Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2025, proposto da
G.Al.Po.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 29 settembre 2025, prot. n. 15354: diniego di concessione per l’occupazione permanente degli spazi corrispondenti a n. 2 accessi a raso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ND Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la G.AL.POS s.r.l. (in appresso, G.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 29 settembre 2025, prot. n. 15354, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, sulla scorta del parere contrario del Comando di Polizia Municipale prot. n. 736 del 13 gennaio 2025, nonché previa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 11478 del 21 luglio 2025, aveva rigettato l’istanza del 6 maggio 2024, prot. n. 6826, volta al rilascio della concessione per l’occupazione permanente degli spazi corrispondenti a n. 2 accessi a raso dalla via Pasitea, n. 136 e n. 138, all’autorimessa pertinenziale all’“Hotel Poseidon”, in usufrutto alla proponente;
- il gravato provvedimento di diniego era, segnatamente, motivato, per relationem al parere contrario del Comando di Polizia Municipale prot. n. 736 del 13 gennaio 2025, in base al rilievo che non sussisteva, nella specie, la condizione prevista dall’art. 46, comma 2, lett. c, del d.p.r. n. 495/1992 per la realizzazione di passi carrabili («qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale»);
- nell’avversare siffatta determinazione, la G. lamentava, in estrema sintesi, che, in violazione dell’art. 17.b del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del Consiglio comunale (DCC) di Positano n. 5 del 29 aprile 2021 e modificato con successiva DCC b. 35 del 30 dicembre 2021 (in appresso Regolamento comunale), nonché in difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, l’amministrazione comunale intimata avrebbe obliterato che quelli per cui si era richiesta la concessione per occupazione permanente sarebbero stati non già passi carrabili, soggiacenti alla disciplina dell’art. 46 del d.p.r. n. 395/1992, bensì meri accessi a raso, sempre consentiti dalla citata disposizione regolamentare locale;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Positano, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 16 dicembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- il Regolamento comunale distingue i passi carrabili e gli accessi a raso al precipuo e solo fine di stabilire l’applicabilità o meno del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, da esso disciplinato, essendo evidente che l’assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei passi carrabili – definiti dall'art. 44 d.lgs. n. 507/1993, come quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata – avviene allorquando l'occupazione, finalizzata alla realizzazione dell'accesso, si attui con opere visibili, dirette a facilitare tale accesso, ed essendo, quindi, altrettanto evidente, che sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” col manto stradale, c.d. “a raso”, che risultino privi di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (sul punto, cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., n. 16913/2007; sez. VI, n. 1050/2023);
- esso non assume, pertanto, rilevanza sul piano della sicurezza stradale, che non può essere pretermessa dall’amministrazione comunale in sede di rilascio della concessione per l’occupazione temporanea degli spazi corrispondenti ai varchi di accesso dalla strada pubblica;
- ciò è tanto vero che l’art. 3, comma 1, n. 37, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) definisce il passo carrabile in termini di «accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli», senza distinguere tra accesso “a raso” e accesso “con opere”;
- tanto chiarito, la condizione prevista dall’art. 46, comma 2, lett. c, del d.p.r. n. 495/1992, e costituita separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale, in quanto funzionale a garantire la sicurezza della circolazione stradale, non è da reputarsi, dunque, derogabile in ragione della conformazione dell’accesso;
- in questo senso, TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 219/2021 e TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 491/2023, con riguardo alla concorrente condizione di cui alla lett. a del citato art. 46, comma 2, del d.p.r. n. 495/1992 (distanza minima di 12 m. dei passi carrai dalle intersezioni viarie), hanno osservato che: -- «è irrilevante che l'accesso dalla proprietà privata sulla pubblica via, presidiato da passo carraio, sia con o senza opere (i.e. accesso a raso), così come è irrilevante che una delle strade componenti l'intersezione sia a fondo cieco, ponendosi sempre le medesime esigenze di sicurezza e incolumità delle opere»; -- «un regolamento comunale, anche solo perché fonte normativa sottordinata, non può introdurre norme in contrasto con le previsioni del c.d. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada» (sul punto, cfr. anche TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 1339/2015);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
ND Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di PO | GI SO |
IL SEGRETARIO