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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 979/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Marzella, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.05.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1
domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la Controparte_1
casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del un contributo per il mantenimento della CP_1
figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Monte San
Giovanni Campano (FR), il 26.08.2017; dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, Per_1
nella data del 3.03.2022; la casa coniugale, sita in Frosinone (FR), alla via Fontana Unica n. 137, era di proprietà comune della e di sua sorella;
la era assunta dalla “Agena Parte_1 Parte_1
Società Cooperativa Sociale”, con mansioni di operatore socio-sanitario, e percepiva stipendio pari a circa euro 800,00 mensili;
il marito lavorava alle dipendenze della , impiegato Parte_2
presso l'Ospedale “Spaziani”, con mansioni di tecnico radiologico e stipendio pari a circa euro
1.500,00 mensili;
la separazione era da addebitarsi al marito “essendo venuta a mancare ogni forma di comunione materiale e spirituale”.
è comparso nella prima udienza dinanzi al Giudice delegato, senza spiegare Controparte_1
formale costituzione (con la presente sentenza se ne dichiara la contumacia).
In tale udienza, la Difesa della ricorrente ha dato conto della intenzione del resistente di aderire alle condizioni di separazione espresse nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale e, coerentemente, si sono espresse le parti personalmente, dichiarando di voler definire il processo alle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale, di cui sono stati dettagliati/integrati i contenuti nel verbale della stessa udienza. Sicché la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa, nei quali si è dato atto del venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e l'adesione manifestata dal marito convenuto all'udienza di comparizione dei coniugi convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Nulla deve disporsi sull'addebito della separazione, non potendosi ritenere insistita la relativa domanda.
3. In ordine al regime di regolamentazione della prole minorenne deve statuirsi in conformità alle richieste della ricorrente, cui ha aderito il resistente, risultando congrue a garantire l'interesse della minore.
In punto di diritto deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c., nei commi 2 e 4, impone al giudice di tenere conto degli accordi tra le parti, salvo valutare la rispondenza delle condizioni concordate al prioritario interesse dei figli e ciò tanto con riferimento alla disciplina dell'affidamento, collocamento, assegnazione della casa e visite del genitore non collocatario, quanto al contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli.
In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, deve rilevarsi che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento congiunto è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Nella vicenda che occupa va disposto il coesercizio della genitorialità in favore delle parti e ciò non soltanto per l'operare del regime legale ordinario, richiesto dalla ricorrente e condiviso dal resistente, ma in quanto non emergono in atti elementi idonei a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità.
Va confermato, inoltre, il collocamento della figlia minore presso la madre, in considerazione dell'età della minore (nata nel 2022) e della permanenza con la madre dopo la cessazione della convivenza coniugale. Il padre ha, d'altro canto, aderito al collocamento presso la madre richiesto ex adverso.
Con riferimento al diritto della minore minore alla bigenitorialità, deve osservarsi che risulta garantito dalle modalità di visita indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso, specificate/integrate nel verbale dell'udienza del 14.02.2025, in quanto adeguate a consentire di coltivare la relazione padre-figlia, intensificandola con la crescita della minore.
Difatti le parti hanno convenuto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, somministrando alla minore la cena e poi riconducendola presso la casa della madre;
a week end alternati, o il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00; per le festività natalizie alternandosi la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di
Capodanno; per le festività pasquali, alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, per cinque giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
A partire dal compimento del quinto anno di età della minore, prevedendo visite due pomeriggi a settimana, di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a week end alternati, prelevandola il sabato alle ore 10:00 e riconducendola presso la madre la domenica alle ore 19:00; nel periodo natalizio, per tre giorni consecutivi, comprensivi o del Natale o del Capodanno;
nel periodo pasquale per due giorni consecutivi, comprensivi o della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Sulla assegnazione della casa familiare deve valorizzarsi il disposto dell'art. 337 sexies c.c. che, nell'interpretazione prevalente, individua quale unico criterio di assegnazione della casa l'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
L'allocazione della figlia minore presso la madre e il diritto della figlia alla conservazione del proprio ambiente domestico persuadono della sussistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare in favore della (che ne è anche comproprietaria, unitamente alla propria Parte_1
sorella).
In ordine al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in astratto, esso deve rilevarsi che trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in situazioni di crisi familiare.
La quantificazione dell'assegno perequativo si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Nella specie, il Collegio ritiene congrua la somma mensile di euro 300,00, che le parti hanno chiesto di prevedere a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia minore, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre dipendente della , come tecnico radiologo e percettore di stipendio mensile di Parte_2
euro 1.350,00 circa (vedi dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025); la madre, già assunta come operatore socio-sanitario presso l'ospedale Spaziani di attualmente disoccupata, Parte_2
prossima a percepire indennità NASPI di ammontare presumibilmente pari a circa euro 500/600,00 al mese (vedi dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età della figlia (nata nel 2022), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale la figlia coabita.
