CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 RI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 492 RI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 432 RI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 RI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 RI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 250/2025 LA CI impugnava i seguenti atti:
1) Avviso di Accertamento RI anno 2018 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 612/2018 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 403,00;
2) Avviso di Accertamento RI anno 2019 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 492/2019 del
25.11.2024, notificato il 10.12.2024 per Euro 394,00;
3) Avviso di Accertamento RI anno 2020 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 432/2020 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 389,00;
4) Avviso di Accertamento RI anno 2021 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 86/2021 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 408,00;
5) Avviso di Accertamento RI in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 85/2022 del 25.11.2024, notificato il 10.12.2024 per Euro 372,00.
La contribuente adduceva i seguenti motivi:
a) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione degli occupanti dell'immobile e conseguente errato calcolo dell' importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni con riferimento al numero di occupanti l'immobile di Indirizzo_1, in catasto al fg. 8, p.lla 375;
b) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione della superficie del subalterno n. 5 dell'immobile di Indirizzo_1, in catasto al fg. 8, p.lla 375 e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni”;
c) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione degli importi pagati a seguito degli avvisi di pagamento degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022”;
d) “Nullità degli avvisi di accertamento per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 12-13 D.lgs.
472/97 in tema di concorso di violazioni e continuazione e ravvedimento”.
Resisteva il Comune di Grottaglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo del ricorso e ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento in rettifica.
Sul primo motivo, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Il secondo motivo è infondato. Assume la ricorrente che il presupposto del maggiore tributo locale sembra trovare fondamento in un subalterno non dichiarato (il sub 5), di cui viene indicata una estensione errata, ossia mq 53 in luogo di quella reale di mq 29,64.
Il Comune ha, invece chiarito di aver ripreso a tassazione ai fini Tari 2 utenze domestiche:
a) quella relativa all'immobile di cui al f. 88, p.lla 375, sub 5 - cat. A6;
b) e quella relativa all'immobile di cui al f. 88, p.lla 375, sub 6 - cat. A6,
accertando complessivamente come superficie tassabile mq 339, maggiori, quindi, rispetto ai 286 mq presenti negli inviti al pagamento Tari emessi per le stesse annualità.
La maggiore superficie accertata per entrambi gli immobili è quindi, di fatto, di complessivi di mq 53
(scaturente dalla differenza fra 339 e 286).
Anche il terzo motivo è infondato.
Sostiene la ricorrente che gli importi pagati negli anni dal 2018 al 2022 sono maggiori di quelli calcolati dal Comune.
Sennonché tali importi attengono a una utenza domestica e a una utenza non domestica.
Il ricalcolo è stato operato dall'ente con riferimento alle somme versate a titolo di utenza domestica, detraendo dalla maggior somma accertata come dovuta a seguito della effettiva superficie tassabile e scomputando la EF (vale a dire il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) che viene pagato unitamente alla RI (ed è pari al 5% di tale tassa) e che il
Comune provvede, poi, a versare alla Provincia.
Dunque, il Comune non è incorso in alcun errore di calcolo.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata applicazione, nella determinazione delle sanzioni, del cumulo giuridico.
Il motivo è fondato.
Nella specie, le violazioni sono state contestate contestualmente, hanno la stessa indole in relazione allo stesso tributo e si ripetono in più periodi d'imposta: va applicata, pertanto la sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. 18447/2021).
In conclusione, va:
dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al motivo sub 1;
dichiarata tenuto il Comune a rideterminare le sanzioni tenendo conto del cumulo giuridico;
rigettato, nel resto il ricorso.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 RI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 492 RI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 432 RI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 RI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 RI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 250/2025 LA CI impugnava i seguenti atti:
1) Avviso di Accertamento RI anno 2018 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 612/2018 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 403,00;
2) Avviso di Accertamento RI anno 2019 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 492/2019 del
25.11.2024, notificato il 10.12.2024 per Euro 394,00;
3) Avviso di Accertamento RI anno 2020 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 432/2020 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 389,00;
4) Avviso di Accertamento RI anno 2021 in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 86/2021 del
25.11.2024, notificato il 03.12.2024 per Euro 408,00;
5) Avviso di Accertamento RI in rettifica per infedele denuncia tributo n. prot. 85/2022 del 25.11.2024, notificato il 10.12.2024 per Euro 372,00.
La contribuente adduceva i seguenti motivi:
a) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione degli occupanti dell'immobile e conseguente errato calcolo dell' importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni con riferimento al numero di occupanti l'immobile di Indirizzo_1, in catasto al fg. 8, p.lla 375;
b) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione della superficie del subalterno n. 5 dell'immobile di Indirizzo_1, in catasto al fg. 8, p.lla 375 e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni”;
c) “Nullità degli avvisi di accertamento per errata indicazione degli importi pagati a seguito degli avvisi di pagamento degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022”;
d) “Nullità degli avvisi di accertamento per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 12-13 D.lgs.
472/97 in tema di concorso di violazioni e continuazione e ravvedimento”.
Resisteva il Comune di Grottaglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo del ricorso e ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento in rettifica.
Sul primo motivo, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Il secondo motivo è infondato. Assume la ricorrente che il presupposto del maggiore tributo locale sembra trovare fondamento in un subalterno non dichiarato (il sub 5), di cui viene indicata una estensione errata, ossia mq 53 in luogo di quella reale di mq 29,64.
Il Comune ha, invece chiarito di aver ripreso a tassazione ai fini Tari 2 utenze domestiche:
a) quella relativa all'immobile di cui al f. 88, p.lla 375, sub 5 - cat. A6;
b) e quella relativa all'immobile di cui al f. 88, p.lla 375, sub 6 - cat. A6,
accertando complessivamente come superficie tassabile mq 339, maggiori, quindi, rispetto ai 286 mq presenti negli inviti al pagamento Tari emessi per le stesse annualità.
La maggiore superficie accertata per entrambi gli immobili è quindi, di fatto, di complessivi di mq 53
(scaturente dalla differenza fra 339 e 286).
Anche il terzo motivo è infondato.
Sostiene la ricorrente che gli importi pagati negli anni dal 2018 al 2022 sono maggiori di quelli calcolati dal Comune.
Sennonché tali importi attengono a una utenza domestica e a una utenza non domestica.
Il ricalcolo è stato operato dall'ente con riferimento alle somme versate a titolo di utenza domestica, detraendo dalla maggior somma accertata come dovuta a seguito della effettiva superficie tassabile e scomputando la EF (vale a dire il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) che viene pagato unitamente alla RI (ed è pari al 5% di tale tassa) e che il
Comune provvede, poi, a versare alla Provincia.
Dunque, il Comune non è incorso in alcun errore di calcolo.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata applicazione, nella determinazione delle sanzioni, del cumulo giuridico.
Il motivo è fondato.
Nella specie, le violazioni sono state contestate contestualmente, hanno la stessa indole in relazione allo stesso tributo e si ripetono in più periodi d'imposta: va applicata, pertanto la sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. 18447/2021).
In conclusione, va:
dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al motivo sub 1;
dichiarata tenuto il Comune a rideterminare le sanzioni tenendo conto del cumulo giuridico;
rigettato, nel resto il ricorso.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese