Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avvocato Anna Casareale, ricorrenti;
e in persona del rappresentante Controparte_1 legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi, resistente;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.12.2023, i ricorrenti di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con qualifica di macchinista (il dall'1.10.1982 all'1.11.2020, il dal 5.10.1984 Pt_1 Pt_2 all'1.10.2019, il dall'1.12.1977 all'1.2.2020) percependo con carattere di abitualità Pt_3
(quali elementi facenti parte della normale retribuzione intrinsecamente connessi all'esecuzione delle proprie mansioni) l'indennità di diaria e trasferta, l'indennità fuori nastro, l'indennità aggiuntiva, l'indennità di guida agente unico e agente doppio, l'indennità di disponibilità; dolendosi del fatto che le suddette indennità sono state escluse, in maniera assertivamente illegittima, dalla base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie, facendo leva sui principi espressi da CGUE 15 settembre 2011, causa C-155/10 e altri, ha chiesto che il giudice del lavoro adito: Per_1
1) Accerti e dichiari, per tutte le motivazioni sovraestese che si abbiano qui per riportate, previa - ove necessario - disapplicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea del 04 novembre 2003 n. 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 2011 e del 2014 summenzionate, il diritto dei ricorrenti alla inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi, -calcolati sulla media dell' anno precedente - maturati a titolo di: indennità di diaria e trasferta, indennità fuori nastro, indennità aggiuntiva, indennità di guida Agente unico e Agente doppio, indennità di disponibilità; B) Condanni, per l'effetto, la - in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore- con sede legale in Bari alla Via Amendola 106/D, a corrispondere in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, un importo pari alla differenza tra quanto liquidato e quanto invece avrebbero dovuto percepire, computando nella base di calcolo della retribuzione feriale gli emolumenti di cui al punto che precede a far data da luglio 2007 e sino alla data di collocamento in quiescenza, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della Società convenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
per il resto ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie in relazione ai molteplici profili sviscerati nella memoria di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
E' in primo luogo da disattendere l'eccezione di giudicato esterno proposta dalla parte resistente in relazione alla domanda giudiziale proposta da . Parte_3
Preliminarmente, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta specificatamente risulta come lo stesso avesse proposto ricorso giudiziale innanzi al Pt_3 giudice amministrativo, al fine di conseguire la declaratoria del diritto alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per le ferie godute a far data dal 1989, “i compensi percepiti per il lavoro straordinario, feriale, festivo e notturno, l'indennità di presenza, indennità di turno, indennità di pernottazione, indennità di diaria, indennità di condotta, indennità di scorta, indennità giornaliera aggiuntiva” nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di e che il suddetto ricorso sia stato poi definitivamente Controparte_1 rigettato con la pronuncia del Tar Puglia Lecce citata in premessa, passata in giudicato come da certificazione in atti. Tanto premesso, è bene rammentare che “Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (quindi, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta “efficacia panprocessuale”) negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e
“coperte” dal giudicato. (Cass. Sez. Un. 16462/06). Né può, in relazione a quanto sin qui evidenziato, rilevare la circostanza che nel ricorso introduttivo del presente giudizio fosse stata domandata l'inclusione nella suddetta base di calcolo di ulteriori indennità, percepite sulla scorta di accordi negoziali diversi rispetto a quelli specificatamente richiamati nel contenzioso innanzi al giudice amministrativo, ma, comunque, ad esso preesistenti. E' infatti noto che, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, come da ultimo affermato da Cass., n.16 del 03.01.2020, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr. in termini Cass. n. 6041/2000; Cass. n. 10280/2000; vds. altresì Cass. Civ. Sez. un. n. 23726/07: “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”; nonché altrettanto condivisibilmente vds. Cass. Civ. n. 28719/08, secondo cui “in tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile")”. A ciò occorre, poi, sotto altro profilo, aggiungere che l'ampia portata preclusiva del giudicato, oltre a coprire, secondo formula omnicomprensiva, il dedotto ed il deducibile, in relazione ai rapporti di durata - come quello di lavoro che viene in rilievo - si espande all'intero rapporto giuridico e non solo gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. Secondo consolidati principi, infatti, nelle situazioni giuridiche di durata che caratterizzano il rapporto lavorativo, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento, onde il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro e, pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla nuova decisione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo posteriore alla sua emanazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3230/2001; 4304/2001; 4173/2001; 5448/2001), con l'unico limite - che qui non vi è modo di ravvisare - di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16959/2003; 15931/2004). Cionondimeno, deve, tuttavia, rilevarsi come il ricorso in esame si basi su presupposti normativi (segnatamente, art. 7, co. 1, della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003) che sono sopravvenuti al passaggio in giudicato della precedente sentenza resa inter partes in data 1.4.2003, da far risalire, appunto, al 3.11.2003 (ciò considerando il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello e l'ulteriore periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969). In relazione a quanto precede, deve, pertanto, farsi applicazione, in termini sfavorevoli all'accoglimento della eccezione di parte resistente, del precitato orientamento ermeneutico alla stregua del quale l'esistenza di un giudicato esterno è sì opponibile anche in relazione ad un rapporto di durata (caratterizzato, come nel caso di specie, da distinte - ancorché similari - posizioni creditorie e debitorie), ma, comunque, fatte salve le sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (sulla base del principio “rebus sic stantibus”: cfr. Cass. Lav. 11 novembre 2003 n. 16959, Cass. Sez. III, 18 luglio 2002 n. 10420 e Cass. Lav. 17 agosto 2018 n. 20765); ciò con la precisazione che per “sopravvenienze di diritto” devono intendersi (come nella specie) le norme intervenute successivamente alla formazione del giudicato, non anche eventuali diverse interpretazioni dello stesso quadro normativo e fattuale in relazione al quale si era formato il giudicato (vds. Cass. Sez. III, 18 luglio 2002 n. 10420).
Tanto permesso, come recentemente affermato in maniera condivisibile da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2024, n. 13932:
“… la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_1 Parte_4
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c.
. Per_2
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). … 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”. Come ancora affermato da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2024, n. 13932:
“24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten EI cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten EI cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). … 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”.
In tale prospettiva, il giudice di merito è, quindi, chiamato a: “una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita”; a verificare “che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali”; ad accertare “la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile”. In altri termini, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dai ricorrenti costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della relativa percezione.
Tanto premesso, nella controversia in esame, vengono in rilievo le seguenti indennità:
- Diarie e trasferte (ex artt.. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976), che sono correlate all' espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso rimesse e depositi diversi da quelli di appartenenza.
- Indennità di fuori nastro, intendendosi per tale l'indennità corrisposta al personale impegnato in turni per le prestazioni eccedenti l'undicesima ora (prevista dagli accordi del 03.02.1998, 09.06.1998).
- Indennità aggiuntiva prevista dal punto 3-B) dell'accordo 07.07.1997. Tale indennità, per le qualifiche di Agente di movimento e Conducente di linea, alla stregua del punto 5. 3 a- dell'accordo del 03.02.1998, “è computata per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti”.
- Indennità di Guida Agente Unico e Agente doppio di cui all' accordo 03.02.1998;
- Indennità di disponibilità di cui all'Accordo del 09.06.1988, prevista per il personale di macchina impiegato in attività di manovra a disponibilità.
A fronte di quanto precede, tenuto conto che le parti ricorrenti non hanno specificatamente contestato l'allegazione difensiva di parte resistente (omettendo, in particolare, di individuare e eventualmente indicare le singole buste paga contenenti in dati utili a contrastare l'assunto di controparte) secondo cui i ricorrenti non hanno mai percepito la c.d. indennità aggiuntiva, occorre in primo luogo rilevare come le pretese attoree volte ad includere il suddetto emolumento nella base di calcolo della retribuzione spettante nei periodi di ferie non possono, per ciò solo, che essere disattese. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle Indennità di Guida Agente Unico e Agente doppio di cui all'accordo 03.02.1998. Sotto tale profilo, è, infatti da rimarcare come le suddette voci retributive (sulla scorta delle previsioni del verbale di Riunione siglato dalle OO.SS. in data 19.11.2009 e del richiamo al punto 3B dell'accordo del 7 luglio 1997, contenuto nello stesso verbale del 3.2.1998) rientrino nella sfera delle indennità di produttività e non risultino, pertanto
“intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte. La produttività, infatti, costituisce esclusivamente un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività subordinata, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione, ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa, difettando, così, il nesso intrinseco tra elemento retributivo e indennità.
Per quanto riguarda le (ulteriori) indennità da riconoscersi e includersi nella retribuzione prevista per il periodo feriale, ritiene questo di giudice di fare riferimento a quanto già, in maniera del tutto convincente, evidenziato nell'ambito di speculare vicenda litigiosa dal Tribunale di Bari (vds. sentenza n. 865/2024, est. Dott.ssa Traversa, qui da intendersi integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), secondo cui:
“… con riferimento all'indennità di fuori nastro, disciplinata dall'accordo aziendale del 01.08.1997, è disposto che “si conferma il nastro di 10 ore per tutti i settori considerati…per l'eventuale supero nastro, che non dovrà superare le 13 ore, si prevede una rivalutazione dell'indennità relativa nella misura di £ 1.500 per la 1° ora, di 2.500 per la seconda ora e di £ 4.000,00 per la terza ora”, caratterizzata anch'essa dalla continuità percettiva. L'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000, ha regolamentato l'istituto della “disponibilità” con riferimento ai turni di servizio del personale di macchina, consentendo una maggiore flessibilità rispetto all'orario di inizio e fine servizio ed un'articolazione del turno più snella rispetto alle esigenze aziendali in ingresso e/o uscita. Essa, dunque, va inclusa nella retribuzione prevista per il periodo feriale in quanto percepita continuativamente. In merito a trasferta e diaria, di cui agli artt. 20/A e 21/A del C.C.N.L. del 23.07.1976, esse spettano al personale di macchina per servizio fuori residenza, rappresentando una peculiare ed abituale forma di collaborazione richiesta e compensata in modo non occasionale, anche se l'importo delle suddette non sempre risulta essere strettamente costante (cfr. Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 4364 del 10.12.2019). In merito al quantum relativo all'indennità di trasferta e diaria, si accoglie l'eccezione della resistente circa la natura mista di tale accessorio. Come è noto,
“l'indagine volta ad accertare la natura dell'emolumento, ed a distinguerne le quote aventi l'uno o l'altro di detti caratteri, deve essere svolta caso per caso, attraverso la ricostruzione della volontà contrattuale, e, solo quando l'utilizzazione di tale mezzo sia rimasta infruttuosa, è al giudice del merito consentito di ricorrere al criterio (succedaneo) dell'equità e, in tale ambito, ai criteri dettati, in materia previdenziale, dal D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 27 (che assoggettava a contribuzione il 40% della diaria), ovvero dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 (che esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione), ovvero, in materia fiscale e contributiva, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, art. 48 (che, nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3, comma 1, fissa la somma oltre la quale l'indennità non si considera rimborso delle spese)” (cfr. Cass. Civ., 6 giugno 1998, n. 5592; 19 marzo 1991, n. 2893; 13 gennaio 1989, n. 121). Orbene, ai fini di quanto rileva nella presente controversia, è bene premettere un breve riferimento alla disciplina contenuta nella contrattazione collettiva. L'art. 20 C.C.N.L. del 1976 stabilisce che “ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e di pernottazione”, per residenza intendendosi la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene. Nel settore ferroviario, l'indennità di diaria è corrisposta per intero quando l'assenza dalla residenza supera le 7 ore;
in misura parziale se l'assenza supera le 4 ore, ma non le 7. Ora, è proprio con riferimento a siffatte previsioni che è stato affermato che l'indennità abbia carattere misto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 30 dicembre 2009, n. 27826), in parte retributivo ed in parte risarcitorio (di rimborso spese), convalidandosi in sede di legittimità l'interpretazione del giudice di merito che era pervenuto a siffatta conclusione sulla scorta dell'attribuzione dell'indennità soltanto in correlazione ad una certa durata della trasferta (minimo quattro ore); del superamento del limite minimo anche cumulando periodi inferiori di assenza dalla sede (e, quindi, prescindendo dalla necessità di sostenere spese); del riconoscimento dell'indennità in una certa misura, anche nel caso di "pernottazione" in dormitorio posto a disposizione dall'azienda. In effetti, sviluppando siffatte argomentazioni, che vi sia una componente risarcitoria è dimostrato dalla circostanza che: a) la corresponsione avviene anche quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano all'agente, “senza spese a suo carico”, di raggiungere la propria residenza;
b) non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrate “sempreché la azienda provveda a trasportarli a proprie spese”. Parallelamente, il carattere retributivo discende da ciò che la somma dovuta dal lavoratore è calcolata in una percentuale sulla quota giornaliera della retribuzione normale, cosicché ben può inferirsi che ne condivida la natura. Ora, tali osservazioni non possono che riguardare anche il caso di specie, data la perfetta corrispondenza della fattispecie e l'assenza di profili che ne giustifichino una differenziazione. Per quel che concerne l'odierno ricorrente (e ciò vale anche nell'ambito della presente controversia), infatti, se è vero che, dalle buste paga versate in atti e, in particolare, dalle percentuali annesse alle varie voci di “trasferta”, si evince come la corresponsione in favore del lavoratore abbia trovato, quale l'art. 21 del C.C.N.L. del 1976, è altrettanto vero che tale norma costituisce una mera esplicazione di quanto già previsto all'art. 20. Infatti, le medesime considerazioni relative all'indennità di trasferta, in generale, non possono che riflettersi anche sull'indennità di diaria in misura ridotta, per cui è causa. In base all'art. 21, infatti, “il personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestare servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad una indennità di diaria ridotta. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale: - per periodi superiori alle 10 ore continuative: 24%; - per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative: 9%. La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante, anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rimanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore ininterrotte. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale: - per periodi di assenza non continuativa superiore alle 14 ore: 24%; - per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore, ma non alle 14: 13%. Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5, compete l'indennità di pernottazione nelle misure previste al punto 11 dell'art. 20”. È poi stabilito che “quando l'agente si assenta dalla propria residenza più volte in uno stesso periodo di 24 ore, le durate delle assenze si cumulano, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione”. Orbene, dalla lettura delle predette disposizioni, si evincono con chiarezza i medesimi elementi già valorizzati dalla giurisprudenza a sostegno della tesi della natura mista. In primo luogo, anche per l'indennità di diaria ridotta la corresponsione opera solo al di sopra di un certo monte di ore. Anche agli effetti dell'art. 21 C.C.N.L., poi, si cumulano i periodi non continuativi, cosicché pare prescindersi alle spese, in favore della compensazione del disagio patito dal lavoratore. Infine, anche nel caso del macchinista viaggiante, la pernottazione viene corrisposta in misura nettamente inferiore se c'è già disponibilità del dormitorio, poiché non vi sono spese rilevanti da dover affrontate per trascorrere le ore notturne. Le deduzioni difensive della resistente devono, in definitiva, condividersi e ben può, pertanto, pervenirsi all'affermazione della natura mista dell'indennità in discussione. Quanto, poi, alla determinazione delle quote di rispettiva incidenza, anche in questa sede deve prendersi atto che l'interazione delle due componenti è tanta e tale da non consentire un'esatta demarcazione sulla base delle mere clausole del contratto collettivo. Si è già detto, infatti, che la natura retributiva e quella risarcitoria appaiono andare di pari passo poiché gli indici sintomatici della ricorrenza dell'una e dell'altra rendono impossibile un'esatta definizione. Si giustifica, allora, il ricorso all'equità ammesso dalla giurisprudenza e, anche tenuto conto della sostanziale equivalenza delle due anime dell'indennità, il punto di riferimento maggiormente solido appare essere costituito dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, che, come detto, esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione. Dunque, dal calcolo finale operato in merito all'indennità di trasferta e diaria, dovranno essere espunte le somme non dovute, pari al 50% dell'ammontare delle singole poste.
