Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 27 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 27 dell'Accordo stesso.