Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Colasurdo e Maria Antonietta Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baldissero Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- recante “Acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune ex art. 31 dpr 380/2001 delle particelle e del fabbricato su di esse insistente al n. -OMISSIS-del catasto fabbricati in via -OMISSIS-”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baldissero Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. CA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Baldissero Torinese, con provvedimento datato -OMISSIS-, preso atto della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione del-OMISSIS- e dell’inaccoglibilità e improcedibilità delle istanze di sanatoria edilizia presentate, ha delimitato l’area oggetto di acquisizione ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, costituita dai mappali n. -OMISSIS-, ed ha irrogato la sanzione di euro 20.000 nella misura massima, stante la presenza del vincolo paesaggistico.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo:
1)violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione;
2) violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione;
3) violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 380/2001; violazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Baldissero Torinese.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura il ricorrente deduce di avere presentato, dopo la notifica dell’ordinanza, plurime istanze di sanatoria edilizia: già un mese dopo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che il Comune concludesse il procedimento; successivamente il ricorrente ha attivato il procedimento di adozione di piano di recupero, ottenendo un preavviso di diniego -OMISSIS-, nel 2020 ha presentato nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia (ottenendo solo un preavviso di diniego) e nel 2021 ha chiesto al Comune un parere di massima ai fini della sanatoria edilizia previa demolizione di parte delle murature. E’ del -OMISSIS- l’ultima istanza di permesso di costruire per la demolizione parziale del fabbricato senza variazione di altezza e volume. Secondo il ricorrente tali istanze hanno reso inefficace l’ordine di demolizione con conseguente illegittimità del gravato provvedimento.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la pendenza del procedimento di sanatoria edilizia determina la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione, effetti che riprendono a decorrere dal momento in cui il suddetto procedimento sfocia in un diniego. “ L'avvenuta presentazione di istanza di sanatoria non inficia la validità dell'atto sanzionatorio, non avendo la prima un effetto caducante nell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma determinandone solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l'esecuzione e, in caso d'inottemperanza, può essere disposta l'acquisizione dell'opera abusiva senza necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni ” (ex multis: Cons. Stato, II, 25.2.2025, n. 1648).
Nel caso in esame le domande di sanatoria presentate nel 2017 e nel 2020 hanno avuto come esito il tacito rigetto (non impugnato e quindi definitivo) previsto dall’art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, a seguito del decorso del termine di 60 giorni.
Ne deriva che, alla scadenza del 90° giorno fissato nell’ordinanza di demolizione, è maturata l’inottemperanza del ricorrente, assunta a fondamento del contestato provvedimento.
Non ha invece rilievo, ai fini della sospensione dei termini, la presentazione di domanda di adozione di piano di recupero, in quanto l’ordinamento non contempla un piano di recupero a sanatoria. Né possono assumere rilievo la richiesta di un parere rivolto al Comune, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e l’istanza di permesso di costruire avente a oggetto la parziale demolizione, in quanto l’unico strumento per regolarizzare l’abuso edilizio è la sanatoria edilizia riferita all’abuso edilizio così come realizzato.
Pertanto l’impugnato atto di acquisizione, facendo esplicito riferimento all’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione e all’inaccoglibilità delle istanze presentate, è congruamente motivato e supportato da idonee giustificazioni.
2. Con il secondo motivo la parte istante contesta la sanzione irrogata col gravato provvedimento, stante l’inefficacia o il venire meno della presupposta ordinanza di demolizione.
La doglianza è infondata alla stregua delle considerazioni espresse nella trattazione del precedente motivo di ricorso.
3. Con il terzo mezzo l’interessato lamenta che l’amministrazione, con l’atto impugnato, ha disposto l’acquisizione degli interi mappali (i quali includono spazi di aia e terreni liberi non coinvolti da costruzioni) e non dei soli immobili o loro porzioni abusivamente edificate; aggiunge che il provvedimento assimila il sedime all’area pertinenziale e che non è stata indicata né la modalità di calcolo dell’area da acquisire nè la motivazione della determinazione dell’area, tanto più che una parte di sedime non coincide con quella su cui si è verificato l’abuso.
Il rilievo è fondato.
L’atto di acquisizione ha ad oggetto i mappali -OMISSIS-, senza specificare e quantificare quale fosse l’area di sedime, l’area occupata dall’abuso edilizio e l’area residua. Pertanto l’atto impugnato non dà contezza della distinzione tra le prime due aree e l’area residua, ma opera un indistinto riferimento all’area di pertinenza.
In tal modo risulta disatteso l’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, che distingue l’area occupata dal bene e l’area di sedime dalla restante area, dettando una disciplina diversa ai fini della quantificazione delle superfici.
4. In conclusione, il ricorso va accolto in parte, ovvero in relazione alla parte dell’atto impugnato che dispone l’acquisizione; deve invece essere respinto relativamente alla parte dell’atto impugnato in cui è irrogata la sanzione pecuniaria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato limitatamente alla parte in cui è disposta l’acquisizione dell’area di pertinenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.