In ragione di tutto quanto sin qui evidenziato è, quindi, da ritenere che le indennità di fuori nastro, disponibilità, diarie e trasferte (al 50%) siano intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate ai ricorrenti, al loro stato e alla qualifica professionale rivestita e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal loro espletamento. Inoltre, dall'analisi dei prospetti paga versati in atti, emerge che tali emolumenti siano stati percepiti dai ricorrenti con continuità e in modo non occasionale, non possedendo, dunque, carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale- quantitativo;
sicché essi sono da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, in quanto legati intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti in relazione alle voci retributive sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con l'ulteriore triplice puntualizzazione che il periodo minimo di ferie annuali, cui riferire e limitare il ricalcolo che viene in rilievo, è, nel caso, pari a n. 26 giorni lavorativi, avendo i ricorrenti - al 2007 - un'anzianità di servizio superiore a venti anni;
che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini dello stesso calcolo è da computarsi sulla base di un periodo medio “rappresentativo”, individuabile, in coerenza con le allegazioni attoree, nell'anno precedente a quello di fruizione delle ferie;
che la domanda proposta dal ricorrente può essere accolta Pt_2 limitatamente all'arco temporale luglio 2007-dicembre 2016. A tale ultimo riguardo, occorre, infatti, evidenziare come la mancata produzione in giudizio delle buste paga di detto ultimo lavoratore per l'arco temporale gennaio 2016- ottobre 2019 (con la conseguente decadenza sul punto maturata, trattandosi di documenti volti a suffragare i fatti a fondamento della domanda), non possa che rendere sguarnita di prova la parte della domanda del riferita agli anni 2017-2019, ingenerando Pt_2
l'impossibilità di verificare nell'an, prima ancora che nel quantum, l'effettiva percezione delle indennità nell'anno precedente a quello di godimento delle ferie, in termini eventualmente utili a far emergere la valenza dissuasiva della (anch'essa eventuale) mancata erogazione dei compensi.
È, infine, da ritenere infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi sollevata dalla resistente, dovendosi, a tale riguardo, escludere che il relativo termine decorra durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro dedotti in lite. In particolare, come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav., 6.9.2022, n. 26246, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. In relazione al testo dell'art. 18, l. n. 300/1970 attualmente vigente, a differenza di quello originario, il prestatore di lavoro, infatti, si trova nel corso del rapporto in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (Cassazione civile, sez. lav., 25.10.2022, n. 31508). È, pertanto, ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro (vds. altresì Cassazione civile, sez. lav., 27.6.2024, n.17805 e gli ulteriori successivi arresti ivi richiamati, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., tra cui: Cass. n. 29831/2022, nn. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023, n. 6773/2024, n. 6880/2024, n. 6903/2024). In altri termini, avendo i ricorrenti limitato la domanda all'arco temporale posteriore al mese di luglio 2007 e dovendosi individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di cessazione dei singoli rapporti, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore, è, giocoforza, da escludere che possa nel caso ricorrere la suddetta causa estintiva. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento nei limiti sopra riassunti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente, nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulla domanda proposta da , Parte_1
e , con ricorso depositato in data 20.12.2023, nei Parte_2 Parte_3 confronti di così provvede: accoglie Controparte_1 la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto: dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire - quanto a e per i periodi di ferie usufruiti da luglio 2007 sino al Pt_1 Pt_3 collocamento in quiescenza, quanto a per i periodi di ferie usufruiti da luglio 2007 Pt_2 sino a dicembre 2016 - una retribuzione inclusiva di indennità di disponibilità, indennità fuori nastro, trasferte e diarie al 50%; condanna Controparte_1 al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative differenze
[...] retributive maturate per i predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo;
condanna
[...] al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_1 delle parti ricorrenti, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.520,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge Lecce, 12 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma