CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Greazar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anagni - Via Vittorio Emanuele,187 03012 Anagni FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220020818690000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di
Anagni, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 047 2022 0020818690 000, notificata mediante ritiro dalla Casa Comunale di Anagni
(FR) in data 30.07.2024, su ruolo iscritto dal Comune di Anagni, avente ad oggetto IMU anno 2013, 2014 e
2015, oltre sanzioni ed interessi.
A motivo del gravame deduceva che i tributi, soggetti a prescrizione quinquennale, erano estinti per prescrizione.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Anagni deducendo che la cartella era stata preceduta da rituali avvisi di accertamento, regolarmente notificati nei termini e con tempistica tale da escludere il maturarsi della prescrizione.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
La notifica della cartella di pagamento si è perfezionata il 29 luglio 2024, data del ritiro dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale.
Dunque, il termine per la notifica del ricorso scadeva il 28.10.2024. Ma tale notifica, a mezzo PEC, è solo del giorno successivo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto tardivo. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Greazar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anagni - Via Vittorio Emanuele,187 03012 Anagni FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220020818690000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di
Anagni, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 047 2022 0020818690 000, notificata mediante ritiro dalla Casa Comunale di Anagni
(FR) in data 30.07.2024, su ruolo iscritto dal Comune di Anagni, avente ad oggetto IMU anno 2013, 2014 e
2015, oltre sanzioni ed interessi.
A motivo del gravame deduceva che i tributi, soggetti a prescrizione quinquennale, erano estinti per prescrizione.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Anagni deducendo che la cartella era stata preceduta da rituali avvisi di accertamento, regolarmente notificati nei termini e con tempistica tale da escludere il maturarsi della prescrizione.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
La notifica della cartella di pagamento si è perfezionata il 29 luglio 2024, data del ritiro dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale.
Dunque, il termine per la notifica del ricorso scadeva il 28.10.2024. Ma tale notifica, a mezzo PEC, è solo del giorno successivo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto tardivo. Spese compensate.