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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230013535114000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
rinuncia al ricorso e chiede compensarsi le spese del giudizio Conclusioni del resistente
Aderisce e chiede l'estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la cartella sopra indicata n. 29220230013535114000, riportante recupero di IRAP anno di imposta 2020 per un importo totale di euro
1.842,87, e chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità e l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Con successivo atto il ricorrente rinunciava al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
La controparte aderiva.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere.
Deve tuttavia valutarsi la soccombenza virtuale a fronte della specifica richiesta di parte resistente.
Poichè il ricorso non poteva considerarsi meramente strumentale, ma solo tardivo, e la successiva rinuncia ha comunque inciso utilmente sulla celere definizione del giudizio, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
AT TO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230013535114000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
rinuncia al ricorso e chiede compensarsi le spese del giudizio Conclusioni del resistente
Aderisce e chiede l'estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la cartella sopra indicata n. 29220230013535114000, riportante recupero di IRAP anno di imposta 2020 per un importo totale di euro
1.842,87, e chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità e l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Con successivo atto il ricorrente rinunciava al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
La controparte aderiva.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere.
Deve tuttavia valutarsi la soccombenza virtuale a fronte della specifica richiesta di parte resistente.
Poichè il ricorso non poteva considerarsi meramente strumentale, ma solo tardivo, e la successiva rinuncia ha comunque inciso utilmente sulla celere definizione del giudizio, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
AT TO