CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 646/2024 R.G.A.C.C., promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Pa
), con sede in Roma (P. IVA 549 901 008), rappresentata e difesa Parte_2
per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) – n.q. di Parte_3 CodiceFiscale_1
erede di (che era nata a [...] il [...]) - rappresentata e difesa Persona_1
per procura in atti dall'Avv. Salvatore Raudino (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata, Pa
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., contumace, CP_1 C.F._2
e nei confronti di: (in persona del legale CP_2 Controparte_3
Pa rappresentante p.t. dott. ), sedente in (c.f. 342 050 893), CP_4 CP_1
contumace,
Appellati
OGGETTO: assicurazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 24.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 16.10.2017 – premesso di essere proprietaria Persona_1
della casa per civile abitazione nel centro urbano di , via Nicola Fabrizi n. 21 - CP_1
conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa il onde sentirlo CP_1
condannare al risarcimento dei danni tutti da essa attrice patiti in seguito all'allagamento che detta casa, ed in particolare le sue fondazioni, aveva accusato tostocchè, addì 27 febbraio del 2015, si registrava una rottura del tratto della rete idrica comunale interrato nei pressi dell'unità immobiliare, con la conseguente fuoriuscita di ingente flusso d'acqua a forte pressione: danni quantificati nella somma di complessivi € 14.000,00 – quanto a quelli materiali – ed in ulteriori € 15.000,00 a ristoro della mancata fruibilità dell'immobile.
Costituitosi in contraddittorio il obiettava che del denunciato fatto CP_1
dannoso dovesse, al più, essere chiamata a rispondere la
[...]
, preposta altresì alla gestione ed alla manutenzione di Controparte_5
detta rete idrica comunale: azienda che, pertanto, a titolo di laudatio auctoris si dichiarava di voler chiamare in causa.
Ed avendo acceso presso la polizza di responsabilità Controparte_6
civile essa Amministrazione Comunale dichiarava di volere, inoltre, chiamare in causa anche detta compagnia: per esserne, nella denegata ipotesi di soccombenza, garantita e manlevata.
§§§ Chiamate dunque in causa con citazione ex art. 269 c.p.c. del 27.2.2018 si costituivano ulteriormente in giudizio sia la Controparte_5
(d'ora in poi anche: ) sia la
[...] CP_5 Parte_1
(d'ora in poi anche: quale avente causa dalla
[...] Parte_1 [...]
Controparte_6
La prima replicava, in particolare, che il denunciato evento dannoso, se realmente foriero di responsabilità civile, andasse allora ascritto proprio all'Amministrazione che l'aveva chiamata in causa la quale, infatti, soltanto con delibera consiliare del
5.5.2015 (n. 21) le aveva affidato la gestione e la manutenzione della rete idrica comunale: mentre, al momento dei fatti refluiti in controversia, della stessa rete essa aveva soltanto (dopo che del precedente gestore – la società SAI 8 – era CP_5
stato dichiarato il fallimento) la gestione provvisoria.
A sua volta la eccepiva – per il caso che fosse stata Parte_1
riconosciuta una responsabilità del : CP_1
- l'inoperatività della polizza da quest'ultimo azionata “in relazione all'evento de quo, atteso che, per come si evince dalla perizia allegata all'atto di citazione a firma dell'Ing. e del dott. Geologo Persona_2 [...]
, la causa dei danni riscontrati all'interno dell'immobile della sig.ra Per_3
è originata, per ubicazione, tipologia e manifestazione delle Persona_1
patologie, da cedimenti fondazionali conseguenti alla rottura ed infiltrazione delle acque provenienti dalla condotta idrica comunale. Orbene, ai sensi dell'Art. 6 (“Esclusioni”) della invocata garanzia assicurativa, l'assicurazione della responsabilità civile terzi (RCT) non comprende i danni … “lett. g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati”. Ne consegue che, ove i danni in parola verranno ricondotti al cedimento delle fondazioni dell'immobile in proprietà della sig.ra , dovrà dichiararsi l'inoperatività Per_1
della invocata garanzia assicurativa”, - l'inoperatività di detta polizza anche per altro motivo, stante quanto infatti previsto “sia dall'art. 1, sezione III, delle C.G.A., secondo cui la Società
Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l' “di quanto questi sia Parte_4
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale … verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono”, sia ancora dall'art. 7
(“Rischi compresi”), secondo cui “la garanzia di cui alla presente polizza … vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato: …. 20) dalla proprietà ed esercizio di strada, fossi, fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna;
sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture””: infatti – si deduceva – “Le parti del rapporto contrattuale, con tali locuzioni, hanno voluto individuare l'oggetto del contratto, e cioè il rischio coperto dall'assicurazione, limitandolo ai soli danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale. Alla luce della clausola contrattuale sopra richiamata, è evidente come l'assicurazione prestata dalla
(oggi non comprenda invece i danni cagionati a terzi in CP_6 Parte_1
conseguenza di un fatto non accidentale. Ebbene dalla descrizione dell'evento dannoso effettuato dall'attrice sembrerebbe che i danni all'immobile sarebbero conseguenza di una persistente incuria nella manutenzione di una condotta appartenente alla rete idrica comunale. Con la necessitata conseguenza che l'evento de quo esula dalla garanzia, atteso che l'evento dannoso non potrà considerarsi accidentale quando sia, come nel caso di specie, conseguenza di una condotta negligente e persistente dell'agente, rectius del ovvero dei terzi cui era stato affidata la CP_1
manutenzione dell'impianto in questione”, - che, in ogni caso, dovesse tenersi in debito conto che “la polizza in questione prevede una franchigia frontale assoluta per ogni sinistro/danneggiato pari ad euro 15.000,00 per le ipotesi di danni a cose, nonché di euro 15.000,00 per ogni sinistro/danneggiato per le ipotesi di danni alla persona. Pertanto tali somme, in ipotesi di condanna, dovranno rimanere ad esclusivo carico dell'Ente comunale”.
§§§
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il G.I. istruiva la causa con l'assunzione di prova testimoniale e, all'esito,
l'istituzione di c.t.u. rivolta “al fine di: descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa;
accertare la sussistenza o meno dei danni per come lamentati dall'attore; indicare, nell'ipotesi di esito positivo, l'origine dei danni e la loro riferibilità; indicare i lavori necessari al ripristino dello status quo ante, quantificandone l'ammontare complessivo”.
Acquisito elaborato peritale il primo giudice, raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva considerava:
- che il c.t.u. officiato avesse “accertato che le infiltrazioni e i danni che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attrice potevano essere
“verosimilmente ricondotti a condizioni di instabilità indotte, a livello delle fondazioni, dalla perdita constatata e riparata il 27.02.2015 all'incrocio tra le vie Cavour e Fabrizi, evento che ha comportato il dilavamento del substrato e la conseguente compromissione dell'assetto statico del fabbricato”,
- che, in relazione a quanto così accertato, “la responsabilità dell'accaduto deve essere ascritta in via solidale, sia al che alle Società CP_1
convenute per quanto di loro spettanza,”,
- che “passando alla determinazione del "quantum", il Tribunale ritiene - con riferimento ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi - di non discostarsi da quanto accertato dal CTU, il quale ha formulato le proprie conclusioni in merito, sulla scorta di una attenta analisi dei prezzi di mercato della zona, effettuando valutazioni scevre da vizi, riconfermate anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte. Pertanto, ha Persona_1
diritto per tale voce di danno, alla somma di euro 11.873,000, oltre IVA”,
- che “All'attrice spetta, altresì, il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile, danno che, come è noto, risulta essere in re ipsa, in tal caso la relativa liquidazione può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene (vedi, tra le tante, Cass. n. 9137/13). Per tale voce di danno derivante dal mancato uso dell'immobile di propria abitazione ha diritto alla somma di euro
12.850,00 come da fatture prodotte”.
Con sentenza n. 813/2024 dell'8 aprile 2024 così dunque statuiva, definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:”
P Q M
Accoglie la domanda. Conseguentemente condanna solidalmente i convenuti soccombenti : , ed CP_1 CP_5
(già , tutti in persona dei Controparte_7 Controparte_6
rispettivi legali rapp.ti pro tempore, a risarcire per quanto in parte motiva a
[...]
la somma di euro 11.873,00 oltre IVA;
oltre euro 12.850,00 per il Per_1
mancato uso dell'immobile quale propria abitazione Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Rigetta la domanda in punto di danni personali essendo rimasti non provati. Condanna solidalmente altresì
i suddetti convenuti soccombenti alle spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 per spese vive;
euro 5.077,00 per onorario e competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA se dovuti, oltre le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento”. §§§
Avverso detta sentenza la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'8.5.2024, appello articolato su quattro motivi.
Eccependo, con il primo, che affatto erroneamente il Tribunale avesse, a tutt'altro concedere, pronunziato condanna di essa compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla gli indennizzi risarcitori fissati in sentenza (ed anche le spese Per_1
di lite, nella misura liquidata).
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, lamentava detta appellante che a torto il primo giudice non avesse accolto la sua eccezione di inoperatività della polizza azionata dalla Infatti – deduceva, previo richiamo ancora una volta dell'art. 1, Per_1
sezione III, e dell'art. 7 succitati delle condizioni generali di polizza – anche il c.t.u. officiato – dopo aver dato atto che “I danni accertati all'interno della proprietà
, elencati e descritti nel precedente paragrafo 2.1., sono essenzialmente Per_1
ascrivibili a tre macrocategorie:
1. lesioni attinenti le murature portanti e non;
2. lesioni sulle volte;
3. infiltrazioni d'acqua. Nella prima macro-categoria rientrano tutte le lesioni riscontrate in corrispondenza degli spigoli d'incontro tra murature perpendicolari tra loro, quasi sempre totalmente passanti lungo il piano di contatto
(soprattutto nel caso dei tramezzi realizzati in mattoni forati). Detto fenomeno, di eccezionale estensione ed entità nel paramento interno della muratura perimetrale comunicante con la Via Fabrizi, attesta in modo inequivocabile l'assestamento strutturale del fabbricato, manifesto in particolare attraverso lo scollamento delle ammorsature verificatosi variabilmente in varie zone dell'immobile secondo meccanismi di slittamento e/o ribaltamento fuori piano delle murature in elevazione.
I distacchi accertati, come anche la rottura del piatto doccia installato nel bagno a ridosso del setto murario centrale (elemento portante interessato dal dissesto), sono segni distintivi dell'anomalia strutturale che ha colpito diffusamente l'intero edificio, ma soprattutto l'ala est del fabbricato. A questo punto, chiarita la natura delle lesioni strutturali rilevate, è evidente che i danni di cui alle successive macro- categorie 2 e 3 altro non rappresentano che la diretta conseguenza della problematica su descritta” – si era retoricamente chiesto:”Ma il danno strutturale accertato può essere associato all'instabilità delle fondazioni? Certamente sì.
Nell'edilizia residenziale dei primi del '900 trova infatti particolare riscontro la realizzazione di fondazioni costituite da muratura di conci lapidei sbozzati, raramente squadrati, posata direttamente sul sedime opportunamente scavato, ripulito e livellato. Orbene tale tipologia costruttiva, conforme alle tecniche costruttive dell'epoca e pertanto non anomala, è notoriamente suscettibile alle modificazioni del substrato, non prevedendo la stessa alcun rinforzo longitudinale e/o elementi di collegamento atti a contrastare gli eventuali cedimenti verificabili entro e/o fuori il piano. I limiti di tale tipo di fondazioni emergono senza dubbio nella fattispecie, in cui un terreno di sedime già di per sé connotato da scarse proprietà meccaniche è stato sottoposto all'azione erosiva di acque infiltratesi con eccezionale copiosità nel substrato, a pendenza favorevole. In tale contesto è inevitabile il dilavamento del terreno di fondazione, con asportazione delle particelle più fini che fungono da legante e il concretizzarsi, a zona e in modo differenziale, di deleterie perdite di compattezza o, nei casi più gravi, di vuoti a cui conseguono i famigerati cedimenti fondazionali. Da ciò derivano gli assestamenti strutturali che tipicamente si manifestano nelle murature in elevazione con varie modalità, a seconda della localizzazione e dell'estensione dei cedimenti nei confronti delle fondazioni. In definitiva si conclude che i danni strutturali accertati nella proprietà possono Per_1
essere verosimilmente ricondotti a condizioni di instabilità indotte, a livello delle fondazioni, dalla perdita constatata e riparata il 27.02.2015 all'incrocio tra le vie
Cavour e Fabrizi, evento che ha comportato il dilavamento del substrato e la conseguente compromissione dell'assetto statico del fabbricato”.
E sempre a torto il primo giudice - lamentava essa con il suo terzo motivo Parte_1
di appello - in nessun conto aveva tenuto la franchigia contrattuale pur debitamente segnalata da essa medesima compagnia per il caso che la polizza de qua fosse stata ritenuta azionabile. Infine, con il quarto motivo di gravame, si censurava il riconoscimento alla Per_1
anche di ulteriore indennizzo risarcitorio da mancata fruibilità dell'immobile che, nella specie, era rimasto danneggiato dall'allagamento delle sue fondazioni: sia perché “siffatto danno da mancato godimento di un immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ….”, sia pure perché “Le fatture genericamente menzionate dal Primo Giudice in sentenza non risultano, invero, prodotte tempestivamente dalla e non valgono a provare Per_1
l'asserito pregiudizio da mancata disponibilità dell'immobile”.
E per tutto quanto così riassunto concludeva essa Parte_1
chiedendo, infine, alla Corte adita di “così statuire in accoglimento della spiegata impugnazione: revocare la statuizione di condanna “solidale”, anche al pagamento delle spese di lite, resa nei confronti di dichiarare l'inoperatività Parte_1
dell'invocata garanzia assicurativa ovvero, in subordine, condannare la deducente
Compagnia a manlevare il per l'importo liquidato a titolo CP_1
risarcitorio, entro il massimale ivi indicato, al netto della franchigia contrattualmente pattuita, pari ad € 15.000,00 per le ipotesi di danni a cose, e ad ulteriori € 15.000,00 per le ipotesi di danni alla persona, che rimane ad esclusivo carico dell facendo, altresì, applicazione degli ulteriori limiti Parte_5
contrattualmente previsti in polizza;
rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile, stante la totale assenza di prova dell'asserito pregiudizio subito ovvero ridurla nei limiti del danno effettivamente provato. Con vittoria di spese e di compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
§§§
Mentre, in seguito all'impugnazione della compagnia in uno con la quale avevano riportato condanna in solido, il e la non si costituivano CP_1 CP_5
nuovamente in giudizio – donde ne va dichiarata la contumacia – si costituiva in contraddittorio nella spiegata qualità di sorella ed erede di Parte_3 [...] venuta meni ai vivi addì 10 luglio 2023: per contestare, soprattutto, il Per_1
quarto motivo dell'appello della Parte_1
Riguardo al quale deduceva che “le testi di parte attrice hanno compiutamente riferito anche sullo stato di prostrazione fisica della stessa attrice a causa dell'evento che l'ha costretta ad abbandonare definitivamente la sua casa di abitazione. Affetta dal morbo di parkinson le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate, ed essendo rimasta senza casa è stata costretta a trovare riparo presso la casa di riposo
Evergreen di Via Francesco Maiore in affrontando ingenti spese, riducendo a CP_1
nulla i suoi risparmi di una vita, costretta a pagare 850,00 mensili, come da fatture depositate in atti. Per gli eventi riferiti e la responsabilità della parte convenuta ed , l'immobile di parte attrice, prima in regola con le CP_1 CP_5
norme urbanistiche, assolutamente idoneo all'uso di abitazione, ha subito l'ordinanza di sgombero e dichiarazione di inagibilità tutt'ora vigente da parte del
, ed è evidente che non potendosi più utilizzare in alcun modo CP_1
l'immobile parte attrice ha dovuto nelle immediatezze del fatto trovare altra dimora, come in effetti è stato provato e documentato anche nella spesa mensile”. DO chiedeva infine essa appellata che tale motivo di impugnazione (se non anche gli altri, relativi ai rapporti tra assicurato ed assicuratore) fosse disatteso.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 10.10.2024 accoglieva la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata
“nella parte in cui è stata pronunziata condanna anche della
[...]
al diretto pagamento in favore di delle somme Parte_1 Persona_1
di € 11.873,00 + IVA e di € 12.850,00, oltre interessi (ferma restando, per converso,
l'immediata efficacia esecutiva della condanna del e CP_1
dell al pagamento, quali debitori tra loro tenuti in solido, delle CP_5
medesime somme)”; indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. dietro assegnazione, altresì, di termine a ritroso per il deposito di note conclusive.
Note con le quali l'appellante compagnia altresì eccepiva che, mentre “è sicuramente ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ad istanza dell'odierna concludente, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., presso il procuratore costituito dell'originaria parte attrice (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, n. 24845;
Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n. 12183; Cassazione civile sez. lav.,
01/04/2025, n. 8628), non risulta, per converso, provata la qualità di erede in capo a
, non potendo ritenersi idonea allo scopo la sola produzione della Parte_3
denuncia di successione, avente valore soltanto fiscale”: indi concludendo che “In difetto di produzione del certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso della de cuius, nonché della documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva l'asserita qualità di erede, dovrà dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ”. Parte_3
Venuti dunque all'udienza di discussione finale della causa - stante quanto così eccepito ulteriormente, da ultimo, dalla compagnia appellante - Parte_3
versava in atti, a complemento di detta dichiarazione di successione, copia di atto di donazione in notar del 19.1.2024, Rep. 65893 – Racc. 21667. Per_4
Tolta l'udienza la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine logico vanno riprese le mosse dalla contestazione – da ultimo sollevata dalla appellante compagnia assicurativa – della qualità della appellata
[...]
di erede dell'originaria attrice Contestazione a petto Parte_3 Persona_1
della quale quest'ultima ulteriormente produceva - dopo che alla propria comparsa di costituzione e risposta aveva accluso dichiarazione di successione, a sua firma, in morte della congiunta - detto atto di donazione in notar del 19.1.2024: in cui Per_4
si dà pure atto della qualità dell'odierna appellata di erede, per l'appunto, della sorella. Ciò posto, deve riconoscersi come la contestazione anzidetta non possa bensì reputarsi tardiva: in proposito occorrendo richiamarsi all'arresto di Cass.SS.UU.
2951/2016 che – posto in premessa che “La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio
(ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa” – afferma che “La titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza”. Ciò nondimeno, a fronte di una eccezione dunque “impropria” quale quella in esame - come tale non soggetta a decadenza - appare innegabile che la parte la cui titolarità del diritto controverso sia stata contestata soltanto tardivamente possa, tuttavia, dar prova della titolarità medesima anche successivamente alla fase introduttiva del giudizio (di primo o di secondo grado od anche di legittimità): onere cui, nella specie, dopo aver bensì insufficientemente prodotto Parte_3
soltanto detta dichiarazione di successione, ha infine esaustivamente assolto versando in atti il ridetto atto di donazione in notar mercè al quale l'odierna appellata Per_4 faceva infine oggetto di liberalità (a beneficio del figlio ) la sullodata CP_8
unità immobiliare nel centro urbano di , via Nicola Fabrizi n. 21, per averla CP_1
(secondo quanto recita il rogito) in precedenza acquistata “in forza della successione legittima in morte della sorella ..”. Persona_5
Nel merito, al cui vaglio occorre dunque transitare, deve dirsi ictu oculi fondato il primo motivo dell'appello della non essendo, nei casi di specie, prevista Parte_1
in favore del danneggiato alcuna azione c.d. diretta quale quella tipicamente prevista, per converso, in materia di r.c.auto. Ed è appena il caso di soggiungere che la chiamata in manleva non implica, di per sé sola, alcuna possibilità di diretta condanna di chi sia chiamato a garantire il danneggiante (cfr. Cass. I 2560/81, “Ove l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al compimento di alcune opere ed il convenuto abbia chiamato in giudizio un terzo perché sia condannato a "rivalerlo da ogni e qualsiasi conseguenza, di qualsiasi genere, ed a qualsiasi titolo" derivante dalla domanda attrice, il giudice, ove ritenga fondata la domanda principale e quella di garanzia, non può condannare direttamente il terzo all'esecuzione delle opere richieste dall'attore”).
Già inammissibile si rivela, per converso, il secondo motivo di impugnazione. Dalla compagnia appellante – si osserva – fondato bensì sul persistente richiamo dell'art. 1, sezione III, e dell'art. 7 anzidetti delle condizioni generali di polizza: ma per far valere la pretesa inoperatività della polizza medesima dietro riferimento a circostanze di fatto ben diverse da quelle allo stesso fine invocate in prime cure di giudizio. Ed invero – mentre, nel costituirsi innanzi al Tribunale in seguito alla sua chiamata in causa, essa detta inoperatività eccepiva (come s'è visto) sull'assunto che Parte_1
l'allagamento de quo non potesse essere ascritto al novero dei “fatti accidentali”
(essendo piuttosto - a suo dire e senza che in realtà, si soggiunge per debito di ragione, nulla riscontri asserzione del genere – frutto di incuria del gestore nella manutenzione della rete idrica comunale) – giunti all'odierno grado di appello la stessa compagnia assicurativa è venuta a perorare ben diversa tesi onde, ciò nondimeno, giungere egualmente a concludere che di nessun indennizzo le si possa far carico: ovvero, ed in buona sostanza, a negare la stessa responsabilità civile (se non in tutto quantomeno in parte) della propria assicurata per essere, a termini delle risultanze peritali, l'evento dannoso per cui è insorta controversia causalmente riconducibile (se non in tutto quantomeno in parte) ad una congenita insufficienza statica delle fondazioni dell'immobile della siccome realizzate secondo Per_1
tipologia costruttiva “notoriamente suscettibile alle modificazioni del substrato, non prevedendo la stessa alcun rinforzo longitudinale e/o elementi di collegamento atti a contrastare gli eventuali cedimenti verificabili entro e/o fuori il piano”.
