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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 281/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.493/2023 del Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Santochirico (C.F. ), giusta C.F._1 procura in calce all'atto di appello e delibera G.M.118/2023;
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ), elettivamente domiciliata in Ra- Controparte_1 P.IVA_2 polla via Biagio Guarnaccio 47 presso lo studio dell'avv. Luca Pianta;
-APPELLATA CONTUMACE-
***** all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 493 resa dal Giudice di Pa- Parte_1 ce di Matera il 14/6/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il verbale di contestazione elevato in data 21/6/2022 dal- Controparte_2
1 la Polizia Locale n.T15155/2022 per la violazione dell'art. 142 C.d.S., avendo circolato il 17/12/2022 sulla SS7 il veicolo tg.FN899ND, concesso in locazio- ne all'opponente, a una velocità superiore rispetto a quella consentita.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto violato l'art. 201 C.d.S., per essere stato notificato il verbale di contestazione oltre il termine di novanta giorni, laddove il procedimento notificatorio aveva avuto inizio il 2/3/2023 con la trasmissione del verbale alla concedente YS
Italia S.p.A. e -a seguito della comunicazione ad opera di quest'ultima del no- minativo dell'utilizzatrice del mezzo, avvenuta il 2/3/2023- era ripreso, con la notifica del verbale al contravventore il 24/4/2023 nel termine di legge, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
nonostante la rituale notifica dell'impugnazione e del decre- Controparte_1 to di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
L'art. 201 C.d.S., infatti, impone all'amministrazione la notifica del verbale al contravventore nel termine di giorni novanta dalla data di commissione del fat- to, salvo che non siano necessarie particolari indagini e operazioni di esame e di analisi dei dati raccolti ad opera dell'amministrazione ai fini della contesta- zione (per tutte Cass. Civ. Sez.II ord. 30/1/2025 n.2202). In particolare, la con- testazione nei termini al concedente del veicolo consente alla P.A. di procedere alla notifica all'utilizzatore nei successivi novanta giorni dall'avvenuta acqui- sizione dei dati dello stesso, quale unico soggetto responsabile per avere la di- sponibilità giuridica del bene (cfr. Cass.Civ. Sez.I 29/10/1999 n.12192).
Tuttavia, il , a fronte della pacifica notificazione del ver- Parte_1 bale, avvenuta a in data 12/5/2022, ossia oltre il termine di Controparte_1 novanta giorni dalla commissione del fatto, non ha documentalmente provato quanto dedotto, ovvero che il verbale di contestazione sia stato tempestivamen- te notificato alla YS Italia S.p.A. e che, solo a seguito della comunicazione effettuata dalla concedente con l'indicazione del nominativo della società uti- lizzatrice del veicolo concesso in locazione finanziaria, l'atto sarebbe stato no- tificato all'opponente nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S..
2 L'omessa produzione in giudizio della tempestiva notificazione del verbale al- la concedente impedisce di considerare la legittimità della contestazione, avve- nuta all'utilizzatrice oltre il termine di novanta giorni con conseguente confer- ma dell'impugnata sentenza di accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
Parte_2
Stante la contumacia dell'appellata, non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico dell'amministrazione quelle dalla stessa anticipate.
In ragione del rigetto del gravame, il va dichiarato a nor- Controparte_3 ma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 tenuto al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffu- sione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è ob- bligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 29.2.2024 dal , avverso la sentenza n.493 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera in data 18/10/2023 nei confronti di così provvede Controparte_1 nella contumacia dell'appellata:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese giudiziali;
- dichiara il tenuto al pagamento di somma pari al contri- Controparte_3 buto unificato.
Così deciso in Matera, il 20/11/2025.
Il Giudice
AN Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 281/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.493/2023 del Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Santochirico (C.F. ), giusta C.F._1 procura in calce all'atto di appello e delibera G.M.118/2023;
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ), elettivamente domiciliata in Ra- Controparte_1 P.IVA_2 polla via Biagio Guarnaccio 47 presso lo studio dell'avv. Luca Pianta;
-APPELLATA CONTUMACE-
***** all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 493 resa dal Giudice di Pa- Parte_1 ce di Matera il 14/6/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il verbale di contestazione elevato in data 21/6/2022 dal- Controparte_2
1 la Polizia Locale n.T15155/2022 per la violazione dell'art. 142 C.d.S., avendo circolato il 17/12/2022 sulla SS7 il veicolo tg.FN899ND, concesso in locazio- ne all'opponente, a una velocità superiore rispetto a quella consentita.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto violato l'art. 201 C.d.S., per essere stato notificato il verbale di contestazione oltre il termine di novanta giorni, laddove il procedimento notificatorio aveva avuto inizio il 2/3/2023 con la trasmissione del verbale alla concedente YS
Italia S.p.A. e -a seguito della comunicazione ad opera di quest'ultima del no- minativo dell'utilizzatrice del mezzo, avvenuta il 2/3/2023- era ripreso, con la notifica del verbale al contravventore il 24/4/2023 nel termine di legge, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
nonostante la rituale notifica dell'impugnazione e del decre- Controparte_1 to di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
L'art. 201 C.d.S., infatti, impone all'amministrazione la notifica del verbale al contravventore nel termine di giorni novanta dalla data di commissione del fat- to, salvo che non siano necessarie particolari indagini e operazioni di esame e di analisi dei dati raccolti ad opera dell'amministrazione ai fini della contesta- zione (per tutte Cass. Civ. Sez.II ord. 30/1/2025 n.2202). In particolare, la con- testazione nei termini al concedente del veicolo consente alla P.A. di procedere alla notifica all'utilizzatore nei successivi novanta giorni dall'avvenuta acqui- sizione dei dati dello stesso, quale unico soggetto responsabile per avere la di- sponibilità giuridica del bene (cfr. Cass.Civ. Sez.I 29/10/1999 n.12192).
Tuttavia, il , a fronte della pacifica notificazione del ver- Parte_1 bale, avvenuta a in data 12/5/2022, ossia oltre il termine di Controparte_1 novanta giorni dalla commissione del fatto, non ha documentalmente provato quanto dedotto, ovvero che il verbale di contestazione sia stato tempestivamen- te notificato alla YS Italia S.p.A. e che, solo a seguito della comunicazione effettuata dalla concedente con l'indicazione del nominativo della società uti- lizzatrice del veicolo concesso in locazione finanziaria, l'atto sarebbe stato no- tificato all'opponente nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S..
2 L'omessa produzione in giudizio della tempestiva notificazione del verbale al- la concedente impedisce di considerare la legittimità della contestazione, avve- nuta all'utilizzatrice oltre il termine di novanta giorni con conseguente confer- ma dell'impugnata sentenza di accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
Parte_2
Stante la contumacia dell'appellata, non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico dell'amministrazione quelle dalla stessa anticipate.
In ragione del rigetto del gravame, il va dichiarato a nor- Controparte_3 ma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 tenuto al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffu- sione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è ob- bligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 29.2.2024 dal , avverso la sentenza n.493 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera in data 18/10/2023 nei confronti di così provvede Controparte_1 nella contumacia dell'appellata:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese giudiziali;
- dichiara il tenuto al pagamento di somma pari al contri- Controparte_3 buto unificato.
Così deciso in Matera, il 20/11/2025.
Il Giudice
AN Catalani
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