Articolo 2 della Legge 3 aprile 1958, n. 469
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 maggio 1958
Art. 2.
Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:
1) la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa;
2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita al lavoro;
3) i genitori conviventi ed a carico;
4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 11 maggio 1958