TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11289 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3693/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello Avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Procida n.
327/2023 emessa in data 11.7.2022, comunicata/pubblicata in data 13.07.2023 – mai notificata e vertente
TRA
, (C.F. e P.I. , con sede in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n.14, già (P.I. e C.F. Parte_2
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, in persona del suo P.IVA_1
Presidente del Comitato di Gestione dell' p.t. e, per Controparte_1
esso, del Dott. , in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
IO Campania (giusta procura con atto per Notaio Dott. in Roma, del Persona_1
22.06.2023, Rep. n. 180134 Racc. n. 12348), ed elettivamente domiciliata in Cosenza
alla Via Sabotino 54 presso lo studio legale dell'avv. Livio Calabrò (c.f.
), che la rappresenta e difende;
C.F._1
appellante
CONTRO
(CF ), nata a [...] il [...] e domiciliata Controparte_3 C.F._2
in Procida (NA) alla Via Flavio Gioia n. 38, rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. Paolo Bartiromo (c.f. con studio in Napoli C.F._3
alla via Mergellina n. 209;
appellata contumace
E
il in persona del Sindaco p.t., sita in Napoli alla Controparte_4
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
appellato contumace
Conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_3
Procida, l' ed il proponendo Controparte_5 Controparte_4
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120150012595305000, emessa a carico della stessa per sanzioni relative a violazioni del Cds e conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo.
Eccependo la prescrizione del credito ivi contenuto, atteso il sopravvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella de qua, con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia dell' ente impositore, si costituì l' Parte_1
la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la
[...]
legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda spiegata dalla CP_6
Con la sentenza il Giudice di Pace di Procida ha accolto l'opposizione, dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nell'impugnato atto impositivo,
condannando l' al pagamento delle spese di lite Controparte_7
in favore di parte attrice e compensando le spese di giudizio tra il contribuente e l'ente impositore.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta, ha ritenuto fondata ai sensi del disposto di cui all'art. 28, Legge 689/81 l'eccezione di prescrizione del credito richiesto.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Dolendosi dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, l'esattore ha lamentato l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche alla luce della normativa introdotta dal D.L.
146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione n. 17606/2024. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Sia l'ente impositore che l'attore in primo grado sono rimasti contumaci.
Istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 27.11.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione.
Infatti, l'odierna controversia attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale,
concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), Al riguardo è,
però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146,
convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore in primo grado e odierno appellato, CP_8
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di e del Controparte_3 Controparte_4
b) accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 327/23 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_3
[...]
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone