Articolo 14 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 marzo 1953
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Versione
24 aprile 1958
Art. 14. ((La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.
La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.
Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato))
Entrata in vigore il 24 aprile 1958
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