TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 673/2024
Udienza del 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 673/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Porcaro e Antonello Talerico
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muraca (Ufficio legale)
- RESISTENTE - avente ad oggetto: farmacista dirigente - incarico di natura professionale ex art. 27, lett. c), del CCNL Dirigenza SPTA (sanitaria,
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
professionale, tecnica e amministrativa) del 08/06/2000 - ritardato conferimento - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/03/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1 esponendo:
- di essere Farmacista Dirigente in servizio presso l'
[...]
Farmaceutica Territoriale;
CP_2 Controparte_3
- che dal 1°/02/2009 al 30/04/2009 e, poi, dal 16/07/2009, era stata assunta con contratto a tempo determinato;
- che dopo una lunga serie di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, era stata stabilizzata, avendone tutti requisiti previsti dal DCA della Regione Calabria n. 110 del
05/11/2015 (avente ad oggetto “Recepimento Accordo Regionale in materia di Stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende del SSR”), con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 2017, in quanto, tra l'altro, inserita nella graduatoria degli idonei del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente Farmacista a tempo pieno e indeterminato espletato dalla stessa nel 2009; Controparte_3
- che, pertanto, già in data 16/07/2014 compiva il primo quinquennio di attività lavorativa, con conseguente diritto ad ottenere l'incarico di natura professionale ex art. 27, lettera c), del CCNL
Dirigenza SPTA del 08/06/2000;
- che, tuttavia, solo a far data dal 25 novembre 2020 (contratto rep. n. 24 del 26/11/2020), dopo ben oltre 11 anni di servizio lavorativo continuativo, l' , Controparte_1 con delibera n. 719 del 03/11/2020, le aveva riconosciuto il suddetto incarico di natura professionale (ex art. 27, lett. c), CCNL Dirigenza
SPTA 8/06/2000, oggi art. 18, lett. c), CCNL Dirigenza Sanitaria
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
2016/2018), dovuto, come a tutti i dirigenti, al raggiungimento del primo quinquennio di anzianità di servizio ed a seguito di valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico;
- che tale riconoscimento, pertanto, era avvenuto con più di sei anni di ritardo rispetto alla data di compimento del primo quinquennio di attività lavorativa prestata senza soluzione di continuità (avvenuto il 16/07/2014), nonostante avesse più volte sollecitato l' , CP_1 anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, a porre rimedio all'anomalia in cui, unitamente ad altri colleghi, si trovava (ovvero economicamente e professionalmente come Dirigente con anzianità di servizio minore di 5 anni, sebbene avesse superato il primo quinquennio ed ottenuto la valutazione positiva da parte del Collegio
Tecnico) e ad inquadrarla quale Dirigente con anzianità di servizio maggiore di 5 anni.
1.1. La ricorrente deduce ulteriormente:
- che con nota prot. n. 0024275 del 10 marzo 2015, il Direttore pro tempore dell' comunicava a tutti i dirigenti medici, Parte_2 veterinari (tra cui i Farmacisti) interessati che potevano inoltrare istanza di progressione di carriera al fine di attivare le procedure contemplate nell'atto deliberativo aziendale n. 827 del 23/10/2013;
- che presentava regolare istanza in data 18 marzo 2015;
- che all'esito positivo della valutazione quinquennale (Delibera n.
26/2016), con la quale si prendeva atto dell'esito positivo della valutazione di 12 dirigenti farmacisti in servizio presso l'
[...]
, tra cui essa ricorrente, veniva deliberato di aggiornare ai CP_3 dirigenti indicati la posizione minima contrattuale unificata e l'indennità di esclusività e di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione dei relativi arretrati;
- che in data 06/11/2017 (prot. n. 107172 del 06/11/2017) veniva trasmessa formale proposta di incarico professionale e si dava atto che la dott.ssa “ha avuto attribuito un punteggio che ne ha Pt_1 determinato l'appartenenza al livello VII”;
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
- che nonostante la conclusione positiva dell'iter di valutazione e la proposta di attribuzione dell'incarico, l' non aveva CP_1 proceduto a sottoscrivere l'incarico professionale, senza alcun valido motivo;
- che l'incarico di natura professionale le era stato attribuito solo in data 25/11/2020.
