Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...] A/17, elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 5/8, presso lo Studio dell'Avv. Enrico Grego (C.F. , numero di telefax per C.F._2
le comunicazioni 010.56.28.30 – indirizzo PEC: che la Email_1
rappresenta e difende disgiuntamente all' Avv. Tomaso Grego (C.F. , C.F._3
numero di telefax per le comunicazioni 010.56.28.30, indirizzo PEC:
per mandato in atti Email_2
e
C.F. , nato a [...], il [...], CP_2 C.F._4
residente in [...]3 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GRECO RAFFAELLA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso congiunto depositato il 29.11.2024
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di ottenere sentenza di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che le parti hanno rinunciato a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) le parti hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/11/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
dall'unione è nata la figlia Persona_1
in data 20.01.2011;
b) le parti si sono separate come da Sentenza n. 2051/2024 emessa da questo Tribunale
Ordinario di Genova in data 11.07.2024 e da allora hanno vissuto separate senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti con rito concordatario nel Comune di Genova il 18.11.2010, trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile competente (Anno 2010, Atto n. 794, Parte I),
ORDINA all'ufficiale dello stato civile di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Atto N. 794 parte I - anno 2010 - Comune di GENOVA)
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre.
2. Il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia: CP_2
i) a fine settimane alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì sera (ore 21) riportandola a casa della madre ed occupandosi di accompagnarla e riprenderla da scuola il lunedì mattina;
ii) nella settimana successiva, quando il weekend è della madre, il padre terrà la figlia con sé il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento dalla madre a carico del padre;
iii) dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni con la madre;
iv) per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (analogo periodo per la madre);
v) vacanze pasquali, ponti ed eventuale settimana bianca, ad anni alterni con la madre.
3) Il IG. verserà a titolo di assegno di mantenimento per la figlia la somma di Euro CP_2
900,00 mensili oltre adeguamento Istat come per legge, oltre il 100% delle spese straordinarie relative alla stessa, come da verbale della IV Sezione di codesto Tribunale. In dette spese si intendono ricomprese quelle per la partecipazione ad un'attività sportiva concordata (ad oggi corso preagonistico presso il Tennis Club Genova) ed il costo per un numero di ripetizioni non superiore a nove ore ed eventuali ulteriori, ove necessarie e preventivamente concordate, con persona da individuare concordemente tra i genitori, come pure le seguenti, già indicate nel verbale di cui sopra:
- spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (previo accordo sui professionisti ed i preventivi) e farmaceutiche su ricetta (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
- spese scolastiche/universitarie presso Istituti pubblici (libri, iscrizioni, e, previo accordo, gite, tablet, computer, etc.);
- attività parascolastiche da concordare preventivamente dai genitori di volta in volta (per esempio corsi di musica, centri estivi, etc). Si precisa che le spese per l'attività sportiva di al 100% a carico del IG. si Per_1 CP_2
intendono decorrenti sin dalla data odierna (26/6/2024);
4) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra , e laddove necessario il CP_1
IG. si impegna a formalizzare il suo consenso nelle sedi competenti. CP_2
5) In questa sede, a titolo di una tantum ex art. 5 comma VIII l. 898/1970 a favore della IG.ra
, il IG. si impegna e si obbliga irrevocabilmente a trasferire, salvo restando il CP_1 CP_2
mantenimento del diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale relative all'immobile di cui sopra, e la IG.ra si impegna e si obbliga ad accettare, l'integrale proprietà CP_1
dell'immobile sito in Genova Via Mameli 2A/17, con accessori e pertinenze. Le spese ed eventuali oneri fiscali del trasferimento (con applicazione delle esenzioni di legge per bollo, registro ed ogni altra tassa posto che il trasferimento in questione è funzionale alla definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale) saranno ripartite nei rapporti interni tra le parti al 50% tra loro;
le parti concordano di utilizzare per il trasferimento lo studio del Notaio Dott. , presso Persona_2
cui impegnano a recarsi entro e non oltre trenta giorni dall'emissione della sentenza di divorzio.
6) Le nuove condizioni economiche avranno a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
7) La IG.ra si impegna a restituire al IG. una sedia gialla antica con CP_1 CP_2
braccioli, i piatti che si trovano in 4/5 scatole in cantina, circa dieci bottiglie tra cantina e casa, coppe di tennis del IG. libri di economia;
la IG.ra si impegna altresì a CP_2 CP_1 rendersi custode dell'anello d'argento della nonna del IG. fino alla sua consegna a CP_2
. Per_1
8) Relativamente all'immobile di cui sopra, il IG. si impegna, con manleva e garanzia CP_2
della IGnora , a tenere a proprio carico le rate di mutuo residuo, salvo restando il CP_1
mantenimento del diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale.
9) Con la sottoscrizione del verbale di divorzio congiunto le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione sia risarcitorio, che restitutorio;
in particolare la IG.ra dichiara di rinunciare al credito pari ad un quinto CP_1 dell'eventuale prezzo di vendita dell'immobile sito in Via Mameli 2 A int. 17, anche in ragione dell'attribuzione in suo favore dell'immobile stesso e di rinunciare a qualsiasi domanda e/o azione, rimettendo immediatamente eventuali querele ed accettando le rimessioni stesse.
10) Le spese di entrambi i procedimenti sono integralmente compensate tra le parti.
11) Le spese legali e processuali relative al presente procedimento per divorzio saranno integralmente tra le parti compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art.13 L.P.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di competenza
Genova, lì 17/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni