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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.12.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 473/2024 R.G. sezione lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Paolo Pittureri
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
FR CI
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 1.3.2024 proponeva Parte_1 appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 445/2024 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in accoglimento delle domande avanzate da aveva Controparte_1 così provveduto:
“a) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro € 8.802,00 (di cui €
[...] Controparte_1
3.056.09 per TFR), per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la società convenuta al pagamento di metà delle spese Parte_1 processuali quantificati nella misura di euro 1.750,00 a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) compensa tra il ricorrente e la società convenuta la restante metà delle Parte_1 spese di lite”.
Si costituiva l'appellato e concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Invitate le parti ad una soluzione conciliativa, all'odierna udienza i difensori presenti in aula rappresentavano che le parti erano addivenute ad un bonario componimento della lite, come da verbale di conciliazione di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, chiedevano alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Alla luce della sopravvenuta conciliazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Napoli, 16.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.12.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 473/2024 R.G. sezione lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Paolo Pittureri
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
FR CI
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 1.3.2024 proponeva Parte_1 appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 445/2024 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in accoglimento delle domande avanzate da aveva Controparte_1 così provveduto:
“a) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro € 8.802,00 (di cui €
[...] Controparte_1
3.056.09 per TFR), per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la società convenuta al pagamento di metà delle spese Parte_1 processuali quantificati nella misura di euro 1.750,00 a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) compensa tra il ricorrente e la società convenuta la restante metà delle Parte_1 spese di lite”.
Si costituiva l'appellato e concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Invitate le parti ad una soluzione conciliativa, all'odierna udienza i difensori presenti in aula rappresentavano che le parti erano addivenute ad un bonario componimento della lite, come da verbale di conciliazione di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, chiedevano alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Alla luce della sopravvenuta conciliazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Napoli, 16.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone