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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/12/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1453/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1453/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/08/2025
da
(C.F. con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZOLDAN HIDRA elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZOLDAN HIDRA
e
IJ AR (C.F. con il C.F._2
patrocinio dell'avv. TADDEI ALESSANDRA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TADDEI ALESSANDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nato a [...] il Persona_1
16.09.2014, nata a [...] il Persona_2
13.02.2019, e nata a [...] il CP_1
23.08.2021;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e IJ Parte_1
AR ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate.
1) La sig.ra AN IC lascerà l'abitazione familiare con i figli
, e entro 10 giorni dal deposito del ricorso Per_1 Per_2 CP_1
con impegno a modificare la residenza anagrafica entro il
10.01.2026, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali e quelli dei figli minori e trasferendosi con i minori presso l'abitazione sita in 32016 Alpago, via Piazza della Banca n. 6, di proprietà dei genitori della ricorrente.
2) I figli minori restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma. La
residenza anagrafica di ciascuno dei minori sarà anche formalmente trasferita presso l'abitazione della sig.ra IC in concomitanza della data di rinnovo dei documenti degli stessi, con la precisazione che, essendo prossima la scadenza del documento d'identità della figlia minore con il CP_1
rinnovo di agosto 2025 verrà mantenuta l'attuale residenza fino alla prossima scadenza.
3) Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì
alle ore 20.45 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione della mamma entro le ore 10.00, nonché il lunedì e il giovedì di ogni
3 settimana dalle ore 18.00 con pernottamento presso il padre che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo o, durante le vacanze scolastiche, a casa della mamma prima di andare al lavoro. I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario, nel ri-
spetto delle esigenze e degli impegni dei genitori e dei minori,
anche nel caso in cui i bambini dovessero in futuro essere impegnati in attività collaterali alla scuola.
4) Vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche consecutive, ferma la disponibilità di ciascun genitore di concordare diversi e più lunghi periodi di permanenza con l'altro nel caso di una maggior disponibilità di ferie. I periodi di vacanze saranno concordati preventivamente entro il mese di aprile di ogni anno.
In caso di sovrapposizione dei periodi di ferie estive, ad anni dispari sceglierà la madre, ad anni pari sceglierà il padre.
Durante le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per poi alternarsi dal 26 dicembre al 29 dicembre, dal 30 dicembre al 2
gennaio e dal 3 gennaio al 6 gennaio. Il giorno di Pasqua e di
Pasquetta saranno alternati di anno in anno, con suddivisione a metà degli altri giorni di vacanza.
Nel giorno del loro compleanno, nel solo caso in cui non sia possibile trascorrerlo insieme per ragioni lavorative dei genitori o
4 una suddivisione della giornata tra l'uno e l'altro genitore, i bambini staranno alternativamente di anno in anno con la mamma e con il papà. Ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario ordinario.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico dei minori, nonché di assicurare loro un corretto sviluppo, i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners.
Essi si impegnano, in particolare, a non permettere la compresenza e/o i pernotti tra i nuovi partners ed i figli per un tempo significativo.
6) La casa di residenza familiare viene assegnata al sig. Pt_1
.
[...]
5 7) Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso la propria abitazione senza alcun contributo economico di mantenimento dell'uno a favore dell'altro.
8) Le spese straordinarie per i figli, intendendosi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del 27.07.2021 adottato dal Tribunale
di Belluno noto alle parti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, i quali avranno cura di comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese, le spese rispettiva-mente sostenute a tenore di
Protocollo, di modo da consentirne la compensazione e, per la eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione. Per maggiore chiarezza, si specifica che, in base al protocollo di intesa sopra richiamato, tra le singole voci delle spese straordinarie sono comprese:
SPESE PER L'ISTRUZIONE:
• Scuola dell'obbligo:
• rimborsabili senza preventivo accordo: spese per la dotazione iniziale annuale (quaderni, libri, cancelleria, grembiuli, altri capi o divise richieste dalla scuola, computer o tablet parimenti richiesti dalla scuola fino al costo complessivo di 300,00 euro); il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica o alla scuola privata qualora la scelta sia già stata stabilita e intrapresa in corso di convivenza;
il trasposto scolastico
(pulmino, autobus urbano o trasporto extraurbano); le spese per la partecipazione a gite d'una giornata.
