CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3108/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per Omessa Dichiarazione della Tariffa Rifiuti del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi e del Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente notificato in data 16/11/2024 da Roma
Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie Codice Utente: 0012074938 –
Numero Documento: 112401460041 – Data Emissione: 28/10/2024.
Eccepiva che le somme portate nell'avviso di accertamento erano dovute ma nella minor somma atteso che non aveva effettuato i pagamenti perché non aveva mai ricevuto i relativi bollettini, rilevava inoltre che aveva effettuato l' iscrizione inviando due istanze.
Eccepiva la prescrizione per l'anno 2018 e parte del 2019.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso e la sua rimodulazione eliminando le sanzioni e gli interessi.
Eccepiva, infine, in compensazione un asserito credito di € 300,00 frutto di una precedente condanna alle spese in proprio favore nei confronti di Resistente_1 ottenuta in esito alla sentenza n. 7517/2019 di cui depositava il dispositivo.
Si costitutiva Resistente_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il Comune di Roma Capitale, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 (all.1) e n. 103/2018 (all.2), nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta.Ri. del 30/07/2018 (all.3), deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio (cfr. art. 20 della Convenzione citata).
Non si costituiva il Comune di Roma regolarmente evocato.
All'udienza del 24/10/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Resistente_1 essendo unico legittimato il Comune di Roma, come da delibere depositate in atti. Per il resto, come eccepito dalla ricorrente non vi è stata un'omessa denuncia, atteso che ci sono in atti due istanze di iscrizione la prima del 5/3/2015 non sono state valutate dall'Ente, sicchè è errato l'avviso nella parte in cui qualifica l'accertamento come omessa denuncia e ne calcola le relative sanzioni.
Conseguenza di ciò- che non si tratti di un'omessa denuncia- è che il termine quinquennale di decadenza
( e non di prescrizione come erroneamente affermato) per l'anno 2018 andava a scadere il 31/12/2023 ( per l' omessa denuncia il termine sarebbe scaduto il 31/12/2024).
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 l'Ente deve inviare l'accertamento entro <
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> , nel caso in esame in presenza della dichiarazione, sebbene ritenuta erroneamente inesiste, il quinquennio successivo andava a scadere il 31/12/2023 sicchè il Comune avendo inviato l'atto impugnato il 16/11/2024 è incorso in decadenza per l'anno 2018; è tempestivo di conseguenza l'avviso per l'anno 2019 che andava a scadere il 31/12/2024.
La norma citata prevede un termine di decadenza trattandosi di un avviso di accertamento con cui l'Ente ha esercitato il potere impositivo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, detto termine va qualificato esclusivamente come termine di decadenza.
E' dirimente l'esercizio o meno del potere ai fini della qualificazione del termine << solo come termine di decadenza>> come affermato letteralmente dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 385/2017).
In effetti è stato più volte osservato dalla Suprema Corte, in sede dogmatica, l'incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto da compiere di imposizione tributaria.
Il che trova fondamento – a fronte della finalizzazione del termine all'attività di accertamento del tributo –al regime proprio della decadenza;
posto che << la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo>> (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SSUU n.23397/16).
Quanto ad esercizio della potestà impositiva secondo la giurisprudenza citata rileva dunque, nel dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, la disciplina, sempre dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato.
Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.).
E' vero che il decorso del termine di prescrizione anche nei tributi locali può operare sin dall'origine ma nei soli casi in cui non vi sia da parte dell'Amministrazione locale alcun atto di esercito di potere impositivo.
Risulta, pertanto, non pertinente l'invocata violazione dell'art. 2948, n.4 c.c. in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale del tributo, che la giurisprudenza ritiene operante solo nelle prestazioni che il contribuente è tenuto a corrispondere per le quali non è necessario alcun previo accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248).
La Cassazione ha affermato che < solo allorquando non sia previsto un termine di decadenza specificamente riferito all'ipotesi (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 580 del 12/01/2017) e che, ai sensi dell'art. 2967c.c.,(solo) una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione >>
Come affermato dalla Cassazione n. 16229/2022 con riferimento alla differenza nell'esercizio del potere impositivo tra termini di decadenza e prescrizione << Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza “la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n.
