Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Firenze SEZIONE LAVORO così composta: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al NRG 91 del 2024, promossa da
Parte_1
e in proprio Parte_2
Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli appellanti nei confronti di
CP_1
Avv.ti Nicola Baronti e Cinzia Corti appellato e nei confronti di
Controparte_2
Contumace appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 305 del 2023, pubblicata il 30.8.2023. All'udienza del 13 febbraio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
La nonché in Parte_1 Parte_2 proprio, quale amministratore delegato della società, appellano la sentenza del Tribunale di Siena che, in accoglimento della domanda spiegata dall nei loro confronti, li dichiara – nelle loro rispettive CP_1 qualità – responsabili dell'infortunio mortale subito da in Persona_1
1
Per come risulta dalla sentenza appellata, al momento dell'infortunio mortale il si trovava in zona boschiva Loc. Porto in comune di Per_1
Castiglione del Lago, unitamente al collega , anche lui Controparte_2 dipendente de per compiere opere di abbattimento alberi di Parte_1 alto fusto e sramatura su di un terreno in affitto alla “Vivaistica Toscana di Margheriti Renzo”; assieme a loro c'erano altri due dipendenti della società “F.lli Paggetti srl”, che utilizzando macchine operatrici provvedevano alla pulizia dell'alveo di un fosso e all'accatastamento dei trochi e rami tagliati dagli altri due operai. Attorno alle ore 13:00, durante un ulteriore taglio di un albero, un pioppo abbattuto dal cadeva e la CP_2 parte finale della cima dell'albero (alto circa venti metri) colpiva il lla schiena. Nonostante i soccorsi tempestivi, l'uomo decedeva Per_1 per le gravi lesioni riportate.
Il Tribunale di Siena, dopo aver acquisito gli atti relativi ai procedimenti penali che hanno coinvolto le parti in causa (il ha patteggiato, la CP_2
stata condannata e pende appello), ha ritenuto dimostrata la Pt_2 responsabilità del datore di lavoro per non aver garantito la sicurezza delle operazioni di abbattimento mediante idonee distanze tra una pianta e l'altra, l'individuazione di zone di sicurezza ed una comunicazione adeguata tra gli operai addetti al taglio degli alberi.
Appellano, quindi, la e la contestando la Parte_1 Pt_2 sentenza di primo grado nel merito.
Sostengono, con il primo motivo, l'errore del primo giudice nel valutare l'efficacia extra-penale della sentenza di condanna e gli esiti dell'istruttoria espletata, dalla quale ha desunto la responsabilità degli odierni appellanti per l'infortunio mortale in questione, trattandosi di sentenza non passata in giudicato.
Secondo parte appellante: “gli atti e le dichiarazioni testimoniali contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. 2989/2017 R.G.N.R. – N. 636/2019 R.G.Dib. - celebrato presso il Tribunale di Perugia nei confronti
2 della sig.ra quale amministratore delegato della Parte_2
imputata per il reato di cui all'art. 589 c.p. Parte_1
(omicidio colposo), nonché la relativa sentenza (di condanna) n. 2470/22 emessa dalla dott.ssa Emma Avella in data 09.11.2022, non potevano essere utilizzati dal Giudice di prime cure ai fini del decidere. Le predetta sentenza è stata appellata in data 23.03.2023 (all. 2) e, pertanto, non è divenuta irrevocabile e nessuna delle parti in causa ha partecipato (ad esempio come parte civile) al suddetto procedimento. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'art. 654 c.p.p., è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale. In altre parole, gli atti contenuti nel fascicolo penale acquisito non hanno alcun valore probatorio, in assenza di contraddittorio tra le parti in causa”.
Con i successivi motivi di appello, gli appellanti contestano la valutazione che il Tribunale ha operato per quanto riguarda il materiale istruttorio, tenuto conto del relativo onere della prova, relativamente alla dinamica dell'incidente ed alla responsabilità del datore di lavoro.
In questo senso evidenziano la mancanza di una prova certa circa lo svolgimento del fatto e, di conseguenza, sul nesso di causalità tra la condotta attribuita al datore di lavoro e la morte del Per_1
Sostengono che: “Dagli incartamenti processuali risulta, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, l'inesistenza della prova circa la dinamica dell'infortunio mortale occorso al sig. Persona_1
Infatti, nessuno dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale penale risulta aver assistito personalmente all'incidente mortale (nemmeno il ). Controparte_2
Non esiste la prova nel procedimento penale e, tanto meno, nella causa civile, di come si siano svolti realmente i fatti. Non esiste la prova, in termini di nesso di causalità, che il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte della avrebbe Controparte_3 scongiurato il verificarsi dell'evento tragico.
3 Non esiste la prova che anche qualora la vesse previsto Controparte_3
i rischi legati al lavoro specifico (taglio alberi) all'interno del documento di valutazione aziendale, il sig. non sarebbe deceduto”. Per_1
Sostengono, quindi, che l'infortunio mortale sarebbe avvento per caso fortuito (ravvisato in un improvviso colpo di vento che avrebbe deviato la traiettoria di caduta dell'albero) e comunque per una condotta abnorme del dipendente il quale si sarebbe trovato nella zona di rischio, ossia quella di caduta dell'albero, violando le più comuni nozioni di prudenza.
L' si è costituito in questo giudizio d'appello chiedendo il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
è rimasto contumace, come già in primo grado in primo Controparte_2 grado.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato.
Premesso che la pretesa dell' non è oggetto di contestazione dal CP_1 punto di vista del quantum debeatur, la causa riguarda sostanzialmente due aspetti:
1) In punto di diritto, l'utilizzabilità delle prove raccolte in sede penale nel presente giudizio di lavoro,
2) In punto di fatto, la sussistenza di una prova certa in ordine allo svolgimento dell'evento ed alla responsabilità del datore di lavoro.
Orbene, quanto al primo aspetto, è bene precisare che non è pertinente il riferimento al tema della vincolatività del giudicato penale nel giudizio civile in quanto la sentenza di primo grado appellata non si basa e non presuppone tale efficacia.
Il tema, piuttosto, è quello della utilizzabilità nel giudizio civile del materiale istruttorio che è stato raccolto in sede penale.
Sul punto, la giurisprudenza della S.C. (cfr Cass. 1450 del 2017), anche nel caso di sentenza penale di assoluzione, è consolidata nel ritenere che: “In 4 materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente”.
Nella motivazione, la S.C. chiarisce che: “Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Cass n 5009/2009,n. 20724/2013) Deve darsi , pertanto, continuità a detto principio ribadendo che il giudice civile in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente”.
In applicazione di questi principi, il primo motivo d'appello risulta infondato. Il Tribunale, infatti, non presuppone alcun effetto vincolante del giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro. Il primo Giudice, piuttosto, ha tratto elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede,
5 sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente. La S.C. precisa che questa valenza probatoria sussiste anche in caso di sentenza di assoluzione (mentre, nel caso in esame, siamo in presenza di una condanna, sia pur non definitiva) e che essa può essere posta anche ad esclusiva base del convincimento del Giudice.
Si deve quindi valutare il secondo aspetto, ossia la sussistenza di una prova certa in ordine allo svolgimento dell'evento ed alla responsabilità del datore di lavoro.
Orbene, secondo la Corte, anche sotto questo profilo la sentenza appellata deve essere confermata.
In primo luogo, la responsabilità del datore di lavoro emerge chiaramente dal fatto che il DVR non prevedesse nulla per quanto riguarda le operazioni di taglio degli alberi (circostanza pacifica).
In secondo luogo, risulta evidente che, quel giorno, non era stata adottata nessuna misura particolare a tutela dei lavoratori impegnati nell'abbattimento degli alberi.
Il (che ha patteggiato in sede penale ed è sempre stato contumace CP_2 in sede civile) è stato sentito sia dagli ispettori che dal Tribunale Penale. Ha riferito che quel giorno stava lavorando in coppia con il il Per_1 CP_2 tagliava gli alberi, il puliva le piante. Ha riferito che il si Per_1 Per_1 trovava ad una distanza di 20 – 30 metri ma che non era stata individuata con chiarezza una zona di sicurezza (tipo 50 mt, dipende dall'altezza dell'albero che si taglia, ovviamente): “I due, del resto, non avevano concordato nemmeno una distanza di sicurezza (cfr. pag. 8 del verbale stenotipico del 15.10.2021, “non c'era una distanza (...) si sapeva che se io ero qui lui doveva stare che ne so 50... non c'era proprio un coso '')” così nella sentenza di primo grado.
