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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2450/2023
Il Giudice ND GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PAOLETTI GIOVANNI/SAPPINO
ANGELICA* ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: ripetizione indebito assegno sociale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'indebito nasce dal reddito da pensione di reversibilità che ha determinato la rimodulazione dell'assegno sociale.
Ai sensi dell'art.13, co.1 l. n.412/91, la ripetizione dell'indebito è ammessa solo nel caso omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta “che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso di specie, trattandosi di pensione di reversibilità erogata direttamente dall non può parlarsi di omessa o incompleta CP_2
segnalazione di dati reddituali da parte dell'assicurata, e la ripetizione non può essere ammessa.
Cass.16088/20, seguita da Cass.17411/25, ha affermato che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all soltanto i dati CP_2
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria;
non devono invece comunicare all la CP_2
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'ente. Si è così concluso, in dette pronunce, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_2 CP_3
Va dunque dichiarata irripetibile la somma di €4869,67 e respinta la riconvenzionale dell CP_2
Spese secondo soccombenza dell' CP_2
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Rigetta la domanda riconvenzionale dell' e accerta l'irripetibilità della CP_2
somma di €4869,67.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1500 per CP_2
compensi, oltre 15% e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Il Giudice
ND GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2450/2023
Il Giudice ND GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PAOLETTI GIOVANNI/SAPPINO
ANGELICA* ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: ripetizione indebito assegno sociale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'indebito nasce dal reddito da pensione di reversibilità che ha determinato la rimodulazione dell'assegno sociale.
Ai sensi dell'art.13, co.1 l. n.412/91, la ripetizione dell'indebito è ammessa solo nel caso omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta “che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso di specie, trattandosi di pensione di reversibilità erogata direttamente dall non può parlarsi di omessa o incompleta CP_2
segnalazione di dati reddituali da parte dell'assicurata, e la ripetizione non può essere ammessa.
Cass.16088/20, seguita da Cass.17411/25, ha affermato che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all soltanto i dati CP_2
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria;
non devono invece comunicare all la CP_2
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'ente. Si è così concluso, in dette pronunce, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_2 CP_3
Va dunque dichiarata irripetibile la somma di €4869,67 e respinta la riconvenzionale dell CP_2
Spese secondo soccombenza dell' CP_2
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Rigetta la domanda riconvenzionale dell' e accerta l'irripetibilità della CP_2
somma di €4869,67.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1500 per CP_2
compensi, oltre 15% e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Il Giudice
ND GN
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