32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16 cit.) >>
In conclusione di recente la Cassazione (cfr decreto n. 911/25) ha rigettato un analogo ricorso avverso la
Sentenza n. 1352/2023 emessa proprio da questa Corte di Giustizia Tributaria il 05/05/2023 , in cui il contribuente insisteva sulla prescrizione nonostante l'Ente avesse impedito la decadenza nel quinquennio- dichiarandolo manifestamente infondato.
La Cassazione suddetta ha ribadito che è necessario accertare solo il rispetto del termine di decadenza rilevando che < esercitare una precisa attività entro il termine decadenziale quinquennale;
considerato che
, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600
del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021) cfr decreto del 4/11/2024 est. Dott. Nominativo_1.
Orbene, applicando i principi sopra enunciati al caso in esame, ne consegue che il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere una volta impedita la decadenza e per detta ragione il credito non è ancora prescritto.
In conclusione va annullato l'avviso integralmente per l'annualità 2018.
Va rigettata l'eccezione di decadenza e prescrizione per l'annualità 2019.
Va rigettata l'eccezione relativa alla compensazione dell'importo di € 300,00 atteso che il credito è esigibile verso un soggetto che nel presente processo oltre ad essere non legittimato non è titolare del credito in esame che spetta al Comune di Roma.
Infine la circostanza che la parte non abbia ricevuto i bollettini non giustifica l'omesso pagamento alle relative scadenze previste dal regolamento comunale trattandosi di un'imposta autoliquidata, per cui per gli anni dal
2019 la ricorrente è tenuta al pagamento.
Il ricorso va accolto per l'anno 2018 e va rideterminato l'importo dovuto per l'anno 2019 con riferimento alle sanzioni per omessa dichiarazione e rigettato per il resto.
Spese compensate atteso l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24/10/2025.
Il giudice Mario Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3108/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460041 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per Omessa Dichiarazione della Tariffa Rifiuti del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi e del Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente notificato in data 16/11/2024 da Roma
Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie Codice Utente: 0012074938 –
Numero Documento: 112401460041 – Data Emissione: 28/10/2024.
Eccepiva che le somme portate nell'avviso di accertamento erano dovute ma nella minor somma atteso che non aveva effettuato i pagamenti perché non aveva mai ricevuto i relativi bollettini, rilevava inoltre che aveva effettuato l' iscrizione inviando due istanze.
Eccepiva la prescrizione per l'anno 2018 e parte del 2019.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso e la sua rimodulazione eliminando le sanzioni e gli interessi.
Eccepiva, infine, in compensazione un asserito credito di € 300,00 frutto di una precedente condanna alle spese in proprio favore nei confronti di Resistente_1 ottenuta in esito alla sentenza n. 7517/2019 di cui depositava il dispositivo.
Si costitutiva Resistente_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il Comune di Roma Capitale, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 (all.1) e n. 103/2018 (all.2), nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta.Ri. del 30/07/2018 (all.3), deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio (cfr. art. 20 della Convenzione citata).
Non si costituiva il Comune di Roma regolarmente evocato.
All'udienza del 24/10/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Resistente_1 essendo unico legittimato il Comune di Roma, come da delibere depositate in atti. Per il resto, come eccepito dalla ricorrente non vi è stata un'omessa denuncia, atteso che ci sono in atti due istanze di iscrizione la prima del 5/3/2015 non sono state valutate dall'Ente, sicchè è errato l'avviso nella parte in cui qualifica l'accertamento come omessa denuncia e ne calcola le relative sanzioni.
Conseguenza di ciò- che non si tratti di un'omessa denuncia- è che il termine quinquennale di decadenza
( e non di prescrizione come erroneamente affermato) per l'anno 2018 andava a scadere il 31/12/2023 ( per l' omessa denuncia il termine sarebbe scaduto il 31/12/2024).
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 l'Ente deve inviare l'accertamento entro <
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> , nel caso in esame in presenza della dichiarazione, sebbene ritenuta erroneamente inesiste, il quinquennio successivo andava a scadere il 31/12/2023 sicchè il Comune avendo inviato l'atto impugnato il 16/11/2024 è incorso in decadenza per l'anno 2018; è tempestivo di conseguenza l'avviso per l'anno 2019 che andava a scadere il 31/12/2024.
La norma citata prevede un termine di decadenza trattandosi di un avviso di accertamento con cui l'Ente ha esercitato il potere impositivo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, detto termine va qualificato esclusivamente come termine di decadenza.
E' dirimente l'esercizio o meno del potere ai fini della qualificazione del termine << solo come termine di decadenza>> come affermato letteralmente dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 385/2017).
In effetti è stato più volte osservato dalla Suprema Corte, in sede dogmatica, l'incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto da compiere di imposizione tributaria.
Il che trova fondamento – a fronte della finalizzazione del termine all'attività di accertamento del tributo –al regime proprio della decadenza;
posto che << la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo>> (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SSUU n.23397/16).
Quanto ad esercizio della potestà impositiva secondo la giurisprudenza citata rileva dunque, nel dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, la disciplina, sempre dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato.
Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.).
E' vero che il decorso del termine di prescrizione anche nei tributi locali può operare sin dall'origine ma nei soli casi in cui non vi sia da parte dell'Amministrazione locale alcun atto di esercito di potere impositivo.
Risulta, pertanto, non pertinente l'invocata violazione dell'art. 2948, n.4 c.c. in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale del tributo, che la giurisprudenza ritiene operante solo nelle prestazioni che il contribuente è tenuto a corrispondere per le quali non è necessario alcun previo accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248).
La Cassazione ha affermato che < solo allorquando non sia previsto un termine di decadenza specificamente riferito all'ipotesi (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 580 del 12/01/2017) e che, ai sensi dell'art. 2967c.c.,(solo) una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione >>
Come affermato dalla Cassazione n. 16229/2022 con riferimento alla differenza nell'esercizio del potere impositivo tra termini di decadenza e prescrizione << Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza “la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n.
32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16 cit.) >>
In conclusione di recente la Cassazione (cfr decreto n. 911/25) ha rigettato un analogo ricorso avverso la
Sentenza n. 1352/2023 emessa proprio da questa Corte di Giustizia Tributaria il 05/05/2023 , in cui il contribuente insisteva sulla prescrizione nonostante l'Ente avesse impedito la decadenza nel quinquennio- dichiarandolo manifestamente infondato.
La Cassazione suddetta ha ribadito che è necessario accertare solo il rispetto del termine di decadenza rilevando che < esercitare una precisa attività entro il termine decadenziale quinquennale;
considerato che
, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600
del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021) cfr decreto del 4/11/2024 est. Dott. Nominativo_1.
Orbene, applicando i principi sopra enunciati al caso in esame, ne consegue che il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere una volta impedita la decadenza e per detta ragione il credito non è ancora prescritto.
In conclusione va annullato l'avviso integralmente per l'annualità 2018.
Va rigettata l'eccezione di decadenza e prescrizione per l'annualità 2019.
Va rigettata l'eccezione relativa alla compensazione dell'importo di € 300,00 atteso che il credito è esigibile verso un soggetto che nel presente processo oltre ad essere non legittimato non è titolare del credito in esame che spetta al Comune di Roma.
Infine la circostanza che la parte non abbia ricevuto i bollettini non giustifica l'omesso pagamento alle relative scadenze previste dal regolamento comunale trattandosi di un'imposta autoliquidata, per cui per gli anni dal
2019 la ricorrente è tenuta al pagamento.
Il ricorso va accolto per l'anno 2018 e va rideterminato l'importo dovuto per l'anno 2019 con riferimento alle sanzioni per omessa dichiarazione e rigettato per il resto.
Spese compensate atteso l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24/10/2025.
Il giudice Mario Cecchini