Articolo 5 della Legge 10 giugno 1982, n. 361
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 giugno 1982
Art. 5.
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da assistere prioritariamente, tenuto conto delle iniziative ritenute piu' conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta alle mutate esigenze dei traffici marittimi, con particolare riferimento alle unita' di elevato livello tecnologico o a quelle rispondenti ad esigenze di politica energetica e di sviluppo dei traffici di cabotaggio e mediterranei.
Entrata in vigore il 18 giugno 1982