Inammissibilità – quella che va quindi a colpire il motivo di impugnazione così vagliato - che esime dal prendere posizione sulla reale incidenza causale, o non, di detta strutturale instabilità sulla produzione dei danni per cui è insorta controversia.
§§§
Prima facie fondato deve dirsi anche il terzo motivo dell'appello della Parte_1
La quale - in considerazione della franchigia frontale assoluta di € 15.000,00 prevista
(“per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a cose”) dagli artt. 2 e 3 della Sezione 4 della polizza nella specie azionata, e ciò sia per “Ogni e qualsiasi danno” sia, in particolare, per i “Danni da spargimento di acqua” - deve dunque escludersi che sia tenuta a rimborsare al anche la suindicata somma CP_1
di € 11.873,000 + IVA (od anche la sua metà ex art. 1298, secondo comma, c.c.).
§§§
Infondato si rivela, infine, il quarto ed ultimo motivo di impugnazione.
Ed invero.
L'avere, per un verso, parte appellante fatto valere che il danno reclamato dalla Per_1
a causa della mancata fruibilità della sua abitazione “non può ritenersi sussistente "in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ….” richiede soltanto che, rimanendo tuttavia fermo che anche la voce di danno in esame meriti di essere riconosciuta, si corregga la motivazione del primo giudice che, oltremodo sinteticamente, sul punto si limitava ad affermare che (come premesso in narrativa) “All'attrice spetta, altresì, il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile, danno che, come è noto, risulta essere in re ipsa, …”. In subiecta materia stratificata giurisprudenza venuta a costituire jus receptum bensì afferma, infatti, che “In materia di liquidazione equitativa del danno, l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui è in re ipsa il danno per la privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene può essere sufficiente alla decisione limitatamente all'an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiato, ai fini del quantum, dall'onere probatorio, o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi al giudice per la liquidazione relativa” (così Cass. II 18748/2010), ovvero che “Pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario” (così Cass. II 15814/2008): concreto pregiudizio economico la cui sussistenza non appare, tuttavia, nel caso a mani infine revocabile in dubbio sol che si consideri che la casa di via Nicola Fabrizi n. 21 de qua costituiva l'abitazione della (ed in termini è stato affermato che “La perduta disponibilità Per_1
di un immobile non rappresenta un danno in re ipsa, danno che tuttavia può essere provato anche mediante presunzioni semplici e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ottenere dall'utilizzo diretto del bene”, così
Cass. III 18494/2015).
Per altro verso, deve prendersi atto che la compagnia appellante si è limitata a censurare, bensì non a torto, che il primo giudice abbia quantificato il danno in discussione basandosi su documentazione prodotta soltanto tardivamente e non idonea, in ogni caso, “a provare l'asserito pregiudizio da mancata disponibilità dell'immobile”: nessun rilievo tuttavia muovendo – e, secondo generale principio processuale, tantum devolutum quantum appellatum - a ciò che il primo giudice aveva asseverato un momento prima, cioè a dire che la liquidazione del danno ridetto
“può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene (vedi, tra le tante, Cass.
n.9137/13)”.
Affermazione – quest'ultima – non men che corretta, e che deve infine condurre a considerare ulteriormente:
- che è rimasto incontestato che la summenzionata ordinanza di sgombero del 28 febbraio 2015 (copia della quale veniva tempestivamente versata in atti) non sia mai stata revocata;
e sarebbe comunque spettato agli appellati – quale fatto estintivo dell'obbligazione risarcitoria altrimenti perdurantemente a loro carico
– provare il contrario,
- che “Nell'ambito di un giudizio risarcitorio la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione (nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità del credito essendo questo rivolto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero” (Cass. III 11789/2017),
- che – valutate le caratteristiche della ridetta unità immobiliare, di cui si ha contezza grazie alla relazione peritale agli atti del giudizio di primo grado (e ribadito altresì che quantificava la propria pretesa risarcitoria Persona_1
da mancata fruibilità della propria abitazione nella suddetta maggior somma di
€ 15.000,00) – non par dubbio, in definitiva, che l'indennizzo di € 12.850,00 fissato (ancorchè sulla base di documentazione in realtà inconducente, oltre che tardivamente prodotta) dal primo giudice costituisca importo ictu oculi (ciò che dispensa dall'onere di acquisire parere peritale ad hoc) ampiamente inferiore al controvalore del danno figurativo nella specie prodottosi lungo tutto il periodo decorso dal 28 febbraio del 2015 alla data (10 luglio 2023) in cui
[...]
cessava di vivere. Per_1
DO – deve concludersi – la condanna al pagamento dell'indennizzo ridetto deve essere mantenuta ferma, ciò che pure implica che la sia tenuta al suo Parte_1
rimborso (od a rimborsarne la metà, ove ad essere escussa per l'intero fosse la e questa agisse poi in regresso ex art. 1298, secondo comma, c.c.) CP_5
tostocchè sarà stato corrisposto a Controparte_9
. §§§
Stante il finale esito del doppio grado di giudizio – ferma restando la condanna del e della , quali debitori tra loro tenuti in solido, al CP_1 CP_5
pagamento delle spese di rappresentanza e difesa di nel giudizio di Persona_1
primo grado (spese oggi spettanti alla sua erede – deve poi Parte_3
riconoscersi:
- che il abbia diritto ad essere manlevato anche (cfr. Cass. III CP_1
10595/2018) da quanto sia chiamato a versare alla (per l'intero importo, Per_1
o per la metà ove ad essere escussa per l'intero fosse la ) in CP_5
pagamento di dette spese del giudizio di primo grado,
- che, stante la soccombenza della sull'unico motivo di appello di Parte_1
interesse anche della a quest'ultima vada riconosciuta la rifusione delle Per_1
spese del grado: che si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(al cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del decisum, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata (ciò che rende congruo fare applicazione degli importi medi fissati dalla Tabella 12 di detto D.M., fatta eccezione – in mancanza di alcuna attività istruttoria – della fase di trattazione ed istruzione) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 813/2024 dell'8 aprile 2024 proposto, con citazione dell'8.5.2024, dalla nei confronti di Parte_1 Parte_3
(n.q. di erede di e del e nei confronti della Persona_1 CP_1
– così provvede: Controparte_5
- dichiara la contumacia del e della CP_1 [...]
, Controparte_5
- in parziale accoglimento dell'appello: a) annulla la condanna della
[...]
al diretto pagamento in favore di (ed Parte_1 Persona_1
oggi, per essa, in favore dell'erede della somma di € Parte_3
12.850,00 di cui in motivazione, fermo restando il suo obbligo di manleva allo stesso riguardo;
b) rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda già formulata dal nei confronti della CP_1 Parte_1
di manleva dalla somma di € 11.873,000 (+ IVA) al cui pagamento in
[...]
favore di (ed oggi, per essa, in favore dell'erede Persona_1 [...]
lo stesso Comune è stato (in solido con la Parte_3 [...]
) altresì condannato, Controparte_5
- condanna la a manlevare il Parte_1 CP_1
anche dalla sua condanna (in solido con la Controparte_5
) al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della
[...]
nel giudizio di primo grado, Per_1
- condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa della nel giudizio di appello, che si liquidano in Per_1
complessivi € 4.887,50, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché, se dovuti, c.p.a. ed IVA come per legge,
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.XII.2025. Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 646/2024 R.G.A.C.C., promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Pa
), con sede in Roma (P. IVA 549 901 008), rappresentata e difesa Parte_2
per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) – n.q. di Parte_3 CodiceFiscale_1
erede di (che era nata a [...] il [...]) - rappresentata e difesa Persona_1
per procura in atti dall'Avv. Salvatore Raudino (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata, Pa
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., contumace, CP_1 C.F._2
e nei confronti di: (in persona del legale CP_2 Controparte_3
Pa rappresentante p.t. dott. ), sedente in (c.f. 342 050 893), CP_4 CP_1
contumace,
Appellati
OGGETTO: assicurazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 24.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 16.10.2017 – premesso di essere proprietaria Persona_1
della casa per civile abitazione nel centro urbano di , via Nicola Fabrizi n. 21 - CP_1
conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa il onde sentirlo CP_1
condannare al risarcimento dei danni tutti da essa attrice patiti in seguito all'allagamento che detta casa, ed in particolare le sue fondazioni, aveva accusato tostocchè, addì 27 febbraio del 2015, si registrava una rottura del tratto della rete idrica comunale interrato nei pressi dell'unità immobiliare, con la conseguente fuoriuscita di ingente flusso d'acqua a forte pressione: danni quantificati nella somma di complessivi € 14.000,00 – quanto a quelli materiali – ed in ulteriori € 15.000,00 a ristoro della mancata fruibilità dell'immobile.
Costituitosi in contraddittorio il obiettava che del denunciato fatto CP_1
dannoso dovesse, al più, essere chiamata a rispondere la
[...]
, preposta altresì alla gestione ed alla manutenzione di Controparte_5
detta rete idrica comunale: azienda che, pertanto, a titolo di laudatio auctoris si dichiarava di voler chiamare in causa.
Ed avendo acceso presso la polizza di responsabilità Controparte_6
civile essa Amministrazione Comunale dichiarava di volere, inoltre, chiamare in causa anche detta compagnia: per esserne, nella denegata ipotesi di soccombenza, garantita e manlevata.
§§§ Chiamate dunque in causa con citazione ex art. 269 c.p.c. del 27.2.2018 si costituivano ulteriormente in giudizio sia la Controparte_5
(d'ora in poi anche: ) sia la
[...] CP_5 Parte_1
(d'ora in poi anche: quale avente causa dalla
[...] Parte_1 [...]
Controparte_6
La prima replicava, in particolare, che il denunciato evento dannoso, se realmente foriero di responsabilità civile, andasse allora ascritto proprio all'Amministrazione che l'aveva chiamata in causa la quale, infatti, soltanto con delibera consiliare del
5.5.2015 (n. 21) le aveva affidato la gestione e la manutenzione della rete idrica comunale: mentre, al momento dei fatti refluiti in controversia, della stessa rete essa aveva soltanto (dopo che del precedente gestore – la società SAI 8 – era CP_5
stato dichiarato il fallimento) la gestione provvisoria.
A sua volta la eccepiva – per il caso che fosse stata Parte_1
riconosciuta una responsabilità del : CP_1
- l'inoperatività della polizza da quest'ultimo azionata “in relazione all'evento de quo, atteso che, per come si evince dalla perizia allegata all'atto di citazione a firma dell'Ing. e del dott. Geologo Persona_2 [...]
, la causa dei danni riscontrati all'interno dell'immobile della sig.ra Per_3
è originata, per ubicazione, tipologia e manifestazione delle Persona_1
patologie, da cedimenti fondazionali conseguenti alla rottura ed infiltrazione delle acque provenienti dalla condotta idrica comunale. Orbene, ai sensi dell'Art. 6 (“Esclusioni”) della invocata garanzia assicurativa, l'assicurazione della responsabilità civile terzi (RCT) non comprende i danni … “lett. g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati”. Ne consegue che, ove i danni in parola verranno ricondotti al cedimento delle fondazioni dell'immobile in proprietà della sig.ra , dovrà dichiararsi l'inoperatività Per_1
della invocata garanzia assicurativa”, - l'inoperatività di detta polizza anche per altro motivo, stante quanto infatti previsto “sia dall'art. 1, sezione III, delle C.G.A., secondo cui la Società
Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l' “di quanto questi sia Parte_4
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale … verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono”, sia ancora dall'art. 7
(“Rischi compresi”), secondo cui “la garanzia di cui alla presente polizza … vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato: …. 20) dalla proprietà ed esercizio di strada, fossi, fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna;
sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture””: infatti – si deduceva – “Le parti del rapporto contrattuale, con tali locuzioni, hanno voluto individuare l'oggetto del contratto, e cioè il rischio coperto dall'assicurazione, limitandolo ai soli danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale. Alla luce della clausola contrattuale sopra richiamata, è evidente come l'assicurazione prestata dalla
(oggi non comprenda invece i danni cagionati a terzi in CP_6 Parte_1
conseguenza di un fatto non accidentale. Ebbene dalla descrizione dell'evento dannoso effettuato dall'attrice sembrerebbe che i danni all'immobile sarebbero conseguenza di una persistente incuria nella manutenzione di una condotta appartenente alla rete idrica comunale. Con la necessitata conseguenza che l'evento de quo esula dalla garanzia, atteso che l'evento dannoso non potrà considerarsi accidentale quando sia, come nel caso di specie, conseguenza di una condotta negligente e persistente dell'agente, rectius del ovvero dei terzi cui era stato affidata la CP_1
manutenzione dell'impianto in questione”, - che, in ogni caso, dovesse tenersi in debito conto che “la polizza in questione prevede una franchigia frontale assoluta per ogni sinistro/danneggiato pari ad euro 15.000,00 per le ipotesi di danni a cose, nonché di euro 15.000,00 per ogni sinistro/danneggiato per le ipotesi di danni alla persona. Pertanto tali somme, in ipotesi di condanna, dovranno rimanere ad esclusivo carico dell'Ente comunale”.
§§§
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il G.I. istruiva la causa con l'assunzione di prova testimoniale e, all'esito,
l'istituzione di c.t.u. rivolta “al fine di: descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa;
accertare la sussistenza o meno dei danni per come lamentati dall'attore; indicare, nell'ipotesi di esito positivo, l'origine dei danni e la loro riferibilità; indicare i lavori necessari al ripristino dello status quo ante, quantificandone l'ammontare complessivo”.
Acquisito elaborato peritale il primo giudice, raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva considerava:
- che il c.t.u. officiato avesse “accertato che le infiltrazioni e i danni che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attrice potevano essere
“verosimilmente ricondotti a condizioni di instabilità indotte, a livello delle fondazioni, dalla perdita constatata e riparata il 27.02.2015 all'incrocio tra le vie Cavour e Fabrizi, evento che ha comportato il dilavamento del substrato e la conseguente compromissione dell'assetto statico del fabbricato”,
- che, in relazione a quanto così accertato, “la responsabilità dell'accaduto deve essere ascritta in via solidale, sia al che alle Società CP_1
convenute per quanto di loro spettanza,”,
- che “passando alla determinazione del "quantum", il Tribunale ritiene - con riferimento ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi - di non discostarsi da quanto accertato dal CTU, il quale ha formulato le proprie conclusioni in merito, sulla scorta di una attenta analisi dei prezzi di mercato della zona, effettuando valutazioni scevre da vizi, riconfermate anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte. Pertanto, ha Persona_1
diritto per tale voce di danno, alla somma di euro 11.873,000, oltre IVA”,
- che “All'attrice spetta, altresì, il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile, danno che, come è noto, risulta essere in re ipsa, in tal caso la relativa liquidazione può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene (vedi, tra le tante, Cass. n. 9137/13). Per tale voce di danno derivante dal mancato uso dell'immobile di propria abitazione ha diritto alla somma di euro
12.850,00 come da fatture prodotte”.
