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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 620 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Iervolino Rosario. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo a carico di , titolare della impresa individuale EDIL Parte_1
COM, con avviso di addebito n. 37120220017699144000 notificato in data 18.01.2023 e avviso di addebito n. 371202300002000062000 notificato in data 05.02.2023, recanti rispettivamente l'importo di € 52.981,12 e di € 146.437,61, entrambi imputati a contributi dovuti alla con lavoratori dipendenti per il periodo da Parte_2
01/2022 a 07/2022 (per quanto indicato nell'avviso di addebito n. 37120220017699144000) e per il periodo da 03/2020 a 02/2022 (per quanto indicato nell'avviso di addebito n. 371202300002000062000) – è infondata e deve essere rigettata.
3. È opportuno ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
3.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione
2 dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761 ). Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
4. Orbene, con il presente ricorso la difesa attorea ha eccepito in via preliminare l'inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito opposti avvenuta tramite pec in quanto prive dei requisiti necessari:
- indicazione specifica dell'oggetto standard;
CP_
- l'assenza dell'indirizzo pec dell' utilizzato per la notifica nei pubblici registri;
- l'assenza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità;
-l'estensione in.pdf del file allegato, privo di firma digitale. Nel merito ha contestato la sussistenza del credito contributivo richiesto, in assenza di prova e documentazione da parte dell' . CP_2
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha dettagliatamente specificato che l'obbligazione contributiva indicata negli avvisi di addebito trova origine nell'accertamento ispettivo compiuto dagli ispettori presso la ditta individuale del sig. (che svolge CP_1 Parte_1 attività edilizia) e trasfuso nel verbale ispettivo n. 2020009684/DDL del 15.09.2022 con cui l' ha rilevato la mancata applicazione da parte della società dell'art. 29 d.l. CP_1
244/1995 conv. in l. 341/95 (c.d. contribuzione virtuale), con riferimento al periodo dal 15.02.2020 al luglio 2022. L' in particolare ha dichiarato che dalla verifica del Libro Unico del Lavoro e dei CP_2 modelli Uniemens dei lavoratori dipendenti, a giustificazione di un orario di lavoro settimanale inferiore a quello previsto dal CCNL, è emerso da parte del datore di lavoro l'uso di assenza non giustificate, ore non lavorate ed ore di ferie in misura superiore a quella consentita ed erogata dalla , quindi consentita per legge e per CCNL. Parte_3
Sono stati quindi esplicitati nel verbale dei prospetti in cui sono indicati, per ciascun anno, per ciascun mese e per ciascun lavoratore le ore di assenza ingiustificata e le ore di ferie eccedenti rispetto alle 160 ore erogate dalla . Parte_3
3 Gli imponibili omessi sono stati determinati in base alla paga oraria del CCNL delle Piccole imprese edili ed affini, codice 69, applicato dalla ditta individuale Parte_1
.
[...]
Gli imponibili omessi e la relativa contribuzione sono evidenziati nel prospetto di regolarizzazione contributiva allegato al verbale. Rispetto a tale specifiche allegazioni, la difesa attorea nulla ha osservato, nè controdedotto quanto al merito della pretesa contributiva contestata e a contestazioni dei rilievi assunti dall . CP_2
6. È opportuno richiamare il testo normativo della disposizione in esame art. 29 d.l. 244/1995 conv. in l. 341/95:
<<1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.>> Con il D.M. 16.12.1996 n. 692 sono stati individuati i seguenti ulteriori eventi esclusi, nel settore edile, dall'imponibile contributivo:
<< 1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi. Nella ipotesi di cui al punto 2), la contribuzione dovrà essere assolta successivamente, nel caso di mancata concessione dell'intervento della cassa integrazione guadagni, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro.>>.
7. La predetta disposizione è stata oggetto di interpretazione giuridiche contrastanti, stabilizzatisi nei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con sent. 7 agosto 2017,
4 n. 19662 (confermata da ultimo da Cass. 10/05/2018 n.11337; Cassazione civile sez. lav., 12/05/2020, n.8795; Cassazione civile sez. lav., 13/01/2021, n.442) che di seguito si riassumono: CP_
- in tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il decreto ministeriale previsto, a tal fine, dal medesimo art. 29 (v. anche Cass. 3 novembre 2016, n. 22314);
- sempre in tema in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, la Cass. ha altresì statuito (v. Cass. 4 maggio 2011, n. 9805) che il richiamato D.L. n. 244 del 1995, citato art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto e che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di un'interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità, e le modalità, di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali;
- in ordine al minimale contributivo nel settore edile e della fonte normativa di cui si tratta, argomenta la Corte, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e CP_1 quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione;
- rappresenta la Cassazione che l'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese (v. Cass. 7 marzo 2007, n. 5233 e 19 maggio
2008, n. 12624 sulla tassatività delle ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del
5 1995, cit., e dal D.M. 16 dicembre 1996, nonchè sulla necessità della previa comunicazione).
7.1. n conclusione, pertanto, con riferimento al settore dell'edilizia, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in commento, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo la regola generale stabilita - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi ad un d.m. di attuazione (D.M. 16 dicembre 1996), che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti. Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede.