4. Considerata la definizione concordata della lite fin dalla prima udienza e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni Campano
(FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2017, Numero 12, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− nulla sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, Persona_2
− dispone la collocazione della detta figlia presso la madre;
− regolamenta le visite padre-figlia come in parte motiva;
− assegna in favore di la casa coniugale, sita in via Fontana Parte_1 Parte_2
Unica, n. 137;
− dispone che corrisponda, in favore di entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minorenne la somma mensile di euro
300,00, da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 979/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Marzella, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.05.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1
domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la Controparte_1
casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del un contributo per il mantenimento della CP_1
figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Monte San
Giovanni Campano (FR), il 26.08.2017; dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, Per_1
nella data del 3.03.2022; la casa coniugale, sita in Frosinone (FR), alla via Fontana Unica n. 137, era di proprietà comune della e di sua sorella;
la era assunta dalla “Agena Parte_1 Parte_1
Società Cooperativa Sociale”, con mansioni di operatore socio-sanitario, e percepiva stipendio pari a circa euro 800,00 mensili;
il marito lavorava alle dipendenze della , impiegato Parte_2
presso l'Ospedale “Spaziani”, con mansioni di tecnico radiologico e stipendio pari a circa euro
1.500,00 mensili;
la separazione era da addebitarsi al marito “essendo venuta a mancare ogni forma di comunione materiale e spirituale”.
è comparso nella prima udienza dinanzi al Giudice delegato, senza spiegare Controparte_1
formale costituzione (con la presente sentenza se ne dichiara la contumacia).
In tale udienza, la Difesa della ricorrente ha dato conto della intenzione del resistente di aderire alle condizioni di separazione espresse nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale e, coerentemente, si sono espresse le parti personalmente, dichiarando di voler definire il processo alle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale, di cui sono stati dettagliati/integrati i contenuti nel verbale della stessa udienza. Sicché la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa, nei quali si è dato atto del venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e l'adesione manifestata dal marito convenuto all'udienza di comparizione dei coniugi convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Nulla deve disporsi sull'addebito della separazione, non potendosi ritenere insistita la relativa domanda.
3. In ordine al regime di regolamentazione della prole minorenne deve statuirsi in conformità alle richieste della ricorrente, cui ha aderito il resistente, risultando congrue a garantire l'interesse della minore.
In punto di diritto deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c., nei commi 2 e 4, impone al giudice di tenere conto degli accordi tra le parti, salvo valutare la rispondenza delle condizioni concordate al prioritario interesse dei figli e ciò tanto con riferimento alla disciplina dell'affidamento, collocamento, assegnazione della casa e visite del genitore non collocatario, quanto al contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli.
In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, deve rilevarsi che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento congiunto è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Nella vicenda che occupa va disposto il coesercizio della genitorialità in favore delle parti e ciò non soltanto per l'operare del regime legale ordinario, richiesto dalla ricorrente e condiviso dal resistente, ma in quanto non emergono in atti elementi idonei a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità.
Va confermato, inoltre, il collocamento della figlia minore presso la madre, in considerazione dell'età della minore (nata nel 2022) e della permanenza con la madre dopo la cessazione della convivenza coniugale. Il padre ha, d'altro canto, aderito al collocamento presso la madre richiesto ex adverso.
Con riferimento al diritto della minore minore alla bigenitorialità, deve osservarsi che risulta garantito dalle modalità di visita indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso, specificate/integrate nel verbale dell'udienza del 14.02.2025, in quanto adeguate a consentire di coltivare la relazione padre-figlia, intensificandola con la crescita della minore.
Difatti le parti hanno convenuto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, somministrando alla minore la cena e poi riconducendola presso la casa della madre;
a week end alternati, o il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00; per le festività natalizie alternandosi la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di
Capodanno; per le festività pasquali, alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, per cinque giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
A partire dal compimento del quinto anno di età della minore, prevedendo visite due pomeriggi a settimana, di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a week end alternati, prelevandola il sabato alle ore 10:00 e riconducendola presso la madre la domenica alle ore 19:00; nel periodo natalizio, per tre giorni consecutivi, comprensivi o del Natale o del Capodanno;
nel periodo pasquale per due giorni consecutivi, comprensivi o della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Sulla assegnazione della casa familiare deve valorizzarsi il disposto dell'art. 337 sexies c.c. che, nell'interpretazione prevalente, individua quale unico criterio di assegnazione della casa l'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
L'allocazione della figlia minore presso la madre e il diritto della figlia alla conservazione del proprio ambiente domestico persuadono della sussistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare in favore della (che ne è anche comproprietaria, unitamente alla propria Parte_1
sorella).
In ordine al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in astratto, esso deve rilevarsi che trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in situazioni di crisi familiare.
La quantificazione dell'assegno perequativo si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Nella specie, il Collegio ritiene congrua la somma mensile di euro 300,00, che le parti hanno chiesto di prevedere a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia minore, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre dipendente della , come tecnico radiologo e percettore di stipendio mensile di Parte_2
euro 1.350,00 circa (vedi dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025); la madre, già assunta come operatore socio-sanitario presso l'ospedale Spaziani di attualmente disoccupata, Parte_2
prossima a percepire indennità NASPI di ammontare presumibilmente pari a circa euro 500/600,00 al mese (vedi dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età della figlia (nata nel 2022), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale la figlia coabita.
4. Considerata la definizione concordata della lite fin dalla prima udienza e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni Campano
(FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2017, Numero 12, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− nulla sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, Persona_2
− dispone la collocazione della detta figlia presso la madre;
− regolamenta le visite padre-figlia come in parte motiva;
− assegna in favore di la casa coniugale, sita in via Fontana Parte_1 Parte_2
Unica, n. 137;
− dispone che corrisponda, in favore di entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minorenne la somma mensile di euro
300,00, da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini