Art. 38.
Le lettere b) e c) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituite dalle seguenti:
"b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza e' passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;
c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza, indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna e' divenuto esecutivo".
Le lettere b) e c) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituite dalle seguenti:
"b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza e' passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;
c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza, indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna e' divenuto esecutivo".