8. Alla luce dei principi di diritto sopra espressi, atteso quanto rilevato in sede ispettiva ed CP_ argomentato dall' in sede di memoria di costituzione, nonché documentalmente acclarato, la parte ricorrente nulla ha
contro
-dedotto sul punto, limitandosi a contestare CP_ genericamente la pretesa contributiva avanzata dall' e senza specificare in relazione a ciascun lavoratore la sussistenza delle ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo. La pretesa contributiva portata dagli AVA impugnati deve pertanto essere confermata.
9. In limite, si rileva che tutte le eccezioni formali sollevate in ricorso avverso l'avviso di addebito n. 37120220017699144000 devono essere dichiarate inammissibili, in quanto nella fattispecie in esame l'avviso di addebito indicato risulta notificato il 18.01.2023, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso in data 24.02.2023, quindi oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Quanto all'avviso di addebito n. 371202300002000062000 notificato in data 05.02.2023, benchè le eccezioni formali sollevate in ricorso risultano tempestive, le stesse devono essere considerate del tutto defatigatorie ed infondate. Come ormai pacificamente chiarito da giurisprudenza di merito e legittimità, in caso di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito), la copia su supporto informatico del documento, in origine cartaceo, non deve necessariamente avere formato .p7m (quindi non deve essere sottoscritto con firma digitale), ma può validamente avere formato .pdf, posto che l'omessa sottoscrizione digitale della cartella di pagamento non comporta l'invalidità dell'atto (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948).
6 Allo stesso modo, le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito la CP_1 comunicazione utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, risultano infondate. Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile delle notifiche in questione, non ha specificatamente contestato di averle ricevute, attesa anche la proposizione del presente ricorso in opposizione, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in ogni caso, atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente t – per la sua formulazione, non si presta Email_1
a dare luogo ad incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza;
si rileva che l'art. 26, comma 2, D.p.r. 602/1973 se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Quanto all'assenza dell'oggetto standard, si rileva che è sufficiente visionare le RDAC CP_ depositata in atti dall' per verificarne la totale infondatezza. CP_ In ogni caso, si ribadisce che, a fronte delle dettagliate argomentazioni spese dall' e dall'allegazione della copiosa documentazione inerente alla verifica ispettiva, parte ricorrente non ha effettuato alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva contestata.
10. L'opposizione deve essere rigettata e confermato l'addebito contributivo indicato negli avvisi di addebito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause previdenza scaglione € 52.001 – 260.000) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , (R.G. 620/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 6.115,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 620 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Iervolino Rosario. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo a carico di , titolare della impresa individuale EDIL Parte_1
COM, con avviso di addebito n. 37120220017699144000 notificato in data 18.01.2023 e avviso di addebito n. 371202300002000062000 notificato in data 05.02.2023, recanti rispettivamente l'importo di € 52.981,12 e di € 146.437,61, entrambi imputati a contributi dovuti alla con lavoratori dipendenti per il periodo da Parte_2
01/2022 a 07/2022 (per quanto indicato nell'avviso di addebito n. 37120220017699144000) e per il periodo da 03/2020 a 02/2022 (per quanto indicato nell'avviso di addebito n. 371202300002000062000) – è infondata e deve essere rigettata.
3. È opportuno ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
3.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione
2 dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761 ). Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
4. Orbene, con il presente ricorso la difesa attorea ha eccepito in via preliminare l'inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito opposti avvenuta tramite pec in quanto prive dei requisiti necessari:
- indicazione specifica dell'oggetto standard;
CP_
- l'assenza dell'indirizzo pec dell' utilizzato per la notifica nei pubblici registri;
- l'assenza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità;
-l'estensione in.pdf del file allegato, privo di firma digitale. Nel merito ha contestato la sussistenza del credito contributivo richiesto, in assenza di prova e documentazione da parte dell' . CP_2
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha dettagliatamente specificato che l'obbligazione contributiva indicata negli avvisi di addebito trova origine nell'accertamento ispettivo compiuto dagli ispettori presso la ditta individuale del sig. (che svolge CP_1 Parte_1 attività edilizia) e trasfuso nel verbale ispettivo n. 2020009684/DDL del 15.09.2022 con cui l' ha rilevato la mancata applicazione da parte della società dell'art. 29 d.l. CP_1
244/1995 conv. in l. 341/95 (c.d. contribuzione virtuale), con riferimento al periodo dal 15.02.2020 al luglio 2022. L' in particolare ha dichiarato che dalla verifica del Libro Unico del Lavoro e dei CP_2 modelli Uniemens dei lavoratori dipendenti, a giustificazione di un orario di lavoro settimanale inferiore a quello previsto dal CCNL, è emerso da parte del datore di lavoro l'uso di assenza non giustificate, ore non lavorate ed ore di ferie in misura superiore a quella consentita ed erogata dalla , quindi consentita per legge e per CCNL. Parte_3
Sono stati quindi esplicitati nel verbale dei prospetti in cui sono indicati, per ciascun anno, per ciascun mese e per ciascun lavoratore le ore di assenza ingiustificata e le ore di ferie eccedenti rispetto alle 160 ore erogate dalla . Parte_3
3 Gli imponibili omessi sono stati determinati in base alla paga oraria del CCNL delle Piccole imprese edili ed affini, codice 69, applicato dalla ditta individuale Parte_1
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[...]
