Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 6740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6740 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15284 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lumezzane, via Caduti 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA prot. -OMISSIS- E PER L'ANNULLAMENTO DI OGNI ATTO PREORDINATO, CONNESSO, PRESUPPOSTO E/O CONSEGUENTE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui è stata respinta la sua domanda del -OMISSIS- per la concessione della cittadinanza italiana, corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. La domanda, previo svolgimento del relativo procedimento, è stata respinta in quanto – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria – è risultata a carico di parte ricorrente un’ordinanza del Tribunale penale del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 646 c.p..
L’Amministrazione sul punto ha altresì respinto le osservazioni presentate da parte ricorrente in sede procedimentale (sul fatto che il reato non fosse ancora stato accertato in via definitiva e fosse pendente il giudizio di appello), dovendo concludere il procedimento.
3. Avverso il diniego parte ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 91/1992 ed eccesso di potere, in sostanza denunciando che il precedente penale, non definitivamente accertato, non giustificherebbe un giudizio di antisocialità o di pericolosità, anche tenuto conto del fatto che la stessa parte risiede in Italia da anni e ha raggiunto un’ottima integrazione sociale.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza, con atto di stile e relazione degli uffici.
5. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha poi depositato copia della sentenza della Corte di Cassazione -OMISSIS- che ha annullato la sentenza della Corte di Appello penale per intervenuta remissione della querela e, all’udienza di merito straordinario del 23.01.2026, la causa è stata riservata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno ricordare brevemente che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Pertanto, l’anzidetta valutazione – ampiamente discrezionale – può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
6.2. Ora, nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole e sia stata debitamente motivata.
Invero, nel decreto è chiarito quale sia il precedente penale rilevato a carico dell’istante (non contestato), che peraltro è intervenuto addirittura in pendenza della istanza, ed è altresì spiegato che ciò può essere considerato sintomo di inaffidabilità, poiché l’integrazione nella comunità nazionale si desume “ in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
D’altro canto, il reato è stato accertato in quell’arco temporale che costituisce il “ periodo di osservazione ” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “ sintomatico ” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, in linea generale, un comportamento delittuoso può rimanere valutabile anche come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
In quest’ottica, dunque, il Collegio ritiene che la valutazione svolta dall’Amministrazione all’epoca della adozione del provvedimento impugnato sia scevra dai vizi denunciati, restando irrilevante ai fini dell’odierno scrutinio il fatto che – in seguito – la vicenda penale (scrutinata negativamente nel merito in due gradi di giudizio) sia stata risolta in virtù della intervenuta remissione della querela.
7. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per parte ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’assenza di memorie scritte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
AN IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IA | EL IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.