1.2. La ricorrente sostiene, però, che avendo di fatto svolto dal 1° febbraio 2014 al 24 novembre 2020 attività professionale in qualità di
Dirigente Farmacista con anzianità di servizio maggiore di 5 anni, sarebbe evidente, dall'esame della normativa di riferimento (ovvero dal CCNL all'epoca vigente e dal nuovo CCNL 2016-2018), che ella abbia diritto al conferimento dell'incarico professionale (lett. c) dell'art. 27 del CCNL cit.) sin dal compimento del primo quinquennio di attività ed a seguito di valutazione positiva del Collegio Tecnico, con la conseguenza che ella ha diritto a vedersi riconosciuta la decorrenza dell'incarico, nonché degli effetti economici da esso derivanti, già a partire dalla data del 1° febbraio 2014.
1.3. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che sin dal 1° febbraio 2014 ella ha raggiunto i 5 anni di anzianità di servizio in qualità di Dirigente
Farmacista presso l' e che la stessa, ricorrendo il Controparte_3 requisito della valutazione positiva da parte del competente Collegio
Tecnico al termine del primo quinquennio, avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire le funzioni superiori e comunque almeno l'incarico di natura professionale ex art. 27 lett. c) del CCNL vigente sin dal
01/02/2014;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per Controparte_1
l'effetto, condannarla al risarcimento del danno economico subìto per mancato guadagno, pari alla differenza tra la retribuzione stipendiale percepita e quella che avrebbe dovuto percepire in relazione all'indennità di posizione (parte fissa + parte variabile) dovuta sin dal
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
1° febbraio 2014 e fino al 30 novembre 2020, per un importo non inferiore ad € 54.192,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare che ella ha diritto ad ottenere l'inquadramento nel 6° livello (oggi 7° Livello) delle funzioni dirigenziali a far data dal 1° febbraio 2014 e, conseguentemente, ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra gli importi stipendiali percepiti e quelli che avrebbe dovuto percepire in relazione della retribuzione di posizione (parte fissa + variabile) dal
1° febbraio 2014 al 30 novembre 2020, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'azienda convenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subìti per l'atteggiamento tenuto, contrario ai principi di buona fede e correttezza, nonché al danno da perdita di chance e alla professionalità da quantificarsi anche in via equitativa.
2. Si è costituita l' che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. L'assunto di fondo della ricorrente, sotto diverse forme ribadito nell'atto introduttivo, è che la regolamentazione contrattuale collettiva preveda «non una mera facoltà per l'azienda datrice di lavoro, ma un vero e proprio obbligo di conferire l'incarico» (pag. 9 del ricorso).
Esso è, però, destituito di fondamento.
4.1. Invero, l'art. 27, comma 1, del CCNL dell'8 giugno 2000 (doc.
n. 24 allegato al ricorso), invocato dalla ricorrente a supporto della propria pretesa, prevede diverse tipologie di incarichi “conferibili” ai
Dirigenti.
Tra questi vi sono quello di “direzione di struttura complessa”
(lettera a)), ma anche gli “incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (lettera c)), oggetto del presente ricorso, ed
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (lettera d)).
Orbene, già la formulazione dell'art. 27 cit., che discorre di incarichi
“conferibili”, rende evidente che si tratta di mera possibilità di conferimento e non di un diritto soggettivo automatico.
La terminologia viene ribadita nel successivo art. 28 del medesimo
CCNL (che disciplina i criteri e le procedure di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali), laddove si legge che:
- “ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia…” (comma 1);
- “ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (comma 3).
Ancora una volta, la disposizione contrattuale discorre di astratta
“conferibilità” (nel senso di possibilità di conferimento) e non di un diritto soggettivo del Dirigente (medico o farmacista) al conferimento dell'incarico. Se così avesse voluto la regolamentazione contrattuale collettiva, si sarebbe utilizzata un'espressione diversa ovvero del tipo
“sono conferiti” (e non “sono conferibili”).
4.2. Il comma 4 dell'art. 28, non a caso, precisa che «Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato».
In altri termini, il conferimento effettivo (“sono conferiti”) consegue non solo alla proposta del responsabile, ma alla emanazione di un provvedimento “scritto e motivato” che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
Ne consegue che il diritto alla retribuzione spettante per lo svolgimento dell'incarico compete unicamente se l'incarico è stato effettivamente svolto previo regolare conferimento con atto scritto e
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
motivato.
4.3. Ancora, a conferma della insussistenza di un diritto soggettivo, il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che «in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9».
5. La giurisprudenza di legittimità, puntualmente invocata da parte resistente nella propria memoria difensiva, ha d'altronde ormai chiarito che «In tema di dirigenza medica [al quale, per stessa ammissione della ricorrente, “viene equiparato il dirigente farmacista”, n.d.e.], il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva» (Cass. ord. n. 11574/2023).
La pronuncia della Suprema Corte appena citata si era occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, riguardante un dirigente medico di un'A.S.P. pugliese, il quale aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro rivendicando il diritto, per avere svolto servizio dirigenziale medico da oltre cinque anni ed avere ottenuto valutazione positiva, al conferimento di un incarico almeno di “alta professionalità”, ai sensi dell'art. 27, lett. c) del CCNL
8.6.2000 - quadriennio 1998-2001, oltre al risarcimento del danno.
5.1. La Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, ha precisato quanto segue:
- che non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 8.6.2000 - quadriennio 1998-2001
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
lettere b) e c);
- che è vero che l'originario “possono” è stato sostituito, con l'art. 8 del d.lgs. n. 254/2000 (che ha modificato l'art. 15 del d.lgs. n.
502/1992), dall'assertivo “sono” attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale
“anche” (così ancora l'art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
“nonché” (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici;
- che anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è, dunque, una mera possibilità come si desume dalle locuzioni (“anche”/”nonché”) utilizzate;
- che ricorrono ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi; in particolare, l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis»;
- che ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento;
- che la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza;
- che, infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, comma 1, seconda parte del d.lgs. n. 502/1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre
e comunque, di uno di quegli incarichi;
- che la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97
Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell Controparte_1
, che si liquidano nella somma di euro 5.358,50 per
[...] soli compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
Udienza del 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 673/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Porcaro e Antonello Talerico
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muraca (Ufficio legale)
- RESISTENTE - avente ad oggetto: farmacista dirigente - incarico di natura professionale ex art. 27, lett. c), del CCNL Dirigenza SPTA (sanitaria,
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
professionale, tecnica e amministrativa) del 08/06/2000 - ritardato conferimento - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/03/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1 esponendo:
- di essere Farmacista Dirigente in servizio presso l'
[...]
Farmaceutica Territoriale;
CP_2 Controparte_3
- che dal 1°/02/2009 al 30/04/2009 e, poi, dal 16/07/2009, era stata assunta con contratto a tempo determinato;
- che dopo una lunga serie di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, era stata stabilizzata, avendone tutti requisiti previsti dal DCA della Regione Calabria n. 110 del
05/11/2015 (avente ad oggetto “Recepimento Accordo Regionale in materia di Stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende del SSR”), con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 2017, in quanto, tra l'altro, inserita nella graduatoria degli idonei del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente Farmacista a tempo pieno e indeterminato espletato dalla stessa nel 2009; Controparte_3
- che, pertanto, già in data 16/07/2014 compiva il primo quinquennio di attività lavorativa, con conseguente diritto ad ottenere l'incarico di natura professionale ex art. 27, lettera c), del CCNL
Dirigenza SPTA del 08/06/2000;
- che, tuttavia, solo a far data dal 25 novembre 2020 (contratto rep. n. 24 del 26/11/2020), dopo ben oltre 11 anni di servizio lavorativo continuativo, l' , Controparte_1 con delibera n. 719 del 03/11/2020, le aveva riconosciuto il suddetto incarico di natura professionale (ex art. 27, lett. c), CCNL Dirigenza
SPTA 8/06/2000, oggi art. 18, lett. c), CCNL Dirigenza Sanitaria
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
2016/2018), dovuto, come a tutti i dirigenti, al raggiungimento del primo quinquennio di anzianità di servizio ed a seguito di valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico;
- che tale riconoscimento, pertanto, era avvenuto con più di sei anni di ritardo rispetto alla data di compimento del primo quinquennio di attività lavorativa prestata senza soluzione di continuità (avvenuto il 16/07/2014), nonostante avesse più volte sollecitato l' , CP_1 anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, a porre rimedio all'anomalia in cui, unitamente ad altri colleghi, si trovava (ovvero economicamente e professionalmente come Dirigente con anzianità di servizio minore di 5 anni, sebbene avesse superato il primo quinquennio ed ottenuto la valutazione positiva da parte del Collegio
Tecnico) e ad inquadrarla quale Dirigente con anzianità di servizio maggiore di 5 anni.