Gli imponibili omessi e la relativa contribuzione sono evidenziati nel prospetto di regolarizzazione contributiva allegato al verbale. Rispetto a tale specifiche allegazioni, la difesa attorea nulla ha osservato, nè controdedotto quanto al merito della pretesa contributiva contestata e a contestazioni dei rilievi assunti dall . CP_2
6. È opportuno richiamare il testo normativo della disposizione in esame art. 29 d.l. 244/1995 conv. in l. 341/95:
<<1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.>> Con il D.M. 16.12.1996 n. 692 sono stati individuati i seguenti ulteriori eventi esclusi, nel settore edile, dall'imponibile contributivo:
<< 1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi. Nella ipotesi di cui al punto 2), la contribuzione dovrà essere assolta successivamente, nel caso di mancata concessione dell'intervento della cassa integrazione guadagni, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro.>>.
7. La predetta disposizione è stata oggetto di interpretazione giuridiche contrastanti, stabilizzatisi nei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con sent. 7 agosto 2017,
4 n. 19662 (confermata da ultimo da Cass. 10/05/2018 n.11337; Cassazione civile sez. lav., 12/05/2020, n.8795; Cassazione civile sez. lav., 13/01/2021, n.442) che di seguito si riassumono: CP_
- in tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il decreto ministeriale previsto, a tal fine, dal medesimo art. 29 (v. anche Cass. 3 novembre 2016, n. 22314);
- sempre in tema in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, la Cass. ha altresì statuito (v. Cass. 4 maggio 2011, n. 9805) che il richiamato D.L. n. 244 del 1995, citato art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto e che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di un'interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità, e le modalità, di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali;
- in ordine al minimale contributivo nel settore edile e della fonte normativa di cui si tratta, argomenta la Corte, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e CP_1 quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione;
- rappresenta la Cassazione che l'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese (v. Cass. 7 marzo 2007, n. 5233 e 19 maggio
2008, n. 12624 sulla tassatività delle ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del
5 1995, cit., e dal D.M. 16 dicembre 1996, nonchè sulla necessità della previa comunicazione).
7.1. n conclusione, pertanto, con riferimento al settore dell'edilizia, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in commento, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo la regola generale stabilita - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi ad un d.m. di attuazione (D.M. 16 dicembre 1996), che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti. Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede.
8. Alla luce dei principi di diritto sopra espressi, atteso quanto rilevato in sede ispettiva ed CP_ argomentato dall' in sede di memoria di costituzione, nonché documentalmente acclarato, la parte ricorrente nulla ha
contro
-dedotto sul punto, limitandosi a contestare CP_ genericamente la pretesa contributiva avanzata dall' e senza specificare in relazione a ciascun lavoratore la sussistenza delle ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo. La pretesa contributiva portata dagli AVA impugnati deve pertanto essere confermata.
9. In limite, si rileva che tutte le eccezioni formali sollevate in ricorso avverso l'avviso di addebito n. 37120220017699144000 devono essere dichiarate inammissibili, in quanto nella fattispecie in esame l'avviso di addebito indicato risulta notificato il 18.01.2023, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso in data 24.02.2023, quindi oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Quanto all'avviso di addebito n. 371202300002000062000 notificato in data 05.02.2023, benchè le eccezioni formali sollevate in ricorso risultano tempestive, le stesse devono essere considerate del tutto defatigatorie ed infondate. Come ormai pacificamente chiarito da giurisprudenza di merito e legittimità, in caso di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito), la copia su supporto informatico del documento, in origine cartaceo, non deve necessariamente avere formato .p7m (quindi non deve essere sottoscritto con firma digitale), ma può validamente avere formato .pdf, posto che l'omessa sottoscrizione digitale della cartella di pagamento non comporta l'invalidità dell'atto (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948).
6 Allo stesso modo, le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito la CP_1 comunicazione utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, risultano infondate. Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile delle notifiche in questione, non ha specificatamente contestato di averle ricevute, attesa anche la proposizione del presente ricorso in opposizione, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in ogni caso, atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente t – per la sua formulazione, non si presta Email_1
a dare luogo ad incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza;
si rileva che l'art. 26, comma 2, D.p.r. 602/1973 se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Quanto all'assenza dell'oggetto standard, si rileva che è sufficiente visionare le RDAC CP_ depositata in atti dall' per verificarne la totale infondatezza. CP_ In ogni caso, si ribadisce che, a fronte delle dettagliate argomentazioni spese dall' e dall'allegazione della copiosa documentazione inerente alla verifica ispettiva, parte ricorrente non ha effettuato alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva contestata.
10. L'opposizione deve essere rigettata e confermato l'addebito contributivo indicato negli avvisi di addebito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause previdenza scaglione € 52.001 – 260.000) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , (R.G. 620/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 6.115,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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