Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 321
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza del termine per l'accertamento

    Il termine di decadenza per l'anno 2018, in presenza di una dichiarazione (seppur ritenuta erroneamente inesiste dall'ente), scadeva il 31/12/2023. L'atto impugnato è stato notificato il 16/11/2024, incorrendo quindi in decadenza.

  • Altro
    Omessa dichiarazione e conseguenti sanzioni

    La Corte ha ritenuto che non vi sia stata omessa denuncia, ma che le istanze di iscrizione non siano state valutate dall'ente. Pertanto, l'avviso è errato nella parte in cui qualifica l'accertamento come omessa denuncia e ne calcola le relative sanzioni. Il termine di decadenza per l'anno 2019 non è spirato.

  • Rigettato
    Eccezione in compensazione

    L'eccezione di compensazione è rigettata poiché il credito è esigibile verso un soggetto (Ama Spa) che non è legittimato passivo nel presente giudizio e non è titolare del credito, che spetta al Comune di Roma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 321
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 321
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo