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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2046/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2046/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. DONATELLA VIRILI nato a [...] il [...], con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DONATELLA VIRILI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/1994 in Terni, precisando che dall'unione sono nate due figlie, SA il 22/09/1997, maggiorenne ed Per_ economicamente autosufficiente, e il 28/12/2006 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, omologata con decreto del 13/11/2012, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 29/10/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: Per_
“1) Riguardo la IA : il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento pari ad € 250,00 – importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza di divorzio;
l'assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla madre;
le spese straordinarie nell'interesse della IA, che devono essere previamente concordate tra le parti, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, secondo i criteri e le indicazioni contenute nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni, ad eccezione di tutte quelle relative agli studi che saranno suddivise nella misura del 30% la madre e 70% il padre.
2) Essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, nessuna somma a titolo di assegno divorzile è reciprocamente dovuta.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/09/1994 in Terni tra
[...]
lle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in Pt_1 Controparte_1 parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n.161, parte II, serie A, anno 1994);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IL NO