la mera dichiarazione di un commercialista, che nulla contiene se non l'asserzione per cui le dichiarazioni dei redditi sino al 2023 erano pari a zero. Quanto ai limiti dimensionali di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, si osserva che ai sensi dell'art. 2 lett. d) ccii è d) " impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro cinquecentomila. Posto che l'onere di dimostrare la sussistenza di tali presupposti grava sull' imprenditore (v. art. 121 ccii), nel caso di specie è dato rilevare che parte reclamante non ha fornito prova esauriente della richiesta coesistenza dei citati parametri normativi. In primo luogo, ed in maniera dirimente, nulla è stato dedotto in merito all'attivo patrimoniale dell'ultimo triennio ed alla sua consistenza sotto la soglia di legge. Pertanto, in assenza di argomentazioni di dettaglio su questo punto e in considerazione del fatto che la carenza anche di uno solo dei parametri è idonea ad escludere la configurabilità dell'" impresa minore", vanno considerati irrilevanti ed assorbiti gli ulteriori argomenti di parte reclamante in merito all'inattività dell'impresa sin dal 2017.
6. Il reclamo deve essere, quindi, rigettato nel merito.
7.A tale pronuncia consegue la condanna del legale rappresentante della reclamante a rimborsare in favore dello Stato, stante l'ammissione della reclamata Liquidazione Giudiziale al CP_3 gratuito patrocinio, le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attività svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014). La condanna al rimborso delle spese deve essere, infatti, estesa anche a legale CP_4 rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi degli artt. 51 comma 15 CCII e, comunque, dell'art. 94 c.p.c. Tale ultima norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica purtuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente l'imprudenza insita nella proposizione di un reclamo manifestamente infondato siccome basato essenzialmente su documentazione che, ove anche non consapevolmente redatta ai soli fini di sostenere le ragioni di reclamo, appare ictu oculi inidonea a fornire attendibile prova della insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
8.Infine, il rigetto del reclamo comporta la sussistenza – della quale occorre dare atto – dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di (ai sensi del citato art. 51 comma 15 CCII), CP_4 di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1. respinge il reclamo;
2. condanna la reclamante e, in solido, il suo legale rappresentante, , a rimborsare allo CP_4 Stato le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il CP_ versamento, da parte della reclamante e del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, la comunicazione al Tribunale di Pescara e la iscrizione al registro delle imprese della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 3.12. 2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
F. S. Filocamo