Nella sentenza resa dal GIP di Perugia (n.282 del 2018) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è appurato che quel giorno era stata omessa la valutazione preventiva della direzione corretta, dello spazio libero per la caduta
6 dell'albero e la distanza della zona di taglio da quello ove operava il
Per_1
La responsabilità del datore di lavoro, dunque, deve essere affermata anche ai sensi del terzo comma dell'art.10 DPR 1124/1965 dopo la sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 10, terzo comma, cit. nella parte in cui limitava la responsabilità civile del datore di lavoro, derivante da reato, alla sola ipotesi in cui questo fosse stato commesso dagli incaricati o dai preposti alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, e non anche dagli altri dipendenti. La responsabilità civile indiretta del datore di lavoro si estende, quindi, a tutti gli infortuni derivanti da fatti costituenti reato commessi indistintamente da chiunque dei suoi dipendenti, del cui operato egli debba rispondere secondo le norme del codice civile.
Dal verbale della ASL Umbria 1 emerge che al momento dell'infortunio fatale, il i trovava a circa 20 metri dal il quale era impegnato Per_1 CP_2 ad abbattere un pioppo di circa 25 metri. Già questo dimostra che la distanza tra i due non poteva in alcun modo essere considerata sicura.
Il , inoltre, si trovava ai margini di un fosso e, secondo gli ispettori CP_2 della ASL, aveva la visuale coperta.
Non era previsto l'uso di auricolari o peculiari sistemi di comunicazione;
al momento della caduta del tronco il avvertiva con la voce. Però CP_2
c'erano in uso un escavatore ed una motosega per cui c'era molto rumore.
Secondo il citato verbale della ASL umbra, “la modalità di avvertimento per gli operatori che si trovino in una zona di pericolo, utilizzata dal sig.
(“ho urlato”) risulta insufficiente in quanto durante i lavori Controparte_2 forestali è presente il rumore delle moteseghe e delle macchine e gli addetti indossano dispositivi otoprotettori dell'udito”.
Non era nemmeno presente la segnaletica atta a circoscrivere l'area di pericolo.
7 Il aveva fatto la “zeppa” sul tronco per indirizzarne la caduta ma CP_2 quell'albero fatale è caduto in una direzione diversa da quella prevista. Questo è avvenuto, forse, per un colpo di vento.
Sotto questo aspetto non emerge, secondo la Corte, alcun profilo che possa integrare il caso fortuito perché, quando si lavora in una foresta, la presenza del vento ed i suoi possibili cambiamenti di direzione devono certamente essere considerati prevedibili. È noto, infatti, che il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (Cass. ord. 35492 del 2022). Nello specifico, secondo la S.C. (Cass. 2482 del 2018) gli eventi atmosferici integrano l'ipotesi di caso fortuito solo quando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, circostanze neppure dedotte nel caso in esame.
Tanto meno emerge un comportamento abnorme del per il fatto Per_1 che si trovava all'interno di una zona di rischio. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. 4980 del 2023). Nel caso in esame emerge, invece, un rischio proprio e specifico dell'attività svolta che il datore di lavoro doveva prevedere e prevenire. È pacifico che quel giorno non vi fossero altri incaricati o responsabili della ditta a controllare i lavori.
Emergono quindi chiari elementi di responsabilità a carico degli odierni appellanti in ordine alla mancata utilizzazione degli strumenti e delle misure di sicurezza resi necessari dall'attività concreta da individuarsi,
8 quantomeno, nella fissazione di una zona adeguata di sicurezza e nella adozione di idonei sistemi di comunicazione tra gli operai.
In conclusione, ritiene la Corte pienamente da confermare la decisione del primo giudice che ha correttamente valutato in punto di diritto la questione dell'utilizzabilità delle prove acquisite nel processo penale e, in punto di fatto, l'istruttoria ivi svolta.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014 (valore della causa, media complessità), come in dispositivo.
Nulla per quanto riguarda il che non ha partecipato a questo grado CP_2
d'appello.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 305 del 2023, pubblicata il 30.8.2023. Condanna gli appellanti a rifondere all' le spese del secondo grado CP_1 che liquida in € 7.120,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese per quanto riguarda . Controparte_2
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 13 febbraio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
9