Con sentenza n. 813/2024 dell'8 aprile 2024 così dunque statuiva, definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:”
P Q M
Accoglie la domanda. Conseguentemente condanna solidalmente i convenuti soccombenti : , ed CP_1 CP_5
(già , tutti in persona dei Controparte_7 Controparte_6
rispettivi legali rapp.ti pro tempore, a risarcire per quanto in parte motiva a
[...]
la somma di euro 11.873,00 oltre IVA;
oltre euro 12.850,00 per il Per_1
mancato uso dell'immobile quale propria abitazione Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Rigetta la domanda in punto di danni personali essendo rimasti non provati. Condanna solidalmente altresì
i suddetti convenuti soccombenti alle spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 per spese vive;
euro 5.077,00 per onorario e competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA se dovuti, oltre le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento”. §§§
Avverso detta sentenza la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'8.5.2024, appello articolato su quattro motivi.
Eccependo, con il primo, che affatto erroneamente il Tribunale avesse, a tutt'altro concedere, pronunziato condanna di essa compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla gli indennizzi risarcitori fissati in sentenza (ed anche le spese Per_1
di lite, nella misura liquidata).
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, lamentava detta appellante che a torto il primo giudice non avesse accolto la sua eccezione di inoperatività della polizza azionata dalla Infatti – deduceva, previo richiamo ancora una volta dell'art. 1, Per_1
sezione III, e dell'art. 7 succitati delle condizioni generali di polizza – anche il c.t.u. officiato – dopo aver dato atto che “I danni accertati all'interno della proprietà
, elencati e descritti nel precedente paragrafo 2.1., sono essenzialmente Per_1
ascrivibili a tre macrocategorie:
1. lesioni attinenti le murature portanti e non;
2. lesioni sulle volte;
3. infiltrazioni d'acqua. Nella prima macro-categoria rientrano tutte le lesioni riscontrate in corrispondenza degli spigoli d'incontro tra murature perpendicolari tra loro, quasi sempre totalmente passanti lungo il piano di contatto
(soprattutto nel caso dei tramezzi realizzati in mattoni forati). Detto fenomeno, di eccezionale estensione ed entità nel paramento interno della muratura perimetrale comunicante con la Via Fabrizi, attesta in modo inequivocabile l'assestamento strutturale del fabbricato, manifesto in particolare attraverso lo scollamento delle ammorsature verificatosi variabilmente in varie zone dell'immobile secondo meccanismi di slittamento e/o ribaltamento fuori piano delle murature in elevazione.
I distacchi accertati, come anche la rottura del piatto doccia installato nel bagno a ridosso del setto murario centrale (elemento portante interessato dal dissesto), sono segni distintivi dell'anomalia strutturale che ha colpito diffusamente l'intero edificio, ma soprattutto l'ala est del fabbricato. A questo punto, chiarita la natura delle lesioni strutturali rilevate, è evidente che i danni di cui alle successive macro- categorie 2 e 3 altro non rappresentano che la diretta conseguenza della problematica su descritta” – si era retoricamente chiesto:”Ma il danno strutturale accertato può essere associato all'instabilità delle fondazioni? Certamente sì.
Nell'edilizia residenziale dei primi del '900 trova infatti particolare riscontro la realizzazione di fondazioni costituite da muratura di conci lapidei sbozzati, raramente squadrati, posata direttamente sul sedime opportunamente scavato, ripulito e livellato. Orbene tale tipologia costruttiva, conforme alle tecniche costruttive dell'epoca e pertanto non anomala, è notoriamente suscettibile alle modificazioni del substrato, non prevedendo la stessa alcun rinforzo longitudinale e/o elementi di collegamento atti a contrastare gli eventuali cedimenti verificabili entro e/o fuori il piano. I limiti di tale tipo di fondazioni emergono senza dubbio nella fattispecie, in cui un terreno di sedime già di per sé connotato da scarse proprietà meccaniche è stato sottoposto all'azione erosiva di acque infiltratesi con eccezionale copiosità nel substrato, a pendenza favorevole. In tale contesto è inevitabile il dilavamento del terreno di fondazione, con asportazione delle particelle più fini che fungono da legante e il concretizzarsi, a zona e in modo differenziale, di deleterie perdite di compattezza o, nei casi più gravi, di vuoti a cui conseguono i famigerati cedimenti fondazionali. Da ciò derivano gli assestamenti strutturali che tipicamente si manifestano nelle murature in elevazione con varie modalità, a seconda della localizzazione e dell'estensione dei cedimenti nei confronti delle fondazioni. In definitiva si conclude che i danni strutturali accertati nella proprietà possono Per_1
essere verosimilmente ricondotti a condizioni di instabilità indotte, a livello delle fondazioni, dalla perdita constatata e riparata il 27.02.2015 all'incrocio tra le vie
Cavour e Fabrizi, evento che ha comportato il dilavamento del substrato e la conseguente compromissione dell'assetto statico del fabbricato”.
E sempre a torto il primo giudice - lamentava essa con il suo terzo motivo Parte_1
di appello - in nessun conto aveva tenuto la franchigia contrattuale pur debitamente segnalata da essa medesima compagnia per il caso che la polizza de qua fosse stata ritenuta azionabile. Infine, con il quarto motivo di gravame, si censurava il riconoscimento alla Per_1
anche di ulteriore indennizzo risarcitorio da mancata fruibilità dell'immobile che, nella specie, era rimasto danneggiato dall'allagamento delle sue fondazioni: sia perché “siffatto danno da mancato godimento di un immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ….”, sia pure perché “Le fatture genericamente menzionate dal Primo Giudice in sentenza non risultano, invero, prodotte tempestivamente dalla e non valgono a provare Per_1
l'asserito pregiudizio da mancata disponibilità dell'immobile”.
E per tutto quanto così riassunto concludeva essa Parte_1
chiedendo, infine, alla Corte adita di “così statuire in accoglimento della spiegata impugnazione: revocare la statuizione di condanna “solidale”, anche al pagamento delle spese di lite, resa nei confronti di dichiarare l'inoperatività Parte_1
dell'invocata garanzia assicurativa ovvero, in subordine, condannare la deducente
Compagnia a manlevare il per l'importo liquidato a titolo CP_1
risarcitorio, entro il massimale ivi indicato, al netto della franchigia contrattualmente pattuita, pari ad € 15.000,00 per le ipotesi di danni a cose, e ad ulteriori € 15.000,00 per le ipotesi di danni alla persona, che rimane ad esclusivo carico dell facendo, altresì, applicazione degli ulteriori limiti Parte_5
contrattualmente previsti in polizza;
rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile, stante la totale assenza di prova dell'asserito pregiudizio subito ovvero ridurla nei limiti del danno effettivamente provato. Con vittoria di spese e di compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
§§§
Mentre, in seguito all'impugnazione della compagnia in uno con la quale avevano riportato condanna in solido, il e la non si costituivano CP_1 CP_5
nuovamente in giudizio – donde ne va dichiarata la contumacia – si costituiva in contraddittorio nella spiegata qualità di sorella ed erede di Parte_3 [...] venuta meni ai vivi addì 10 luglio 2023: per contestare, soprattutto, il Per_1
quarto motivo dell'appello della Parte_1
Riguardo al quale deduceva che “le testi di parte attrice hanno compiutamente riferito anche sullo stato di prostrazione fisica della stessa attrice a causa dell'evento che l'ha costretta ad abbandonare definitivamente la sua casa di abitazione. Affetta dal morbo di parkinson le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate, ed essendo rimasta senza casa è stata costretta a trovare riparo presso la casa di riposo
Evergreen di Via Francesco Maiore in affrontando ingenti spese, riducendo a CP_1
nulla i suoi risparmi di una vita, costretta a pagare 850,00 mensili, come da fatture depositate in atti. Per gli eventi riferiti e la responsabilità della parte convenuta ed , l'immobile di parte attrice, prima in regola con le CP_1 CP_5
norme urbanistiche, assolutamente idoneo all'uso di abitazione, ha subito l'ordinanza di sgombero e dichiarazione di inagibilità tutt'ora vigente da parte del
, ed è evidente che non potendosi più utilizzare in alcun modo CP_1
l'immobile parte attrice ha dovuto nelle immediatezze del fatto trovare altra dimora, come in effetti è stato provato e documentato anche nella spesa mensile”. DO chiedeva infine essa appellata che tale motivo di impugnazione (se non anche gli altri, relativi ai rapporti tra assicurato ed assicuratore) fosse disatteso.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 10.10.2024 accoglieva la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata
“nella parte in cui è stata pronunziata condanna anche della
[...]
al diretto pagamento in favore di delle somme Parte_1 Persona_1
di € 11.873,00 + IVA e di € 12.850,00, oltre interessi (ferma restando, per converso,
l'immediata efficacia esecutiva della condanna del e CP_1
dell al pagamento, quali debitori tra loro tenuti in solido, delle CP_5
medesime somme)”; indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. dietro assegnazione, altresì, di termine a ritroso per il deposito di note conclusive.
Note con le quali l'appellante compagnia altresì eccepiva che, mentre “è sicuramente ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ad istanza dell'odierna concludente, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., presso il procuratore costituito dell'originaria parte attrice (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, n. 24845;
Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n. 12183; Cassazione civile sez. lav.,
01/04/2025, n. 8628), non risulta, per converso, provata la qualità di erede in capo a
, non potendo ritenersi idonea allo scopo la sola produzione della Parte_3
denuncia di successione, avente valore soltanto fiscale”: indi concludendo che “In difetto di produzione del certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso della de cuius, nonché della documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva l'asserita qualità di erede, dovrà dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ”. Parte_3
Venuti dunque all'udienza di discussione finale della causa - stante quanto così eccepito ulteriormente, da ultimo, dalla compagnia appellante - Parte_3
versava in atti, a complemento di detta dichiarazione di successione, copia di atto di donazione in notar del 19.1.2024, Rep. 65893 – Racc. 21667. Per_4
Tolta l'udienza la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine logico vanno riprese le mosse dalla contestazione – da ultimo sollevata dalla appellante compagnia assicurativa – della qualità della appellata
[...]
di erede dell'originaria attrice Contestazione a petto Parte_3 Persona_1
della quale quest'ultima ulteriormente produceva - dopo che alla propria comparsa di costituzione e risposta aveva accluso dichiarazione di successione, a sua firma, in morte della congiunta - detto atto di donazione in notar del 19.1.2024: in cui Per_4
si dà pure atto della qualità dell'odierna appellata di erede, per l'appunto, della sorella. Ciò posto, deve riconoscersi come la contestazione anzidetta non possa bensì reputarsi tardiva: in proposito occorrendo richiamarsi all'arresto di Cass.SS.UU.
2951/2016 che – posto in premessa che “La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio
(ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa” – afferma che “La titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza”. Ciò nondimeno, a fronte di una eccezione dunque “impropria” quale quella in esame - come tale non soggetta a decadenza - appare innegabile che la parte la cui titolarità del diritto controverso sia stata contestata soltanto tardivamente possa, tuttavia, dar prova della titolarità medesima anche successivamente alla fase introduttiva del giudizio (di primo o di secondo grado od anche di legittimità): onere cui, nella specie, dopo aver bensì insufficientemente prodotto Parte_3
soltanto detta dichiarazione di successione, ha infine esaustivamente assolto versando in atti il ridetto atto di donazione in notar mercè al quale l'odierna appellata Per_4 faceva infine oggetto di liberalità (a beneficio del figlio ) la sullodata CP_8
unità immobiliare nel centro urbano di , via Nicola Fabrizi n. 21, per averla CP_1
(secondo quanto recita il rogito) in precedenza acquistata “in forza della successione legittima in morte della sorella ..”. Persona_5
Nel merito, al cui vaglio occorre dunque transitare, deve dirsi ictu oculi fondato il primo motivo dell'appello della non essendo, nei casi di specie, prevista Parte_1
in favore del danneggiato alcuna azione c.d. diretta quale quella tipicamente prevista, per converso, in materia di r.c.auto. Ed è appena il caso di soggiungere che la chiamata in manleva non implica, di per sé sola, alcuna possibilità di diretta condanna di chi sia chiamato a garantire il danneggiante (cfr. Cass. I 2560/81, “Ove l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al compimento di alcune opere ed il convenuto abbia chiamato in giudizio un terzo perché sia condannato a "rivalerlo da ogni e qualsiasi conseguenza, di qualsiasi genere, ed a qualsiasi titolo" derivante dalla domanda attrice, il giudice, ove ritenga fondata la domanda principale e quella di garanzia, non può condannare direttamente il terzo all'esecuzione delle opere richieste dall'attore”).
Già inammissibile si rivela, per converso, il secondo motivo di impugnazione. Dalla compagnia appellante – si osserva – fondato bensì sul persistente richiamo dell'art. 1, sezione III, e dell'art. 7 anzidetti delle condizioni generali di polizza: ma per far valere la pretesa inoperatività della polizza medesima dietro riferimento a circostanze di fatto ben diverse da quelle allo stesso fine invocate in prime cure di giudizio. Ed invero – mentre, nel costituirsi innanzi al Tribunale in seguito alla sua chiamata in causa, essa detta inoperatività eccepiva (come s'è visto) sull'assunto che Parte_1
l'allagamento de quo non potesse essere ascritto al novero dei “fatti accidentali”
(essendo piuttosto - a suo dire e senza che in realtà, si soggiunge per debito di ragione, nulla riscontri asserzione del genere – frutto di incuria del gestore nella manutenzione della rete idrica comunale) – giunti all'odierno grado di appello la stessa compagnia assicurativa è venuta a perorare ben diversa tesi onde, ciò nondimeno, giungere egualmente a concludere che di nessun indennizzo le si possa far carico: ovvero, ed in buona sostanza, a negare la stessa responsabilità civile (se non in tutto quantomeno in parte) della propria assicurata per essere, a termini delle risultanze peritali, l'evento dannoso per cui è insorta controversia causalmente riconducibile (se non in tutto quantomeno in parte) ad una congenita insufficienza statica delle fondazioni dell'immobile della siccome realizzate secondo Per_1
tipologia costruttiva “notoriamente suscettibile alle modificazioni del substrato, non prevedendo la stessa alcun rinforzo longitudinale e/o elementi di collegamento atti a contrastare gli eventuali cedimenti verificabili entro e/o fuori il piano”.
Inammissibilità – quella che va quindi a colpire il motivo di impugnazione così vagliato - che esime dal prendere posizione sulla reale incidenza causale, o non, di detta strutturale instabilità sulla produzione dei danni per cui è insorta controversia.
§§§
Prima facie fondato deve dirsi anche il terzo motivo dell'appello della Parte_1
La quale - in considerazione della franchigia frontale assoluta di € 15.000,00 prevista
(“per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a cose”) dagli artt. 2 e 3 della Sezione 4 della polizza nella specie azionata, e ciò sia per “Ogni e qualsiasi danno” sia, in particolare, per i “Danni da spargimento di acqua” - deve dunque escludersi che sia tenuta a rimborsare al anche la suindicata somma CP_1
di € 11.873,000 + IVA (od anche la sua metà ex art. 1298, secondo comma, c.c.).
§§§
Infondato si rivela, infine, il quarto ed ultimo motivo di impugnazione.
Ed invero.
L'avere, per un verso, parte appellante fatto valere che il danno reclamato dalla Per_1
a causa della mancata fruibilità della sua abitazione “non può ritenersi sussistente "in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ….” richiede soltanto che, rimanendo tuttavia fermo che anche la voce di danno in esame meriti di essere riconosciuta, si corregga la motivazione del primo giudice che, oltremodo sinteticamente, sul punto si limitava ad affermare che (come premesso in narrativa) “All'attrice spetta, altresì, il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile, danno che, come è noto, risulta essere in re ipsa, …”. In subiecta materia stratificata giurisprudenza venuta a costituire jus receptum bensì afferma, infatti, che “In materia di liquidazione equitativa del danno, l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui è in re ipsa il danno per la privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene può essere sufficiente alla decisione limitatamente all'an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiato, ai fini del quantum, dall'onere probatorio, o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi al giudice per la liquidazione relativa” (così Cass. II 18748/2010), ovvero che “Pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario” (così Cass. II 15814/2008): concreto pregiudizio economico la cui sussistenza non appare, tuttavia, nel caso a mani infine revocabile in dubbio sol che si consideri che la casa di via Nicola Fabrizi n. 21 de qua costituiva l'abitazione della (ed in termini è stato affermato che “La perduta disponibilità Per_1
di un immobile non rappresenta un danno in re ipsa, danno che tuttavia può essere provato anche mediante presunzioni semplici e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ottenere dall'utilizzo diretto del bene”, così
Cass. III 18494/2015).
Per altro verso, deve prendersi atto che la compagnia appellante si è limitata a censurare, bensì non a torto, che il primo giudice abbia quantificato il danno in discussione basandosi su documentazione prodotta soltanto tardivamente e non idonea, in ogni caso, “a provare l'asserito pregiudizio da mancata disponibilità dell'immobile”: nessun rilievo tuttavia muovendo – e, secondo generale principio processuale, tantum devolutum quantum appellatum - a ciò che il primo giudice aveva asseverato un momento prima, cioè a dire che la liquidazione del danno ridetto
“può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene (vedi, tra le tante, Cass.
n.9137/13)”.
Affermazione – quest'ultima – non men che corretta, e che deve infine condurre a considerare ulteriormente:
- che è rimasto incontestato che la summenzionata ordinanza di sgombero del 28 febbraio 2015 (copia della quale veniva tempestivamente versata in atti) non sia mai stata revocata;
e sarebbe comunque spettato agli appellati – quale fatto estintivo dell'obbligazione risarcitoria altrimenti perdurantemente a loro carico
– provare il contrario,
- che “Nell'ambito di un giudizio risarcitorio la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione (nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità del credito essendo questo rivolto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero” (Cass. III 11789/2017),
- che – valutate le caratteristiche della ridetta unità immobiliare, di cui si ha contezza grazie alla relazione peritale agli atti del giudizio di primo grado (e ribadito altresì che quantificava la propria pretesa risarcitoria Persona_1
da mancata fruibilità della propria abitazione nella suddetta maggior somma di
€ 15.000,00) – non par dubbio, in definitiva, che l'indennizzo di € 12.850,00 fissato (ancorchè sulla base di documentazione in realtà inconducente, oltre che tardivamente prodotta) dal primo giudice costituisca importo ictu oculi (ciò che dispensa dall'onere di acquisire parere peritale ad hoc) ampiamente inferiore al controvalore del danno figurativo nella specie prodottosi lungo tutto il periodo decorso dal 28 febbraio del 2015 alla data (10 luglio 2023) in cui
[...]
cessava di vivere. Per_1
DO – deve concludersi – la condanna al pagamento dell'indennizzo ridetto deve essere mantenuta ferma, ciò che pure implica che la sia tenuta al suo Parte_1
rimborso (od a rimborsarne la metà, ove ad essere escussa per l'intero fosse la e questa agisse poi in regresso ex art. 1298, secondo comma, c.c.) CP_5
tostocchè sarà stato corrisposto a Controparte_9
. §§§
Stante il finale esito del doppio grado di giudizio – ferma restando la condanna del e della , quali debitori tra loro tenuti in solido, al CP_1 CP_5
pagamento delle spese di rappresentanza e difesa di nel giudizio di Persona_1
primo grado (spese oggi spettanti alla sua erede – deve poi Parte_3
riconoscersi:
- che il abbia diritto ad essere manlevato anche (cfr. Cass. III CP_1
10595/2018) da quanto sia chiamato a versare alla (per l'intero importo, Per_1
o per la metà ove ad essere escussa per l'intero fosse la ) in CP_5
pagamento di dette spese del giudizio di primo grado,
- che, stante la soccombenza della sull'unico motivo di appello di Parte_1
interesse anche della a quest'ultima vada riconosciuta la rifusione delle Per_1
spese del grado: che si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(al cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del decisum, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata (ciò che rende congruo fare applicazione degli importi medi fissati dalla Tabella 12 di detto D.M., fatta eccezione – in mancanza di alcuna attività istruttoria – della fase di trattazione ed istruzione) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 813/2024 dell'8 aprile 2024 proposto, con citazione dell'8.5.2024, dalla nei confronti di Parte_1 Parte_3
(n.q. di erede di e del e nei confronti della Persona_1 CP_1
– così provvede: Controparte_5
- dichiara la contumacia del e della CP_1 [...]
, Controparte_5
- in parziale accoglimento dell'appello: a) annulla la condanna della
[...]
al diretto pagamento in favore di (ed Parte_1 Persona_1
oggi, per essa, in favore dell'erede della somma di € Parte_3
12.850,00 di cui in motivazione, fermo restando il suo obbligo di manleva allo stesso riguardo;
b) rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda già formulata dal nei confronti della CP_1 Parte_1
di manleva dalla somma di € 11.873,000 (+ IVA) al cui pagamento in
[...]
favore di (ed oggi, per essa, in favore dell'erede Persona_1 [...]
lo stesso Comune è stato (in solido con la Parte_3 [...]
) altresì condannato, Controparte_5
- condanna la a manlevare il Parte_1 CP_1
anche dalla sua condanna (in solido con la Controparte_5
) al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della
[...]
nel giudizio di primo grado, Per_1
- condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa della nel giudizio di appello, che si liquidano in Per_1
complessivi € 4.887,50, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché, se dovuti, c.p.a. ed IVA come per legge,
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.XII.2025. Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)