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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3466/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di essere inserita nella II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze della provincia di Firenze, per la classe di concorso AB24, allega che l'amministrazione nella procedura per il conferimento di posti di supplenza pagina 1 di 8 annuale, dal secondo turno, l'avrebbe pretermessa quale rinunciante, in maniera illegittima.
II. Chiedeva nel merito l'attribuzione dell'incarico, di «ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Firenze per la classe di concorso “AB24”; - CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_2
del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.600,14, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia».
III. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il Controparte_3
, contestando la domanda della ricorrente, eccependo in via preliminare la
[...]
necessità di integrare il contraddittorio con gli iscritti in graduatoria.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte.
1. In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
È vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del
13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici
pagina 2 di 8 della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali», ma nel caso di specie l'ipotesi è quella delle graduatorie provinciali e rientra nel generale orientamento sopra indicato (cfr., Cassazione civile sez. un.,
19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie
e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria»).
Sempre in via preliminare, considerando che la domanda della ricorrente è soltanto di tipo risarcitorio, senza alcun riconoscimento di punteggio (anche per le eventuali annualità scolastiche successive), non vi sono ragioni per integrare il contraddittorio, considerando che nessun effetto pregiudizievole potrebbe spiegarsi nei confronti di soggetti diversi dalle parti del presente giudizio.
pagina 3 di 8 2. Nel merito, con riferimento alle supplenze, dal 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre alle graduatorie di istituto che vengono utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi (oltre ovviamente per l'assegnazione delle supplenze annuali in caso di esaurimento delle GPS). Per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione delle supplenze è realizzato dall'ordinanza ministeriale n.
112 del 6.5.22.
Dunque, il docente che aspira ad una supplenza annuale, o fino al termine delle attività scolastiche deve presentare apposita domanda e indicare un numero massimo di 150 opzioni preferenziali (specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto) e sarà convocato solo per gli eventuali posti che si rendessero disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate.
La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo redatto e gestito dal stesso («Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1
aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente»).
Successivamente, l'Amministrazione scolastica, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria e in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda offrendo i posti disponibili e la relativa supplenza.
Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo e CP_1 assegnando il posto relativo ad un docente collocato in posizione inferiore nella pagina 4 di 8 graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
Ancora, laddove residuassero altre sedi dopo il primo turno, il dovrà CP_1
farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre e assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi
3. Come evidenziato dalla parte ricorrente, il programma informatico redatto dal CP_4
che gestisce le convocazioni, dopo il primo turno di convocazioni, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta nel primo turno, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato la ricorrente, pur collocata in posizione superiore nella GPS, sulla base del fatto che non aveva ancora ricevuto nella precedente convocazione alcuna proposta in quanto, in quella sede non vi erano posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.
In effetti, ogni anno di supplenza svolto in una specifica classe di concorso/materia conferisce al candidato, oltre che ovviamente il diritto a lavorare e percepire la retribuzione per l'anno scolastico in questione, anche 12 punti nella GPS dall'anno scolastico successivo, relativa a quella classe di concorso/materia.
Risultando documentata la regolare presentazione delle domande, nonché dell'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata, non vi è dubbio che il rispetto della normativa avrebbe comportato l'assegnazione alla ricorrente di una delle supplenze richieste, considerando che la stessa è stata sopravanzata da docenti che avevano un punteggio inferiore al suo, senza titoli di riserva o di preferenza (cfr., doc. 3, 4 e 5, fasc. ricorrente).
pagina 5 di 8 Sotto questo aspetto e in assenza di qualsivoglia allegazione in senso contrario della parte resistente, appare evidente, allora, il danno subito dalla ricorrente.
4. Nel caso di specie, pur tenendo conto della giurisprudenza amministrativa circa lo scorrimento delle graduatorie in ambito scolastico (cfr., Consiglio di Stato sez. III,
17/02/2023, n.663 :«È legittimo il provvedimento con il quale si invitano unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni e sedi ancora disponibili;
pertanto, non prevale il diritto del vincitore collocato nella graduatoria finale di merito a poter optare con priorità per le nuove sedi disponibili, non potendo le sedi già assegnate essere continuamente rimesse in discussione ogni qual volta vi sia una rinuncia da parte di taluno dei vincitori del concorso»), non vi sono elementi per ritenere che l'iter procedurale seguito rispondesse ad un criterio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, violando piuttosto i «principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa […], si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il potrà CP_1
assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore;
in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario» (cfr., Tribunale di Genova del 15.11.22).
Né, del resto, lo si ripete, il ha fornito alcun chiarimento idoneo a CP_1 consentire di ritenere la regolarità della procedura utilizzata.
5. Parte ricorrente deve allora essere risarcita economicamente.
Con riferimento alla domanda relativa, il conteggio contenuto in ricorso appare del tutto corretto, pertanto la ricorrente ha diritto per i mesi da settembre 2023 a pagina 6 di 8 giugno 2024, alla somma lorda chiesta in ricorso, dalla quale dovranno essere sottratti, gli importi che la ha percepito per le supplenze brevi svolte fino al Parte_1
giugno 2024, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo, considerando le contestazioni specifiche da parte del , in un contesto processuale in cui «il CP_1
convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice» (così, tra le tante, Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del
19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria e del fatto che, verosimilmente gli importi dovuti a titolo risarcitorio saranno decurtati in maniera preponderante.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di euro 17.600,14, decurtato da quanto la ricorrente ha ricevuto a titolo di retribuzione per gli incarichi temporanei svolti in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico 2023/24, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.500,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesta in atti.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
RD CC
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3466/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di essere inserita nella II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze della provincia di Firenze, per la classe di concorso AB24, allega che l'amministrazione nella procedura per il conferimento di posti di supplenza pagina 1 di 8 annuale, dal secondo turno, l'avrebbe pretermessa quale rinunciante, in maniera illegittima.
