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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n.r.g.4781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4781/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ARCHETTI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BUTTURINI LUANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
[omissis]
pagina 1 di 4 Per parte resistente in via principale, accertato il raggiungimento della maggiore età della figlia e Persona_1 dell'autosufficienza economica della stessa:
a) revocare la disposizione di affido congiunto e collocamento paritario di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del 07.03.2023;
b) revocare la disposizione di mantenimento diretto in capo al sig. ; Controparte_1
c) respingere, siccome improcedibile e/o inammissibile, la domanda di collocazione prevalente della figlia presso la madre;
Per_1
d) respingere la domanda di mantenimento ordinario e straordinario della figlia con versamento a favore Per_1 della madre di assegno mensile quantificabile in € 400,00 o di qualsiasi altro importo il giudice riterrà di giustizia;
.
In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto d) proposta in via principale:
e) disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della figlia della Controparte_1 Per_1 somma non superiore ad € 150,00 mensili aggiornabili secondo Istat a titolo si spese ordinarie da versare direttamente a quest'ultima a decorrere dalla pronuncia e sino al completo raggiungimento dell'autonomia economica della stessa.
Con vittoria di spese e competenze.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18.4.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
della sentenza del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del 7.3.2023 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia Controparte_1
nata il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, pari diritti di visita di Per_1
ciascun genitore, mantenimento diretto a carico di ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo), domandando porsi a carico del padre la somma mensile di € 400,00.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo, in Controparte_1
subordine, porsi a proprio carico il contributo di € 150,00 mensili da versare direttamente alla figlia.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vanamente tentata la conciliazione all'udienza del 23.10.2024, all'udienza del 28.11.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, avendo compiuto la maggiore età il 8.6.2024, vengono ipso iure meno le Per_1
statuizioni divorzili regolanti l'affidamento, collocazione e diritti di visita della figlia allora minorenne.
pagina 2 di 4 Quanto al contributo al mantenimento, previsto in sede divorzile in via diretta in virtù del collocamento paritario, la statuizione risulta superata dalla pacifica circostanza della collocazione prevalente della figlia presso la madre durante la settimana, salvo qualche cena col padre.
Risulta altresì incontestata l'attuale non indipendenza economica della figlia, da poco maggiorenne ed alla ricerca di un lavoro, considerato che il periodo di prova presso un centro estetico ha avuto esito negativo a ottobre 2024.
Risulta parimenti incontestato, oltre che documentalmente provato, che da settembre 2023 il padre ha spontaneamente mantenuto la figlia con € 370,00 mensili medi, corrispondendoli direttamente a
(docc. 9 resistente). Per_1
Premesso che la decorrenza iniziale del contributo paterno, vincolato al principio della domanda, non può superare la data del deposito del ricorso (aprile 2024), consta documentalmente che la madre, operaia per circa € 1.700/1.800 mensili netti, durante i fine settimana vive con la figlia in locazione a Vobarno per € 155,00 mensili (canone del 2009), mentre durante la settimana sono entrambe CP_2
ospiti del novo compagno a Nozza di Vestone, ove la madre si reca per lavoro;
il Persona_2
padre, dipendente benzinaio per circa € 850,00 mensili medi, è titolare di due autoveicoli e due motoveicoli, sostiene € 420,00 locazione ove vive con la nuova compagna, da cui ha avuto un figlio il 3 novembre 2024. Per_3
Tanto premesso, appare congruo il contributo versato spontaneamente dal padre di € 370,00 mensili, tenuto conto, da un lato, alle esigenze correlate all'età di e della permanenza presso la madre, Per_1
che la mantiene pressoché totalmente in via diretta, e, dall'altro, dei redditi del padre che, sebbene accompagnati da documentazione scarsamente attendibile (l'importo delle buste paga in atti appare poco compatibile con le spese mensili sopra riportate e con l'importo spontaneamente versato), svolge un'occupazione limitatamente remunerativa e non risulta titolare di immobili o di ingente patrimonio.
L'ulteriore sopravvenienza consistita nella nascita del figlio, con le notorie ulteriori spese pro quota da sostenere, consente di disporre una parziale riduzione del contributo ad € 250,00 mensili, a decorrere da novembre 2024. Ferme le spese straordinarie come concordate in sede divorzile.
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il pagamento del contributo, ut supra stabilito, va posto in favore della resistente, in assenza di specifica domanda della figlia maggiorenne e considerato l'attuale persistere della convivenza di con la madre. Con la precisazione sin d'ora che, per le somme Per_1
finora spontaneamente corrisposte dal padre direttamente a a titolo di mantenimento ordinario, Per_1
la madre non ha titolo alcuno di ripetizione in sede esecutiva, per carenza di interesse.
La reciproca soccombenza di entrambe le parti sull'ammontare dell'assegno di mantenimento e del padre in punto di modalità di pagamento consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del
7.3.2023,
1. dichiara venute meno le disposizioni in punto di affido, collocazione e diritti di visita della figlia Per_1
2. a decorrere da aprile 2024, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno di € 370,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare Per_1
alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
a decorrere da novembre
2024, riduce il medesimo contributo ad € 250,00 mensili;
fermo il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4781/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ARCHETTI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BUTTURINI LUANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
[omissis]
pagina 1 di 4 Per parte resistente in via principale, accertato il raggiungimento della maggiore età della figlia e Persona_1 dell'autosufficienza economica della stessa:
a) revocare la disposizione di affido congiunto e collocamento paritario di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del 07.03.2023;
b) revocare la disposizione di mantenimento diretto in capo al sig. ; Controparte_1
c) respingere, siccome improcedibile e/o inammissibile, la domanda di collocazione prevalente della figlia presso la madre;
Per_1
d) respingere la domanda di mantenimento ordinario e straordinario della figlia con versamento a favore Per_1 della madre di assegno mensile quantificabile in € 400,00 o di qualsiasi altro importo il giudice riterrà di giustizia;
.
In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto d) proposta in via principale:
e) disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della figlia della Controparte_1 Per_1 somma non superiore ad € 150,00 mensili aggiornabili secondo Istat a titolo si spese ordinarie da versare direttamente a quest'ultima a decorrere dalla pronuncia e sino al completo raggiungimento dell'autonomia economica della stessa.
Con vittoria di spese e competenze.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18.4.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
della sentenza del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del 7.3.2023 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia Controparte_1
nata il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, pari diritti di visita di Per_1
ciascun genitore, mantenimento diretto a carico di ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo), domandando porsi a carico del padre la somma mensile di € 400,00.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo, in Controparte_1
subordine, porsi a proprio carico il contributo di € 150,00 mensili da versare direttamente alla figlia.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vanamente tentata la conciliazione all'udienza del 23.10.2024, all'udienza del 28.11.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, avendo compiuto la maggiore età il 8.6.2024, vengono ipso iure meno le Per_1
statuizioni divorzili regolanti l'affidamento, collocazione e diritti di visita della figlia allora minorenne.
pagina 2 di 4 Quanto al contributo al mantenimento, previsto in sede divorzile in via diretta in virtù del collocamento paritario, la statuizione risulta superata dalla pacifica circostanza della collocazione prevalente della figlia presso la madre durante la settimana, salvo qualche cena col padre.
Risulta altresì incontestata l'attuale non indipendenza economica della figlia, da poco maggiorenne ed alla ricerca di un lavoro, considerato che il periodo di prova presso un centro estetico ha avuto esito negativo a ottobre 2024.
Risulta parimenti incontestato, oltre che documentalmente provato, che da settembre 2023 il padre ha spontaneamente mantenuto la figlia con € 370,00 mensili medi, corrispondendoli direttamente a
(docc. 9 resistente). Per_1
Premesso che la decorrenza iniziale del contributo paterno, vincolato al principio della domanda, non può superare la data del deposito del ricorso (aprile 2024), consta documentalmente che la madre, operaia per circa € 1.700/1.800 mensili netti, durante i fine settimana vive con la figlia in locazione a Vobarno per € 155,00 mensili (canone del 2009), mentre durante la settimana sono entrambe CP_2
ospiti del novo compagno a Nozza di Vestone, ove la madre si reca per lavoro;
il Persona_2
padre, dipendente benzinaio per circa € 850,00 mensili medi, è titolare di due autoveicoli e due motoveicoli, sostiene € 420,00 locazione ove vive con la nuova compagna, da cui ha avuto un figlio il 3 novembre 2024. Per_3
Tanto premesso, appare congruo il contributo versato spontaneamente dal padre di € 370,00 mensili, tenuto conto, da un lato, alle esigenze correlate all'età di e della permanenza presso la madre, Per_1
che la mantiene pressoché totalmente in via diretta, e, dall'altro, dei redditi del padre che, sebbene accompagnati da documentazione scarsamente attendibile (l'importo delle buste paga in atti appare poco compatibile con le spese mensili sopra riportate e con l'importo spontaneamente versato), svolge un'occupazione limitatamente remunerativa e non risulta titolare di immobili o di ingente patrimonio.
L'ulteriore sopravvenienza consistita nella nascita del figlio, con le notorie ulteriori spese pro quota da sostenere, consente di disporre una parziale riduzione del contributo ad € 250,00 mensili, a decorrere da novembre 2024. Ferme le spese straordinarie come concordate in sede divorzile.
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il pagamento del contributo, ut supra stabilito, va posto in favore della resistente, in assenza di specifica domanda della figlia maggiorenne e considerato l'attuale persistere della convivenza di con la madre. Con la precisazione sin d'ora che, per le somme Per_1
finora spontaneamente corrisposte dal padre direttamente a a titolo di mantenimento ordinario, Per_1
la madre non ha titolo alcuno di ripetizione in sede esecutiva, per carenza di interesse.
La reciproca soccombenza di entrambe le parti sull'ammontare dell'assegno di mantenimento e del padre in punto di modalità di pagamento consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 535/2023 del
7.3.2023,
1. dichiara venute meno le disposizioni in punto di affido, collocazione e diritti di visita della figlia Per_1
2. a decorrere da aprile 2024, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno di € 370,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare Per_1
alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
a decorrere da novembre
2024, riduce il medesimo contributo ad € 250,00 mensili;
fermo il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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