6 • rimborsabili previo accordo: le spese per rette e iscrizioni alla scuola privata-nido, infanzia, primaria di primo e secondo grado;
le spese per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione della durata di più di un giorno;
le spese per le attività integrative proposte dalla scuola;
le spese per i corsi di recupero e lezioni private.
• Scuola non obbligatoria:
• rimborsabili senza preventivo accordo: le spese per la dotazione iniziale annuale (libri, quaderni, cancelleria;
capi o divise richiesti dalla scuola. I computer o tablet, richiesti dalla scuola, saranno rimborsabili fino al costo complessivo di euro 300,00 per device
per ciascun figlio); le spese per il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica,
l'iscrizione a corsi universitari previamente concordati;
le spese di alloggio e relative utenze fuori sede entro un tetto di spese di euro
350,00 complessivi;
le spese di trasporto scolastico extraurbano e comunque spese di viaggio per studenti universitari fuori sede;
le spese per la partecipazione a gite di una giornata.
• rimborsabili previo accordo: le spese relative a scuole superiori o a Università private, corsi di specializzazione e master, corsi di recupero e lezioni private;
le spese per la partecipazione a viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno;
le spese per iscrizione a scuole che richiedono la permanenza in convitto o collegio: le spese per le attività integrative proposte dalla scuola.
SPESE PER ATTIVITA 'FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE:
7 rimborsabili senza preventivo accordo:
le spese sostenute per lo svolgimento di una (sola) attività
sportiva, comprensive dell'attrezzattura necessaria e delle relative assicurazioni per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese sostenute per lo svolgimento di un
(solo) corso o attività culturale/artistica (mu-sica, lingue, teatro o altro) comprensive dell'occorrente per lo svolgimento della singola attività, incluso lo strumento musicale anche a noleggio, per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese relative all'assicurazione, manutenzione ordinaria ed alimentazione del mezzo in dotazione al figlio ove acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
rimborsabili previo accordo:
le spese per la frequentazione alla scuola guida e l'iscrizione agli esami per il conseguimento della patente A e/o B;
le spese per l
'acquisto dei mezzi per il trasporto privato (moto, motorino,
automobile); spese per la frequenza ad attività sportive o culturali oltre alla prima;
le spese per i soggiorni di studio o vacanze all'estero.
SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE:
• Spese mediche:
• rimborso senza preventivo accordo: le spese per ticket sanitari;
esami diagnostici di routine e farmaci (non da banco ma prescritti con ricetta medica); le spese per visite e cure mediche specialistiche, riabilitative (fisioterapiche, logopedistiche e
8 consimili) ove prescritte da me-dico curante e non acquisibili per il tramite del S.S.N., purché la spesa non sia superiore ad euro
200,00 annuali;
spese per l'acquisto di occhiali, apparecchi acustici, altri dispositivi correttivi (plantari e tutori) entro il tetto di spesa di euro 200,00 annuali;
spese per cure dentarie ed ortodontiche entro un tetto di spesa di euro 250,00 annuali.
• rimborsabili previo accordo: le spese più consistenti che superino i valori sopra indicati;
le spese per cure psicologiche e psicoterapeutiche.
SPESE PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI PIU 'PICCOLI:
• rimborsabili senza necessità di preventivo accordo: le spese per la frequenza e il costo della frequenza alla scuola dell'infanzia privata solo ove non sia attingibile una scuola pubblica;
le spese per l 'asilo nido o per la baby sitter per esigenze lavorative ove non sia possibile ricorrere all'altro genitore o, comunque, ai rispettivi nuclei familiare;
le spese per la frequenza all'silo nido, pubblico o privato, alla scuola dell'infanzia pubblica o privata, od il costo della baby-sitter qualora i figli fruiscono di tali servizi già in costanza di convenienza ed altresì allorché la necessità sorga dalla cessazione della convivenza anche al fine di consentire ad entrambi i genitori lo svolgimento di attività lavorativa,
compatibilmente con le loro condizioni economiche conseguenti alla separazione.
Sulla base di preventivo accordo è esigibile il rimborso nelle altre condizioni.
9 9) Le parti espressamente concordano che le spese di vestiario e le spese per la mensa scolastica a favore dei figli saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore.
10) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra IC
AN, la quale disporrà anche dell'intero contributo della carta
“Dedicata a te”.
11) Le spese straordinarie saranno detratte nella misura del 50%
cadauno.
12) L'auto Renault Clio, targata FB307PJ, rimarrà nell'esclusiva disponibilità, proprietà e responsabilità (manutenzione, bolli,
assicurazione ecc..) del sig. mentre l'auto Parte_1
Renault Koleos, targata FL2052HC, acquistata dopo il matrimonio con finanziamento intestato al marito, rimarrà nell'esclusiva disponibilità, proprietà e responsabilità (manutenzione, bolli,
assicurazione ecc.) della sig.ra IC AN la quale provvederà all'estinzione del prestito entro 10 giorni dalla data di comunicazione del debito residuo da parte della Finanziaria, con impegno del sig. a formalizzare, a titolo Parte_1
gratuito e a proprie spese, il passaggio di proprietà dell'auto in favore della sig.ra IC entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
13) Fin d'ora le parti autorizzano il rilascio del passaporto o di altro documento d'identità idoneo all'espatrio, anche per i figli minori.
14) Il cane di nome sarà trasferito presso l'abitazione Per_3
della sig.ra IC AN, mentre il gatto di nome Per_4
10 rimarrà presso la residenza ex coniugale. Le relative spese sia ordinarie che straordinarie di cura e mantenimento dei suddetti animali saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
15) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento per se stessi.
16) Le parti si danno reciprocamente atto che, a parte quanto sopra stabilito, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa per qualsivoglia rapporto obbligatorio, reale e/o di altra natura tra loro fin qui intercorso, che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge, o, se del caso, vi rinunziano.
17) Spese di procedura compensate con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 L.P.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
BE ME
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1453/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/08/2025
da
(C.F. con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZOLDAN HIDRA elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZOLDAN HIDRA
e
IJ AR (C.F. con il C.F._2
patrocinio dell'avv. TADDEI ALESSANDRA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TADDEI ALESSANDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nato a [...] il Persona_1
16.09.2014, nata a [...] il Persona_2
13.02.2019, e nata a [...] il CP_1
23.08.2021;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e IJ Parte_1
AR ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate.
1) La sig.ra AN IC lascerà l'abitazione familiare con i figli
, e entro 10 giorni dal deposito del ricorso Per_1 Per_2 CP_1
con impegno a modificare la residenza anagrafica entro il
10.01.2026, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali e quelli dei figli minori e trasferendosi con i minori presso l'abitazione sita in 32016 Alpago, via Piazza della Banca n. 6, di proprietà dei genitori della ricorrente.
2) I figli minori restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma. La
residenza anagrafica di ciascuno dei minori sarà anche formalmente trasferita presso l'abitazione della sig.ra IC in concomitanza della data di rinnovo dei documenti degli stessi, con la precisazione che, essendo prossima la scadenza del documento d'identità della figlia minore con il CP_1
rinnovo di agosto 2025 verrà mantenuta l'attuale residenza fino alla prossima scadenza.
3) Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì
alle ore 20.45 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione della mamma entro le ore 10.00, nonché il lunedì e il giovedì di ogni
3 settimana dalle ore 18.00 con pernottamento presso il padre che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo o, durante le vacanze scolastiche, a casa della mamma prima di andare al lavoro. I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario, nel ri-
spetto delle esigenze e degli impegni dei genitori e dei minori,
anche nel caso in cui i bambini dovessero in futuro essere impegnati in attività collaterali alla scuola.
4) Vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche consecutive, ferma la disponibilità di ciascun genitore di concordare diversi e più lunghi periodi di permanenza con l'altro nel caso di una maggior disponibilità di ferie. I periodi di vacanze saranno concordati preventivamente entro il mese di aprile di ogni anno.
