TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 453
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che la pendenza di una sanatoria determina solo la sospensione temporanea degli effetti dell'ordinanza di demolizione, la quale riprende efficacia in caso di diniego. Le istanze di piano di recupero, parere e permesso di costruire per demolizione parziale sono state ritenute irrilevanti ai fini della sospensione dei termini di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione

    La doglianza è stata ritenuta infondata sulla base delle medesime argomentazioni del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 380/2001; violazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione

    Il rilievo è stato ritenuto fondato. L'atto di acquisizione non ha specificato né quantificato l'area di sedime, l'area occupata dall'abuso e l'area residua, operando un indistinto riferimento all'area di pertinenza e disattendendo l'art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 453
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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