1.1. La ricorrente deduce ulteriormente:
- che con nota prot. n. 0024275 del 10 marzo 2015, il Direttore pro tempore dell' comunicava a tutti i dirigenti medici, Parte_2 veterinari (tra cui i Farmacisti) interessati che potevano inoltrare istanza di progressione di carriera al fine di attivare le procedure contemplate nell'atto deliberativo aziendale n. 827 del 23/10/2013;
- che presentava regolare istanza in data 18 marzo 2015;
- che all'esito positivo della valutazione quinquennale (Delibera n.
26/2016), con la quale si prendeva atto dell'esito positivo della valutazione di 12 dirigenti farmacisti in servizio presso l'
[...]
, tra cui essa ricorrente, veniva deliberato di aggiornare ai CP_3 dirigenti indicati la posizione minima contrattuale unificata e l'indennità di esclusività e di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione dei relativi arretrati;
- che in data 06/11/2017 (prot. n. 107172 del 06/11/2017) veniva trasmessa formale proposta di incarico professionale e si dava atto che la dott.ssa “ha avuto attribuito un punteggio che ne ha Pt_1 determinato l'appartenenza al livello VII”;
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
- che nonostante la conclusione positiva dell'iter di valutazione e la proposta di attribuzione dell'incarico, l' non aveva CP_1 proceduto a sottoscrivere l'incarico professionale, senza alcun valido motivo;
- che l'incarico di natura professionale le era stato attribuito solo in data 25/11/2020.
1.2. La ricorrente sostiene, però, che avendo di fatto svolto dal 1° febbraio 2014 al 24 novembre 2020 attività professionale in qualità di
Dirigente Farmacista con anzianità di servizio maggiore di 5 anni, sarebbe evidente, dall'esame della normativa di riferimento (ovvero dal CCNL all'epoca vigente e dal nuovo CCNL 2016-2018), che ella abbia diritto al conferimento dell'incarico professionale (lett. c) dell'art. 27 del CCNL cit.) sin dal compimento del primo quinquennio di attività ed a seguito di valutazione positiva del Collegio Tecnico, con la conseguenza che ella ha diritto a vedersi riconosciuta la decorrenza dell'incarico, nonché degli effetti economici da esso derivanti, già a partire dalla data del 1° febbraio 2014.
1.3. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che sin dal 1° febbraio 2014 ella ha raggiunto i 5 anni di anzianità di servizio in qualità di Dirigente
Farmacista presso l' e che la stessa, ricorrendo il Controparte_3 requisito della valutazione positiva da parte del competente Collegio
Tecnico al termine del primo quinquennio, avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire le funzioni superiori e comunque almeno l'incarico di natura professionale ex art. 27 lett. c) del CCNL vigente sin dal
01/02/2014;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per Controparte_1
l'effetto, condannarla al risarcimento del danno economico subìto per mancato guadagno, pari alla differenza tra la retribuzione stipendiale percepita e quella che avrebbe dovuto percepire in relazione all'indennità di posizione (parte fissa + parte variabile) dovuta sin dal
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
1° febbraio 2014 e fino al 30 novembre 2020, per un importo non inferiore ad € 54.192,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare che ella ha diritto ad ottenere l'inquadramento nel 6° livello (oggi 7° Livello) delle funzioni dirigenziali a far data dal 1° febbraio 2014 e, conseguentemente, ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra gli importi stipendiali percepiti e quelli che avrebbe dovuto percepire in relazione della retribuzione di posizione (parte fissa + variabile) dal
1° febbraio 2014 al 30 novembre 2020, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'azienda convenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subìti per l'atteggiamento tenuto, contrario ai principi di buona fede e correttezza, nonché al danno da perdita di chance e alla professionalità da quantificarsi anche in via equitativa.
2. Si è costituita l' che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. L'assunto di fondo della ricorrente, sotto diverse forme ribadito nell'atto introduttivo, è che la regolamentazione contrattuale collettiva preveda «non una mera facoltà per l'azienda datrice di lavoro, ma un vero e proprio obbligo di conferire l'incarico» (pag. 9 del ricorso).
Esso è, però, destituito di fondamento.
4.1. Invero, l'art. 27, comma 1, del CCNL dell'8 giugno 2000 (doc.
n. 24 allegato al ricorso), invocato dalla ricorrente a supporto della propria pretesa, prevede diverse tipologie di incarichi “conferibili” ai
Dirigenti.
Tra questi vi sono quello di “direzione di struttura complessa”
(lettera a)), ma anche gli “incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (lettera c)), oggetto del presente ricorso, ed
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (lettera d)).
Orbene, già la formulazione dell'art. 27 cit., che discorre di incarichi
“conferibili”, rende evidente che si tratta di mera possibilità di conferimento e non di un diritto soggettivo automatico.
La terminologia viene ribadita nel successivo art. 28 del medesimo
CCNL (che disciplina i criteri e le procedure di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali), laddove si legge che:
- “ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia…” (comma 1);
- “ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (comma 3).
Ancora una volta, la disposizione contrattuale discorre di astratta
“conferibilità” (nel senso di possibilità di conferimento) e non di un diritto soggettivo del Dirigente (medico o farmacista) al conferimento dell'incarico. Se così avesse voluto la regolamentazione contrattuale collettiva, si sarebbe utilizzata un'espressione diversa ovvero del tipo
“sono conferiti” (e non “sono conferibili”).
4.2. Il comma 4 dell'art. 28, non a caso, precisa che «Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato».
In altri termini, il conferimento effettivo (“sono conferiti”) consegue non solo alla proposta del responsabile, ma alla emanazione di un provvedimento “scritto e motivato” che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
Ne consegue che il diritto alla retribuzione spettante per lo svolgimento dell'incarico compete unicamente se l'incarico è stato effettivamente svolto previo regolare conferimento con atto scritto e
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
motivato.
4.3. Ancora, a conferma della insussistenza di un diritto soggettivo, il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che «in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9».
5. La giurisprudenza di legittimità, puntualmente invocata da parte resistente nella propria memoria difensiva, ha d'altronde ormai chiarito che «In tema di dirigenza medica [al quale, per stessa ammissione della ricorrente, “viene equiparato il dirigente farmacista”, n.d.e.], il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva» (Cass. ord. n. 11574/2023).
La pronuncia della Suprema Corte appena citata si era occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, riguardante un dirigente medico di un'A.S.P. pugliese, il quale aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro rivendicando il diritto, per avere svolto servizio dirigenziale medico da oltre cinque anni ed avere ottenuto valutazione positiva, al conferimento di un incarico almeno di “alta professionalità”, ai sensi dell'art. 27, lett. c) del CCNL
8.6.2000 - quadriennio 1998-2001, oltre al risarcimento del danno.
5.1. La Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, ha precisato quanto segue:
- che non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 8.6.2000 - quadriennio 1998-2001
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
lettere b) e c);
- che è vero che l'originario “possono” è stato sostituito, con l'art. 8 del d.lgs. n. 254/2000 (che ha modificato l'art. 15 del d.lgs. n.
502/1992), dall'assertivo “sono” attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale
“anche” (così ancora l'art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
“nonché” (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici;
- che anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è, dunque, una mera possibilità come si desume dalle locuzioni (“anche”/”nonché”) utilizzate;
- che ricorrono ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi; in particolare, l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis»;
- che ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento;
- che la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza;
- che, infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, comma 1, seconda parte del d.lgs. n. 502/1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 673/2024
2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre
e comunque, di uno di quegli incarichi;
- che la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97
Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell Controparte_1
, che si liquidano nella somma di euro 5.358,50 per
[...] soli compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9