Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 26
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso per violazione art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992

    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992. A seguito delle ordinanze della Suprema Corte n.31878/2022 e n.2746/2024, il principio sull'onere probatorio tra ricorrente ed Amministrazione finanziaria non risulta modificato ad opera dell'art.6 della Legge n.130/2022 di riforma del processo tributario, confermandosi che l'utilizzo di puntuali presunzioni da parte accertatrice impongono al ricorrente una chiara prova contraria, che nel caso in esame non risulta fornita.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso per carenza presupposti presunzione semplice su ristretta base societaria

    La deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito di impresa è disciplinata dall'art.109 - comma 5 - del TUIR. I costi relativi al caso di specie, non essendo riconducibili a ricavi dichiarati dalla società nell'anno 2018, in quanto trattasi di costi inerenti alla sfera personale dei soci e comunque estranei all'attività d'impresa, sono stati legittimamente ripresi a tassazione. Anche i costi non deducibili portano ad un aumento del reddito d'impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di una società a ristretta partecipazione. Il socio, poi, è tenuto a fornire una prova concreta e positiva del mancato percepimento degli utili extra-contabili, e nel caso in esame i ricorrenti non hanno proposto alcuna motivazione che avrebbe potuto dimostrare che i beni acquistati dalla società non erano destinati ad uso strettamente personale, ma ai fini istituzionali. L'utilizzo dei beni accertati a fini personali, non è mai stato in alcun modo, contestato.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza avviso per determinazione quantum costi indeducibili

    L'Ufficio chiarisce e giustifica in modo analitico la ripresa dei costi non inerenti, sia quelli definiti in sede di adesione che quelli, sempre indeducibili, risultanti ai fini IRES, oltre alle quote di ammortamento e costi di stoccaggio riferiti ad un'imbarcazione di totale utilizzo personale dei soci. Detta ripresa, fiscalmente corretta, ha quindi comportato il maggior reddito societario accertato, da imputare per tutte le ragioni esposte, ai due soci.

  • Rigettato
    Illegittimità ripresa sanzionatoria

    Le disposizioni normative in merito alla vertenza instaurata, non presentano motivi di equivocità od ambiguità, e gli stessi ricorrenti non hanno dimostrato, obiettivamente, quale norma possa aver fatto nascere equivoci a causa della poca chiarezza e/o del numero delle disposizioni che regolano la materia. Gli argomenti difensivi si basano, esclusivamente, sul fatto che non sussiste un automatismo che consenta di imputare ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società, non contestando in alcun modo la sussistenza di costi non inerenti, in quanto sostenuti per beni esclusivamente attinenti alla sfera personale dei soci. Queste considerazioni escludono che sussistano i presupposti di fatto perché si possa procedere alla disapplicazione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di rideterminazione importo dovuto

    Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ripresa dei costi non inerenti è fiscalmente corretta e ha comportato il maggior reddito societario accertato, da imputare ai soci. Le sanzioni sono legittimamente applicate in assenza di prova contraria fornita dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di disapplicazione o rideterminazione sanzioni

    Le disposizioni normative in merito alla vertenza instaurata, non presentano motivi di equivocità od ambiguità, e gli stessi ricorrenti non hanno dimostrato, obiettivamente, quale norma possa aver fatto nascere equivoci a causa della poca chiarezza e/o del numero delle disposizioni che regolano la materia. Queste considerazioni escludono che sussistano i presupposti di fatto perché si possa procedere alla disapplicazione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 26
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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