Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7474 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7474/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GIGLIO ROBERTO RT
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*
1
Con ricorso del 23.06.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti, a seguito dell'infortunio del 12.07.2018, nella misura del CP_1
23%, confermata a seguito di revisione, nonché a seguito di opposizione del 14.12.2022; ritenendo ingiusta tale valutazione, ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurata al grado di menomazione pari al 28%, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la congruità della propria valutazione e la CP_1 mancanza di un supporto obiettivo che documentasse il chiesto riconoscimento di maggiori postumi.
*
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 12.07.2018 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: esiti di frattura del piatto tibiale destro (trattata con placca e viti) con limitazione funzionale del ginocchio e lassità, mezzi di sintesi in situ, esiti di frattura del calcagno sinistro (trattata con FEA) con articolazione sottoastragalica in subanchilosi, esiti cicatriziali da trattamento cruento delle fratture. … omissis … Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti di frattura del piatto tibiale destro (trattata con placca e viti) con limitazione funzionale del ginocchio e lassità, mezzi di sintesi in situ, con gonartrosi post-traumatica destra (cod: 999; grado: 14%), mezzi di sintesi tuttora in situ (cod: 306; grado: 2%), esiti di frattura del calcagno sinistro (trattata con FEA) con articolazione sottoastragalica in subanchilosi (cod: 294: grado: 10%), esiti cicatriziali da
2 trattamento cruento delle fratture (cod: 36, grado: 1%) a decorrere da aprile 2024, avendo documentato la radiografa di ginocchio destro del 03.04.2024 (visionata insieme alla CTP di ) CP_1 un aggravamento degli esiti a carico del predetto ginocchio, con un incipiente quadro artrosico.
Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 25% (venticinque percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi CP_1 medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (BE , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.Lgs n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000) a decorrere da aprile 2024, avendo riscontrato un aggravamento degli esiti invalidanti dell'infortunio in oggetto.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che: “il sig. a seguito dell'infortunio lavorativo RT subito in data 12.07.2018, riportò le seguenti lesioni fisiche: frattura del piatto tibiale destro trattata chirurgicamente con placca e viti, frattura del calcagno sinistro trattata con FEA. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti di frattura del piatto tibiale destro (trattata con placca e viti) con limitazione funzionale del ginocchio e lassità, mezzi di sintesi in situ, gonartrosi post-traumatica destra, mezzi di sintesi tuttora in situ, esiti di frattura del calcagno sinistro (trattata con FEA) con articolazione sottoastragalica in subanchilosi, esiti cicatriziali da trattamento cruento delle fratture, determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 25% (venticinque percento) in ambito , consultati i CP_1 barèmes valutativi medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (BE
) a decorrere da aprile 2024, avendo riscontrato un aggravamento degli esiti dell'infortunio CP_1 in oggetto”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica conseguente all'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura complessiva del 25%, a decorrere da aprile 2024.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 25% (superiore di due punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza da aprile 2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione della decorrenza del riscontrato aggravamento degli esiti dell'infortunio in oggetto, successiva alla proposizione ed alla notifica del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.06.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 25%, con decorrenza da aprile 2024.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 25%, con decorrenza da aprile 2024, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 19/06/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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