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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Cananiello Fabrizio e Maria Parte_1
NI SP, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente Persona_1 chiarito che è affetta dal descritto complesso patologico: “Deficit Parte_1 della deambulazione con instabilità posturale in soggetto con idrocefalo normoteso e artrosi polidistrettuale. • Diabete mellito tipo 2. • Ipertensione arteriosa.”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Tali patologie, complessivamente valutate, rendono la Sig.ra “Invalida Ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e portatore di handicap comma 1 art.
3. La decorrenza può essere fatta risalire al 13.05.2025 data in cui è stato richiesto l'intervento del 118, condotta poi al PS di Tricase dove ha eseguito una consulenza neurologica che certificava
“deambulazione non autonoma” seguito, a breve, da un periodo riabilitativo presso la Casa di Cura Riabilitativa Euroitalia”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 25.10.2024, da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 13.5.2024; rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 26 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Cananiello Fabrizio e Maria Parte_1
NI SP, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente Persona_1 chiarito che è affetta dal descritto complesso patologico: “Deficit Parte_1 della deambulazione con instabilità posturale in soggetto con idrocefalo normoteso e artrosi polidistrettuale. • Diabete mellito tipo 2. • Ipertensione arteriosa.”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Tali patologie, complessivamente valutate, rendono la Sig.ra “Invalida Ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e portatore di handicap comma 1 art.
3. La decorrenza può essere fatta risalire al 13.05.2025 data in cui è stato richiesto l'intervento del 118, condotta poi al PS di Tricase dove ha eseguito una consulenza neurologica che certificava
“deambulazione non autonoma” seguito, a breve, da un periodo riabilitativo presso la Casa di Cura Riabilitativa Euroitalia”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 25.10.2024, da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 13.5.2024; rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 26 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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