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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI ON, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1689/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Colli Aminei 38 80131 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 15
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2017/251263 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1181/15/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'estratto di ruolo, limitatamente alla cartella di pagamento con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno
2013.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'estratto di ruolo, indicato in epigrafe, lamentando omessa notifica della cartella di pagamento relativa all'IRPEF del 2013.
Il giudice di primo grado, ritenendo fondate le argomentazioni del ricorso, lo ha accolto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso di specie è stato correttamente impugnato un estratto di ruolo, ricorrendo le condizioni previste in deroga dalla normativa introdotta all'articolo 12, comma 4 bis del
DPR n. 602 del 1973, in quanto a Resistente_1, quale ex funzionario del ministero della giustizia era stata bloccata la erogazione della pensione, a causa della esecutività dell'estratto di ruolo.
Quanto al merito della vicenda, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia della Riscossione, risulta che la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata, con il rito degli irreperibili, in Indirizzo_1 c del Comune di Albano Laziale, mentre dal certificato storico anagrafico prodotto in giudizio risulta che
Resistente_1 risiedeva in Albano alla Indirizzo_2, sin dal 24 luglio 2015.
Si deve ritenere, pertanto, che la cartella di pagamento impugnata sia viziata dalla omessa notifica e che pertanto la stessa deve essere annullata, come correttamente sostenuto, con ampia e congrua motivazione, dal giudice di primo grado.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI ON, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1689/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Colli Aminei 38 80131 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 15
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2017/251263 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1181/15/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'estratto di ruolo, limitatamente alla cartella di pagamento con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno
2013.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'estratto di ruolo, indicato in epigrafe, lamentando omessa notifica della cartella di pagamento relativa all'IRPEF del 2013.
Il giudice di primo grado, ritenendo fondate le argomentazioni del ricorso, lo ha accolto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso di specie è stato correttamente impugnato un estratto di ruolo, ricorrendo le condizioni previste in deroga dalla normativa introdotta all'articolo 12, comma 4 bis del
DPR n. 602 del 1973, in quanto a Resistente_1, quale ex funzionario del ministero della giustizia era stata bloccata la erogazione della pensione, a causa della esecutività dell'estratto di ruolo.
Quanto al merito della vicenda, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia della Riscossione, risulta che la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata, con il rito degli irreperibili, in Indirizzo_1 c del Comune di Albano Laziale, mentre dal certificato storico anagrafico prodotto in giudizio risulta che
Resistente_1 risiedeva in Albano alla Indirizzo_2, sin dal 24 luglio 2015.
Si deve ritenere, pertanto, che la cartella di pagamento impugnata sia viziata dalla omessa notifica e che pertanto la stessa deve essere annullata, come correttamente sostenuto, con ampia e congrua motivazione, dal giudice di primo grado.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.