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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2737/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE3M000950 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5632/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2737/2025 depositato telematicamente, la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 250TE3M000950, IRPEF anno 2019, notificato in data 28.03.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, Area Controlli e
Accertamenti Centralizzati, per un totale dovuto di euro 2.039,54, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, esaminata la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2019, accertava ai sensi dell'articolo 41 bis del DPR 600/1973, che non risultavano dichiarati redditi da fabbricati, in particolare la mancata dichiarazione dei canoni di locazione derivanti dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio di Salerno in data 29.12.2017 al nr. 10931.
A motivi deduce
Violazione di legge e errata applicazione dell'articolo 41 bis del DPR 600/1973 – Violazione dell'articolo 67 del DPR 600/1973 – Recupero imposta – Manifesta infondatezza.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso poiché del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
I motivi addotti sono privi di pregio e manifestamente infondati.
La ricorrente con il citato ricorso chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TE3M000950, asserendo che i canoni di locazione sarebbero stati dichiarata dalla madre sig.ra Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate, eccepisce in merito sull'imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 917/1986 (irrilevanza della loro effettiva percezione) e sulla infondatezza dell'eccezione di controparte.
La Corte nel merito, ritiene che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto nel caso in esame è stata correttamente applicata la norma di cui all'articolo 26 del TUIR.
Invero, il reddito derivante da locazione del bene è considerato fondiario solo se si è titolari di un diritto reale sull'immobile. In tema di imposte sui redditi, l'articolo 26 del TUIR non è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
La possibilità della percezione di un reddito effettivo difforme, derivante dalla locazione del bene, è prevista come ipotesi derogativa all'imposizione sulla base del reddito catastale ma presuppone sempre che la locazione sia riferibile ad un soggetto titolare sul bene medesimo di uno dei diritti reali indicati dallo stesso articolo 26 (cfr. Cassazione civile sezione V, ordinanza novembre 2017 n. 26447).
Questo significa che, se una persona non è proprietaria o titolare di un diritto reale su di un immobile locato, non è tenuta a pagare l'imposta relativa ai redditi fondiari derivante dalla locazione di tale immobile.
Nel caso in esame, il contratto di locazione risulta essere stato stipulato dalla sig.ra Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di locataria e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 26 TUIR.
Inoltre parte ricorrente non ha fornito idonea prova circa l'eventuale titolarità di un diritto reale da parte della sig.ra Nominativo_1, in ordine all'immobile locato.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato, confermando l'operato dell'Agenzia delle
Entrate, confermando l'atto impugnato in quanto legittimo.
La complessità della questione posta all'esame della Corte, impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Salerno,
19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2737/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE3M000950 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5632/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2737/2025 depositato telematicamente, la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 250TE3M000950, IRPEF anno 2019, notificato in data 28.03.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, Area Controlli e
Accertamenti Centralizzati, per un totale dovuto di euro 2.039,54, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, esaminata la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2019, accertava ai sensi dell'articolo 41 bis del DPR 600/1973, che non risultavano dichiarati redditi da fabbricati, in particolare la mancata dichiarazione dei canoni di locazione derivanti dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio di Salerno in data 29.12.2017 al nr. 10931.
A motivi deduce
Violazione di legge e errata applicazione dell'articolo 41 bis del DPR 600/1973 – Violazione dell'articolo 67 del DPR 600/1973 – Recupero imposta – Manifesta infondatezza.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso poiché del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
I motivi addotti sono privi di pregio e manifestamente infondati.
La ricorrente con il citato ricorso chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TE3M000950, asserendo che i canoni di locazione sarebbero stati dichiarata dalla madre sig.ra Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate, eccepisce in merito sull'imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 917/1986 (irrilevanza della loro effettiva percezione) e sulla infondatezza dell'eccezione di controparte.
La Corte nel merito, ritiene che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto nel caso in esame è stata correttamente applicata la norma di cui all'articolo 26 del TUIR.
Invero, il reddito derivante da locazione del bene è considerato fondiario solo se si è titolari di un diritto reale sull'immobile. In tema di imposte sui redditi, l'articolo 26 del TUIR non è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
La possibilità della percezione di un reddito effettivo difforme, derivante dalla locazione del bene, è prevista come ipotesi derogativa all'imposizione sulla base del reddito catastale ma presuppone sempre che la locazione sia riferibile ad un soggetto titolare sul bene medesimo di uno dei diritti reali indicati dallo stesso articolo 26 (cfr. Cassazione civile sezione V, ordinanza novembre 2017 n. 26447).
Questo significa che, se una persona non è proprietaria o titolare di un diritto reale su di un immobile locato, non è tenuta a pagare l'imposta relativa ai redditi fondiari derivante dalla locazione di tale immobile.
Nel caso in esame, il contratto di locazione risulta essere stato stipulato dalla sig.ra Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di locataria e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 26 TUIR.
Inoltre parte ricorrente non ha fornito idonea prova circa l'eventuale titolarità di un diritto reale da parte della sig.ra Nominativo_1, in ordine all'immobile locato.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato, confermando l'operato dell'Agenzia delle
Entrate, confermando l'atto impugnato in quanto legittimo.
La complessità della questione posta all'esame della Corte, impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Salerno,
19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca