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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 41477/18 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Testa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via del Corso n.300, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Antonini, in virtù di procura allegata telematicamente, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Civitavecchia, Lungoporto Gramsci n.63;
OPPOSTO
OGGETTO: contratti bancari-fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 28.11.2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.6956/2018 del 21.3.2018 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.16242/2018 con il quale era ingiunto alla
O.R.E.M. s.r.l., quale debitrice principale, ed a e , nei limiti Parte_1 Parte_2 della fideiussione da essi rilasciata, il pagamento, in solido, dell'importo di € 121.836,69 oltre interessi e spese del monitorio.
L' quale acquirente del credito dalla Sedici Banca s.p.a. in Controparte_1
amministrazione straordinaria, richiedeva detto importo alla parte opponente quale Parte_1
fideiussore omnibus, sino ad euro 120.000,00, della società O.R.E.M. s.r.l., in relazione al saldo negativo, al giorno 11.01.2018, del rapporto di conto corrente 10954. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato e non adeguatamente Parte_1
provato.
Successivamente alla scadenza dei termini istruttori, nel corso del procedimento, la parte opponente eccepiva la nullità assoluta della fideiussione in quanto in violazione della normativa antitrust
L' si costituiva in giudizio chiedendo nel merito di rigettare l'atto di Controparte_1
opposizione.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed espletata c.t.u. contabile;
con ordinanza resa all'udienza del 20 marzo 2019 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Va considerato, preliminarmente che:
-l'eccezione di tardività della costituzione di parte opponente era stata rinunciata dalla parte opposta in quanto basata sulla data di lavorazione della cancelleria dell'iscrizione al ruolo e non sull'effettiva data di iscrizione;
-l' ha provato la propria legittimazione attiva in relazione al credito ingiunto sia Controparte_1 tramite l'allegazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'acquisizione dei rapporti contrattuali della Sedici Banca in amministrazione straordinaria, con la connessa indicazione del tipo dei rapporti acquisiti, che con gli estratti conto allegati ove risulta, nel dicembre 2012 il
“girosaldo per cessione ad ” (circostanza sintomatica che detto rapporto non era tra Controparte_1
quei rapporti della Sedici Banca che erano stati assegnati alla New16 s.p.a.);
-risulta provato il mutamento del numero di individuazione del conto a seguito del passaggio del rapporto all' sia in base alla missiva allegata al riguardo dalla banca opposta sia Controparte_1 dagli estratti di conto corrente da dove emerge che l'estratto conto iniziale del rapporto di conto corrente 06808/1000/00010954 è in continuità con l'ultimo saldo del conto corrente originario
29971 a cui fanno riferimento i contratti di conto corrente e di apertura di credito allegati;
-l'esibizione dell'originale dell'atto di fideiussione ha comprovato la riferibilità della sottoscrizione del dallo stesso non disconosciuta (come chiarito a verbale all'udienza del Pt_1
giorno 11.9.2019), alla fideiussione prestata in favore della O.R.E.M. s.r.l., titolare dei rapporti bancari in discussione (conto corrente e apertura credito);
Riguardo all'eccezione incidentale di nullità assoluta della fideiussione avanzata nel corso del procedimento dal fideiussore opponente va osservato che essa è stata avanzata contestando la violazione della normativa antitrust, con conseguente invalidazione della connessa pretesa creditoria dell'istituto di credito, in quanto la fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di "sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c." proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Il Tribunale ritiene assorbente, al riguardo, la circostanza che gli opponenti abbiano allegato il suddetto provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia tardivamente con conseguente inutilizzabilità dello stesso, in quanto depositato oltre il termine di decadenza per il deposito delle istanze istruttorie e di documenti.
Infatti, premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, detto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento violativo della normativa antitrust, la mancata allegazione del predetto atto non consente di verificare la conformità delle fideiussioni prestate al modulo ABI censurato dalla Banca
d'Italia.
Inoltre, a fronte dell'eccezione di nullità assoluta della fideiussione va considerato che, condivisibilmente, la Suprema Corte (Sezioni Unite, sentenza 41994 del 2021) esclude la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, si rileva come non emerga una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto: -l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Pertanto, detta eccezione di nullità assoluta – nel corso del procedimento era stata rilevata la questione della possibile di nullità relativa – risulta infondata e, comunque, non provata.
In ordine all'entità del credito, va premesso che risulta provato documentalmente il contratto di conto corrente e le connesse pattuizioni economiche -interessi, commissioni, spese, valute- come risultanti dal contestuale documento inerente alle indicazioni di dette pattuizioni economiche
(entrambe detta documentazione risulta sottoscritta dalla società debitrice); inoltre riguardo al rapporto contrattuale in questione sono stati allegati i relativi estratti conto.
Si rileva, invece, riguardo al connesso contratto di apertura di credito, che, al di là delle pattuizioni normative contenute in sede di contratto del conto corrente, in detto contratto di apertura di credito non risulta l'ammontare dell'affidamento concesso, inoltre il relativo documento di sintesi non risulta sottoscritto dalla società debitrice né risulta dalla documentazione contrattuale l'ammontare degli interessi intrafido.
Pertanto, in assenza di prova scritta, prevista a pena di nullità, sugli interessi da applicare intrafido, va depurato il saldo di conto corrente dall'applicazione di detti interessi non pattuiti per iscritto, applicando gli interessi sostitutivi ex art.117 T.U.B.
In relazione agli interessi anatocistici, va preliminarmente considerato che il principale riferimento normativo è l'art.1283 c.c., norma a carattere imperativo e di natura eccezionale, che, in mancanza di usi contrari, ammette l'anatocismo a particolari condizioni, limitando la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e subordinando detta produzione alla formulazione di una domanda giudiziale, che ne determina anche la decorrenza, o al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.
Tale disciplina appare suscettibile di essere derogata solo ad opera di usi contrari, i quali essendo idonei a modificare la disciplina prevista dalla suddetta norma imperativa, non possono che essere gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre non può trattarsi di usi negoziali o interpretativi, quali le norme bancarie uniformi, in quanto le stesse non hanno natura normativa, ma solo natura negoziale, poiché consistono in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.
Si rileva, poi, che l'art. 25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U.
22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva, che all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000, a far data dal
1° luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità.
Detta capitalizzazione, però, deve ritenersi legittima solo sino al 31.12.2013 in conseguenza della modifica, disposta dalla L. n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), dell'art. 120, comma 2,
TUB nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova normativa assicura solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione, la lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Considerato, poi, che la legge di stabilità è fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ., si ritiene che, a partire dall'1.1.2014, detto nuovo assetto normativo prevale sul precedente, negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Pertanto, si ritiene che il saldo vada decurtato della capitalizzazione trimestrale dal primo gennaio 2014 sino al termine del rapporto di conto corrente.
Va rilevato, invece, per la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo precedente al 2014, che da una verifica del contratto emerge come nella prima pagina sia contenuta l'approvazione specifica delle condizioni generali di contratto del conto corrente che prevedono la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità e nel connesso documento contenente la contestuale
(13.10.2008) indicazione delle condizioni economiche del contratto risulta indicata la periodicità di capitalizzazione trimestrale;
pertanto, dovendosi ritenere essere presente l'approvazione specifica, per iscritto, della pattuizione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, deve ritenersi utilizzabile il ricalcolo effettuato dal perito che depura il conto dalla capitalizzazione trimestrale solo dal 2014, oltre che dagli interessi nei limiti del fido calcolati nella misura di cui all'art.117 T.U.B.
Dalla perizia esperita, in base a detti criteri, è risultato un saldo a credito della società opposta di euro 97.898,20, oltre gli interessi convenzionali dal 12.1.2018 al saldo.
Per quanto sopra detto, assorbita ogni altra questione, il Tribunale ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente e di condannare a seguito del Parte_1
ricalcolo del saldo depurato dalle voci di addebito illegittime in conseguenza di una non valida pattuizione di interessi ultralegali nei limiti del fido e di capitalizzazione trimestrale dal gennaio
2014, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 97.898,20, oltre gli Controparte_1
interessi convenzionali di cui al rapporto di conto corrente dal 12.1.2018 al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte, in pari misura, in considerazione degli esiti della stessa.
In ragione della prevalente soccombenza della parte opponente, la predetta va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite per i residui due terzi, spese liquidate come in dispositivo nella loro interezza (su cui calcolare i due terzi).
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.6956/2018 del 21.3.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.16242/2018, nei confronti di Parte_1
depurato il saldo del rapporto di conto corrente in oggetto dalle voci di addebito illegittime, condanna al pagamento, in favore dell' dell'importo di euro di Parte_1 Controparte_1
euro 97.898,20, oltre gli interessi convenzionali di cui al rapporto di conto corrente dal 12.1.2018 al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite nei limiti di un terzo, ponendo definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte, in pari misura;
condanna alla rifusione, in favore dell' dei residui due terzi Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano complessivamente (su cui calcolare i due terzi) in € 12.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A: e C.P.A. come per legge.
Roma, 09.03.2025 Il Giudice
Alfredo Landi