In caso di sovrapposizione dei periodi di ferie estive, ad anni dispari sceglierà la madre, ad anni pari sceglierà il padre.
Durante le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per poi alternarsi dal 26 dicembre al 29 dicembre, dal 30 dicembre al 2
gennaio e dal 3 gennaio al 6 gennaio. Il giorno di Pasqua e di
Pasquetta saranno alternati di anno in anno, con suddivisione a metà degli altri giorni di vacanza.
Nel giorno del loro compleanno, nel solo caso in cui non sia possibile trascorrerlo insieme per ragioni lavorative dei genitori o
4 una suddivisione della giornata tra l'uno e l'altro genitore, i bambini staranno alternativamente di anno in anno con la mamma e con il papà. Ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario ordinario.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico dei minori, nonché di assicurare loro un corretto sviluppo, i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners.
Essi si impegnano, in particolare, a non permettere la compresenza e/o i pernotti tra i nuovi partners ed i figli per un tempo significativo.
6) La casa di residenza familiare viene assegnata al sig. Pt_1
.
[...]
5 7) Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso la propria abitazione senza alcun contributo economico di mantenimento dell'uno a favore dell'altro.
8) Le spese straordinarie per i figli, intendendosi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del 27.07.2021 adottato dal Tribunale
di Belluno noto alle parti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, i quali avranno cura di comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese, le spese rispettiva-mente sostenute a tenore di
Protocollo, di modo da consentirne la compensazione e, per la eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione. Per maggiore chiarezza, si specifica che, in base al protocollo di intesa sopra richiamato, tra le singole voci delle spese straordinarie sono comprese:
SPESE PER L'ISTRUZIONE:
• Scuola dell'obbligo:
• rimborsabili senza preventivo accordo: spese per la dotazione iniziale annuale (quaderni, libri, cancelleria, grembiuli, altri capi o divise richieste dalla scuola, computer o tablet parimenti richiesti dalla scuola fino al costo complessivo di 300,00 euro); il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica o alla scuola privata qualora la scelta sia già stata stabilita e intrapresa in corso di convivenza;
il trasposto scolastico
(pulmino, autobus urbano o trasporto extraurbano); le spese per la partecipazione a gite d'una giornata.
6 • rimborsabili previo accordo: le spese per rette e iscrizioni alla scuola privata-nido, infanzia, primaria di primo e secondo grado;
le spese per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione della durata di più di un giorno;
le spese per le attività integrative proposte dalla scuola;
le spese per i corsi di recupero e lezioni private.
• Scuola non obbligatoria:
• rimborsabili senza preventivo accordo: le spese per la dotazione iniziale annuale (libri, quaderni, cancelleria;
capi o divise richiesti dalla scuola. I computer o tablet, richiesti dalla scuola, saranno rimborsabili fino al costo complessivo di euro 300,00 per device
per ciascun figlio); le spese per il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica,
l'iscrizione a corsi universitari previamente concordati;
le spese di alloggio e relative utenze fuori sede entro un tetto di spese di euro
350,00 complessivi;
le spese di trasporto scolastico extraurbano e comunque spese di viaggio per studenti universitari fuori sede;
le spese per la partecipazione a gite di una giornata.
• rimborsabili previo accordo: le spese relative a scuole superiori o a Università private, corsi di specializzazione e master, corsi di recupero e lezioni private;
le spese per la partecipazione a viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno;
le spese per iscrizione a scuole che richiedono la permanenza in convitto o collegio: le spese per le attività integrative proposte dalla scuola.
SPESE PER ATTIVITA 'FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE:
7 rimborsabili senza preventivo accordo:
le spese sostenute per lo svolgimento di una (sola) attività
sportiva, comprensive dell'attrezzattura necessaria e delle relative assicurazioni per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese sostenute per lo svolgimento di un
(solo) corso o attività culturale/artistica (mu-sica, lingue, teatro o altro) comprensive dell'occorrente per lo svolgimento della singola attività, incluso lo strumento musicale anche a noleggio, per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese relative all'assicurazione, manutenzione ordinaria ed alimentazione del mezzo in dotazione al figlio ove acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
rimborsabili previo accordo:
le spese per la frequentazione alla scuola guida e l'iscrizione agli esami per il conseguimento della patente A e/o B;
le spese per l
'acquisto dei mezzi per il trasporto privato (moto, motorino,
automobile); spese per la frequenza ad attività sportive o culturali oltre alla prima;
le spese per i soggiorni di studio o vacanze all'estero.
SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE:
• Spese mediche:
• rimborso senza preventivo accordo: le spese per ticket sanitari;
esami diagnostici di routine e farmaci (non da banco ma prescritti con ricetta medica); le spese per visite e cure mediche specialistiche, riabilitative (fisioterapiche, logopedistiche e
8 consimili) ove prescritte da me-dico curante e non acquisibili per il tramite del S.S.N., purché la spesa non sia superiore ad euro
200,00 annuali;
spese per l'acquisto di occhiali, apparecchi acustici, altri dispositivi correttivi (plantari e tutori) entro il tetto di spesa di euro 200,00 annuali;
spese per cure dentarie ed ortodontiche entro un tetto di spesa di euro 250,00 annuali.
• rimborsabili previo accordo: le spese più consistenti che superino i valori sopra indicati;
le spese per cure psicologiche e psicoterapeutiche.
SPESE PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI PIU 'PICCOLI:
• rimborsabili senza necessità di preventivo accordo: le spese per la frequenza e il costo della frequenza alla scuola dell'infanzia privata solo ove non sia attingibile una scuola pubblica;
le spese per l 'asilo nido o per la baby sitter per esigenze lavorative ove non sia possibile ricorrere all'altro genitore o, comunque, ai rispettivi nuclei familiare;
le spese per la frequenza all'silo nido, pubblico o privato, alla scuola dell'infanzia pubblica o privata, od il costo della baby-sitter qualora i figli fruiscono di tali servizi già in costanza di convenienza ed altresì allorché la necessità sorga dalla cessazione della convivenza anche al fine di consentire ad entrambi i genitori lo svolgimento di attività lavorativa,
compatibilmente con le loro condizioni economiche conseguenti alla separazione.
Sulla base di preventivo accordo è esigibile il rimborso nelle altre condizioni.
9 9) Le parti espressamente concordano che le spese di vestiario e le spese per la mensa scolastica a favore dei figli saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore.
10) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra IC
AN, la quale disporrà anche dell'intero contributo della carta
“Dedicata a te”.
11) Le spese straordinarie saranno detratte nella misura del 50%
cadauno.
12) L'auto Renault Clio, targata FB307PJ, rimarrà nell'esclusiva disponibilità, proprietà e responsabilità (manutenzione, bolli,
assicurazione ecc..) del sig. mentre l'auto Parte_1
Renault Koleos, targata FL2052HC, acquistata dopo il matrimonio con finanziamento intestato al marito, rimarrà nell'esclusiva disponibilità, proprietà e responsabilità (manutenzione, bolli,
assicurazione ecc.) della sig.ra IC AN la quale provvederà all'estinzione del prestito entro 10 giorni dalla data di comunicazione del debito residuo da parte della Finanziaria, con impegno del sig. a formalizzare, a titolo Parte_1
gratuito e a proprie spese, il passaggio di proprietà dell'auto in favore della sig.ra IC entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
13) Fin d'ora le parti autorizzano il rilascio del passaporto o di altro documento d'identità idoneo all'espatrio, anche per i figli minori.
14) Il cane di nome sarà trasferito presso l'abitazione Per_3
della sig.ra IC AN, mentre il gatto di nome Per_4
10 rimarrà presso la residenza ex coniugale. Le relative spese sia ordinarie che straordinarie di cura e mantenimento dei suddetti animali saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
15) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento per se stessi.
16) Le parti si danno reciprocamente atto che, a parte quanto sopra stabilito, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa per qualsivoglia rapporto obbligatorio, reale e/o di altra natura tra loro fin qui intercorso, che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge, o, se del caso, vi rinunziano.
17) Spese di procedura compensate con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 L.P.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
BE ME
11