II. Chiedeva nel merito l'attribuzione dell'incarico, di «ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Firenze per la classe di concorso “AB24”; - CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_2
del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.600,14, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia».
III. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il Controparte_3
, contestando la domanda della ricorrente, eccependo in via preliminare la
[...]
necessità di integrare il contraddittorio con gli iscritti in graduatoria.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte.
1. In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
È vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del
13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici
pagina 2 di 8 della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali», ma nel caso di specie l'ipotesi è quella delle graduatorie provinciali e rientra nel generale orientamento sopra indicato (cfr., Cassazione civile sez. un.,
19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie
e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria»).
Sempre in via preliminare, considerando che la domanda della ricorrente è soltanto di tipo risarcitorio, senza alcun riconoscimento di punteggio (anche per le eventuali annualità scolastiche successive), non vi sono ragioni per integrare il contraddittorio, considerando che nessun effetto pregiudizievole potrebbe spiegarsi nei confronti di soggetti diversi dalle parti del presente giudizio.
pagina 3 di 8 2. Nel merito, con riferimento alle supplenze, dal 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre alle graduatorie di istituto che vengono utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi (oltre ovviamente per l'assegnazione delle supplenze annuali in caso di esaurimento delle GPS). Per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione delle supplenze è realizzato dall'ordinanza ministeriale n.
112 del 6.5.22.
Dunque, il docente che aspira ad una supplenza annuale, o fino al termine delle attività scolastiche deve presentare apposita domanda e indicare un numero massimo di 150 opzioni preferenziali (specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto) e sarà convocato solo per gli eventuali posti che si rendessero disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate.
La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo redatto e gestito dal stesso («Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1
aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente»).
Successivamente, l'Amministrazione scolastica, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria e in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda offrendo i posti disponibili e la relativa supplenza.
Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo e CP_1 assegnando il posto relativo ad un docente collocato in posizione inferiore nella pagina 4 di 8 graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
Ancora, laddove residuassero altre sedi dopo il primo turno, il dovrà CP_1
farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre e assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi
3. Come evidenziato dalla parte ricorrente, il programma informatico redatto dal CP_4
che gestisce le convocazioni, dopo il primo turno di convocazioni, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta nel primo turno, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato la ricorrente, pur collocata in posizione superiore nella GPS, sulla base del fatto che non aveva ancora ricevuto nella precedente convocazione alcuna proposta in quanto, in quella sede non vi erano posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.
In effetti, ogni anno di supplenza svolto in una specifica classe di concorso/materia conferisce al candidato, oltre che ovviamente il diritto a lavorare e percepire la retribuzione per l'anno scolastico in questione, anche 12 punti nella GPS dall'anno scolastico successivo, relativa a quella classe di concorso/materia.
Risultando documentata la regolare presentazione delle domande, nonché dell'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata, non vi è dubbio che il rispetto della normativa avrebbe comportato l'assegnazione alla ricorrente di una delle supplenze richieste, considerando che la stessa è stata sopravanzata da docenti che avevano un punteggio inferiore al suo, senza titoli di riserva o di preferenza (cfr., doc. 3, 4 e 5, fasc. ricorrente).
pagina 5 di 8 Sotto questo aspetto e in assenza di qualsivoglia allegazione in senso contrario della parte resistente, appare evidente, allora, il danno subito dalla ricorrente.
4. Nel caso di specie, pur tenendo conto della giurisprudenza amministrativa circa lo scorrimento delle graduatorie in ambito scolastico (cfr., Consiglio di Stato sez. III,
17/02/2023, n.663 :«È legittimo il provvedimento con il quale si invitano unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni e sedi ancora disponibili;
pertanto, non prevale il diritto del vincitore collocato nella graduatoria finale di merito a poter optare con priorità per le nuove sedi disponibili, non potendo le sedi già assegnate essere continuamente rimesse in discussione ogni qual volta vi sia una rinuncia da parte di taluno dei vincitori del concorso»), non vi sono elementi per ritenere che l'iter procedurale seguito rispondesse ad un criterio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, violando piuttosto i «principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa […], si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il potrà CP_1
assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore;
in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario» (cfr., Tribunale di Genova del 15.11.22).
Né, del resto, lo si ripete, il ha fornito alcun chiarimento idoneo a CP_1 consentire di ritenere la regolarità della procedura utilizzata.
5. Parte ricorrente deve allora essere risarcita economicamente.
Con riferimento alla domanda relativa, il conteggio contenuto in ricorso appare del tutto corretto, pertanto la ricorrente ha diritto per i mesi da settembre 2023 a pagina 6 di 8 giugno 2024, alla somma lorda chiesta in ricorso, dalla quale dovranno essere sottratti, gli importi che la ha percepito per le supplenze brevi svolte fino al Parte_1
giugno 2024, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo, considerando le contestazioni specifiche da parte del , in un contesto processuale in cui «il CP_1
convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice» (così, tra le tante, Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del
19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria e del fatto che, verosimilmente gli importi dovuti a titolo risarcitorio saranno decurtati in maniera preponderante.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di euro 17.600,14, decurtato da quanto la ricorrente ha ricevuto a titolo di retribuzione per gli incarichi temporanei svolti in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico 2023/24, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.500,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesta in atti.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
RD CC
pagina 8 di 8