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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20004/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20004/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Giuseppe
Cincotta nell'interesse di ; avv. Marco Rossi Parte_1
per sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_1
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
16/07/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nata a [...] il [...], C.F; Parte_1
residente in [...]
int.5, elett.te domiciliata in Lipari, via Prof. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta del Foro di
Barcellona P.G., che la rappresenta e difende per mandato in atti
Opponente
Contro
C.F. in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rapp.te p.t, con sede in Meste, via Terraglio, 63 assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in
Verona, vicolo S. Bernardino, 5A, ha eletto domicilio giusta
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20004/2019
procura in atti Opposta
Avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 496/2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. -
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 Agosto 2016, la opposta richiedeva il pagamento della somma di € CP_2
9.167,39, dovuta a suo dire da , a seguito del Parte_1
contratto d finanziamento n. 3110103, stipulato in Lipari con la
Banca Monte Dei Paschi di Siena e per successiva cessione del relativo credito, pro soluto, alla con atto del Controparte_2
19/06/2015.
Regolarmene notificato alla debitrice ingiunta questa proponeva opposizione con atto di citazione del 14.11.2016 ritenendo che il decreto opposto dovesse essere “… revocato poiché nessuna somma può essere pretesa dalla nei confronti della signora CP_2
. In ogni caso, in via subordinata, l'importo richiesto Parte_1
dovrà essere ridotto data la nullità delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali…”.
Riteneva infatti che le clausole del contratto fossero da valutare sulla base della “…normativa dettata dal codice del consumo ed in particolare dagli artt. 33 e seguenti d.lgs n. 206/05, in ordine alla vessatorietà delle clausole inserite in contratti standard e non oggetto di specifica contrattazione tra il professionista e il consumatore”. E così
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20004/2019
indicava come nulla la clausola “…nella parte in cui prevede la decadenza dal beneficio del termine dopo solo due rate non pagate…”, non essendo stata oggetto “…di specifica contrattazione”; stessa considerazione per la “… clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, che prevede l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento di interessi moratori pari al 15,96% su base annua”, risultando, entrambe le predette clausole “… vessatorie, sia per i costi eccessivi posti a carico del consumatore sia per difetto di trasparenza”. Lamentava poi che il “…tasso degli interessi moratori del 15,96% è stabilito in una clausola quasi illeggibile in ragione della misura dei caratteri”. Inoltre chiedeva che fosse dichiarata la vessatorietà anche della clausola relativa alle spese accessorie e chiedeva comunque la rideterminazione del debito e la prova dello stesso chiedendo conclusivamente l'accoglimento delle seguenti domande: “1)dichiarare la vessatorietà e quindi la nullità delle clausole di cui ai numeri 16 e 18 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto tra la signora Parte_1
e la Monte dei Paschi di Siena, nonché l'opponibilità di tale CP_2
nullità alla banca IFIS cessionaria, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente ripristino del versamento rateizzato e disapplicazione degli interessi moratori;
1) considerare in ogni caso non dovuti gli interessi moratori pretesi da controparte o, in subordine, ridurre la penale nella misura ritenuta equa ai sensi dell'art. 1384 c.c.; 2) ancora in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di
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cui al punto 1), ridurre la somma pretesa decurtando dal capitale e dalle rate scadute gli interessi corrispettivi compresi nelle rate perché non dovuti in caso di mora;
3) Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, 4)
Conseguentemente dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto o comunque disporre la revoca dello stesso, per tutti i motivi esposti in narrativa 5) In via subordinata, limitare il credito alla somma che risulterà dovuta in accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3; 6) Ammettere tutti i mezzi di prova che verranno ritenuti utili e conducenti, anche in esito alla difesa avversaria Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Iscritta a ruolo la causa presso la sede centrale di questo tribunale, si costituiva la opposta con comparsa del 22.01.2018 ove contestando le ragioni di parte opponente, conclusivamente domandava di “1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare i decreti ingiuntivi opposti e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della CP_2
signora della somma di € 9.167,39 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da
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calcolarsi sul solo capitale pari a € 4.504,48 fino all'effettivo soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%...”, producendo conducente documentazione.
Chiesto inizialmente un rinvio per bonario componimento, successivamente il fascicolo era trasmesso alla sede distaccata di
Lipari presso la quale era riassunta dalla opponente che chiedeva l'accoglimento delle domande svolte “nell'atto introduttivo del giudizio n. 2100/16 RG…”.
Con comparsa datata 11.06.2019 si costituiva la opposta ribadendo le proprie argomentazione e chiedendo “…In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare i decreti ingiuntivi opposti e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della CP_2
signora della somma di € 9.167,39 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale pari a € 4.504,48 fino all'effettivo soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con
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vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”, allegando relativa documentazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e svolta la mediazione con esito negativo, con ordinanza del 24/06/2021 “… atteso quanto disposto con la ordinanza del
24.09.2020 che sono stati già concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc
e che la prosecuzione del processo non osta al completamento della mediazione che può concludersi prima che si svolga la prossima udienza…, la causa era rinviata “…per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.02.2022”.
Era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 14.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dia luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri
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probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Va poi precisato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in
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opposizione “si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”.
Ciò posto, nel caso di specie parte opponente non contesta la fonte contrattuale da cui trae origine il credito ma, sostanzialmente la validità solo di alcune clausole posto che la natura del contratto definito dalla parte opponente come
“contratto di apertura di credito mediante consegna di una carta utilizzabile presso un soggetto convenzionato” è documentalmente smentita dalla intestazione del contratto medesimo ove si legge
“Richiesta di finanziamento per acquisto Beni/Servizi”, ma non solo;
in esso è riportata la descrizione del bene, “auto Opel Corsa 4^ serie”, il cui acquisto è stato così finanziato. Inoltre, è ivi indicato il n. di rate e l'importo di ciascuna di esse oltre il TAN e il TAEG unitamente alle spese di istruttoria congiuntamente all'importo da erogare.
Orbene, nel caso in cui il credito azionato germini da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione del dell'inadempimento del debitore.
In particolare, si rileva che la Banca opposta, abbia depositato in
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giudizio il citato contratto di finanziamento (cfr all. 2 del fascicolo monitorio) recante plurime sottoscrizioni della opponente e, come detto, le specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata ed ai tassi applicati (TAN e TAEG); risulta altresì prodotto l'atto di cessione dei relativi crediti e le conseguenti comunicazioni alla debitrice. A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa al residuo dovuto di complessivi “…€ 9.167,39 di cui €
4.504,48 in linea capitale, come risulta dall'estratto conto che si produce
(doc.06), ed € 2.477,71 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996)…”, l'opponente, senza provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitato a lamentare la nullità di alcune clausole che però appaiono sottoscritte dalla opponente e così regolari anche in quanto non determinanti squilibri in danno della stessa.
Infatti, nella chiarezza e specificità del contratto, nei termini sopra riportati, nessuna sproporzione si riscontra tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della debitrice integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo nei termini indicati nell'atto di opposizione.
Peraltro, per tutte le clausole asseritamente vessatorie la opponente afferma che non sarebbero state oggetto di “…
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specifica contrattazione tra il professionista e il consumatore” (cfr. pag.
4 dell'atto di citazione in opposizione), circostanza che, rimasta indimostrata, è smentita nella forma dalla sottoscrizione delle stesse.
Inoltre, sugli interessi di mora, essi appaiono in linea con la pattuizione contrattuale né agli stessi sono stati aggiunti ulteriori costi e spese di cui si duole la opponente.
Ed infatti, la richiesta della banca opposta appare chiara e lineare essendosi materializzata, nella indicazione dell'importo complessivamente ingiunto, solo quello pari a …€ 2.477,71 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto…oltre alla somma di €. 4.504,48 in linea capitale.
Inoltre, infondate appaiono le critiche mosse alla clausola 18 che stabilisce l'applicazione di una penale.
Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non abbiano natura vessatoria, non rientrando tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021), che, nel caso di specie comunque sussiste.
Inoltre come affermato dalla stessa opposta, “… nonostante la
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previsione pattizia non ha applicato alcuna penale alla signora
per il suo inadempimento (cfr. estratto conto certificato, doc. Parte_1
6 monitorio)” che mostra, fra l'altro, la carenza di interesse ex art. 100 cpc, sul punto, di parte opponente.
Anche la decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
Ne consegue così il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo nella misura determinata, mancando questioni particolarmente complesse secondo i valori minimi del DM 55/2014 aggiornati sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo lo scaglione di riferimento che si individua in quello compreso da €. 5.201,00 a €.
26.000,00 ed escludendo la voce relativa all'istruttoria che non si
è svolta per mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 20004/2019 R. G., così provvede:
1. Rigetta la opposizione e conferma il decreto opposto n. reg.
496/2016 emesso da questo Tribunale, in data 05.09.2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione a parte opposta delle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in €.
Pag. 11 a 12 R. G. n. 20004/2019
1.700,00 per compensi, in applicazione dei criteri indicati, oltre al rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA come per legge.
Barcellona P. G., 17/11/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got RA MO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20004/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Giuseppe
Cincotta nell'interesse di ; avv. Marco Rossi Parte_1
per sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_1
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
16/07/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nata a [...] il [...], C.F; Parte_1
residente in [...]
int.5, elett.te domiciliata in Lipari, via Prof. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta del Foro di
Barcellona P.G., che la rappresenta e difende per mandato in atti
Opponente
Contro
C.F. in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rapp.te p.t, con sede in Meste, via Terraglio, 63 assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in
Verona, vicolo S. Bernardino, 5A, ha eletto domicilio giusta
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20004/2019
procura in atti Opposta
Avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 496/2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. -
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 Agosto 2016, la opposta richiedeva il pagamento della somma di € CP_2
9.167,39, dovuta a suo dire da , a seguito del Parte_1
contratto d finanziamento n. 3110103, stipulato in Lipari con la
Banca Monte Dei Paschi di Siena e per successiva cessione del relativo credito, pro soluto, alla con atto del Controparte_2
19/06/2015.
Regolarmene notificato alla debitrice ingiunta questa proponeva opposizione con atto di citazione del 14.11.2016 ritenendo che il decreto opposto dovesse essere “… revocato poiché nessuna somma può essere pretesa dalla nei confronti della signora CP_2
. In ogni caso, in via subordinata, l'importo richiesto Parte_1
dovrà essere ridotto data la nullità delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali…”.
Riteneva infatti che le clausole del contratto fossero da valutare sulla base della “…normativa dettata dal codice del consumo ed in particolare dagli artt. 33 e seguenti d.lgs n. 206/05, in ordine alla vessatorietà delle clausole inserite in contratti standard e non oggetto di specifica contrattazione tra il professionista e il consumatore”. E così
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20004/2019
indicava come nulla la clausola “…nella parte in cui prevede la decadenza dal beneficio del termine dopo solo due rate non pagate…”, non essendo stata oggetto “…di specifica contrattazione”; stessa considerazione per la “… clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, che prevede l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento di interessi moratori pari al 15,96% su base annua”, risultando, entrambe le predette clausole “… vessatorie, sia per i costi eccessivi posti a carico del consumatore sia per difetto di trasparenza”. Lamentava poi che il “…tasso degli interessi moratori del 15,96% è stabilito in una clausola quasi illeggibile in ragione della misura dei caratteri”. Inoltre chiedeva che fosse dichiarata la vessatorietà anche della clausola relativa alle spese accessorie e chiedeva comunque la rideterminazione del debito e la prova dello stesso chiedendo conclusivamente l'accoglimento delle seguenti domande: “1)dichiarare la vessatorietà e quindi la nullità delle clausole di cui ai numeri 16 e 18 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto tra la signora Parte_1
e la Monte dei Paschi di Siena, nonché l'opponibilità di tale CP_2
nullità alla banca IFIS cessionaria, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente ripristino del versamento rateizzato e disapplicazione degli interessi moratori;
1) considerare in ogni caso non dovuti gli interessi moratori pretesi da controparte o, in subordine, ridurre la penale nella misura ritenuta equa ai sensi dell'art. 1384 c.c.; 2) ancora in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di
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cui al punto 1), ridurre la somma pretesa decurtando dal capitale e dalle rate scadute gli interessi corrispettivi compresi nelle rate perché non dovuti in caso di mora;
3) Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto, 4)
Conseguentemente dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto o comunque disporre la revoca dello stesso, per tutti i motivi esposti in narrativa 5) In via subordinata, limitare il credito alla somma che risulterà dovuta in accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3; 6) Ammettere tutti i mezzi di prova che verranno ritenuti utili e conducenti, anche in esito alla difesa avversaria Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Iscritta a ruolo la causa presso la sede centrale di questo tribunale, si costituiva la opposta con comparsa del 22.01.2018 ove contestando le ragioni di parte opponente, conclusivamente domandava di “1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare i decreti ingiuntivi opposti e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della CP_2
signora della somma di € 9.167,39 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da
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calcolarsi sul solo capitale pari a € 4.504,48 fino all'effettivo soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%...”, producendo conducente documentazione.
Chiesto inizialmente un rinvio per bonario componimento, successivamente il fascicolo era trasmesso alla sede distaccata di
Lipari presso la quale era riassunta dalla opponente che chiedeva l'accoglimento delle domande svolte “nell'atto introduttivo del giudizio n. 2100/16 RG…”.
Con comparsa datata 11.06.2019 si costituiva la opposta ribadendo le proprie argomentazione e chiedendo “…In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare i decreti ingiuntivi opposti e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della CP_2
signora della somma di € 9.167,39 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale pari a € 4.504,48 fino all'effettivo soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con
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vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”, allegando relativa documentazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e svolta la mediazione con esito negativo, con ordinanza del 24/06/2021 “… atteso quanto disposto con la ordinanza del
24.09.2020 che sono stati già concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc
e che la prosecuzione del processo non osta al completamento della mediazione che può concludersi prima che si svolga la prossima udienza…, la causa era rinviata “…per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.02.2022”.
Era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 14.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dia luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri
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probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Va poi precisato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in
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opposizione “si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”.
Ciò posto, nel caso di specie parte opponente non contesta la fonte contrattuale da cui trae origine il credito ma, sostanzialmente la validità solo di alcune clausole posto che la natura del contratto definito dalla parte opponente come
“contratto di apertura di credito mediante consegna di una carta utilizzabile presso un soggetto convenzionato” è documentalmente smentita dalla intestazione del contratto medesimo ove si legge
“Richiesta di finanziamento per acquisto Beni/Servizi”, ma non solo;
in esso è riportata la descrizione del bene, “auto Opel Corsa 4^ serie”, il cui acquisto è stato così finanziato. Inoltre, è ivi indicato il n. di rate e l'importo di ciascuna di esse oltre il TAN e il TAEG unitamente alle spese di istruttoria congiuntamente all'importo da erogare.
Orbene, nel caso in cui il credito azionato germini da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione del dell'inadempimento del debitore.
In particolare, si rileva che la Banca opposta, abbia depositato in
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giudizio il citato contratto di finanziamento (cfr all. 2 del fascicolo monitorio) recante plurime sottoscrizioni della opponente e, come detto, le specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata ed ai tassi applicati (TAN e TAEG); risulta altresì prodotto l'atto di cessione dei relativi crediti e le conseguenti comunicazioni alla debitrice. A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa al residuo dovuto di complessivi “…€ 9.167,39 di cui €
4.504,48 in linea capitale, come risulta dall'estratto conto che si produce
(doc.06), ed € 2.477,71 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996)…”, l'opponente, senza provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitato a lamentare la nullità di alcune clausole che però appaiono sottoscritte dalla opponente e così regolari anche in quanto non determinanti squilibri in danno della stessa.
Infatti, nella chiarezza e specificità del contratto, nei termini sopra riportati, nessuna sproporzione si riscontra tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della debitrice integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo nei termini indicati nell'atto di opposizione.
Peraltro, per tutte le clausole asseritamente vessatorie la opponente afferma che non sarebbero state oggetto di “…
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specifica contrattazione tra il professionista e il consumatore” (cfr. pag.
4 dell'atto di citazione in opposizione), circostanza che, rimasta indimostrata, è smentita nella forma dalla sottoscrizione delle stesse.
Inoltre, sugli interessi di mora, essi appaiono in linea con la pattuizione contrattuale né agli stessi sono stati aggiunti ulteriori costi e spese di cui si duole la opponente.
Ed infatti, la richiesta della banca opposta appare chiara e lineare essendosi materializzata, nella indicazione dell'importo complessivamente ingiunto, solo quello pari a …€ 2.477,71 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto…oltre alla somma di €. 4.504,48 in linea capitale.
Inoltre, infondate appaiono le critiche mosse alla clausola 18 che stabilisce l'applicazione di una penale.
Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non abbiano natura vessatoria, non rientrando tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021), che, nel caso di specie comunque sussiste.
Inoltre come affermato dalla stessa opposta, “… nonostante la
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previsione pattizia non ha applicato alcuna penale alla signora
per il suo inadempimento (cfr. estratto conto certificato, doc. Parte_1
6 monitorio)” che mostra, fra l'altro, la carenza di interesse ex art. 100 cpc, sul punto, di parte opponente.
Anche la decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
Ne consegue così il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo nella misura determinata, mancando questioni particolarmente complesse secondo i valori minimi del DM 55/2014 aggiornati sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo lo scaglione di riferimento che si individua in quello compreso da €. 5.201,00 a €.
26.000,00 ed escludendo la voce relativa all'istruttoria che non si
è svolta per mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 20004/2019 R. G., così provvede:
1. Rigetta la opposizione e conferma il decreto opposto n. reg.
496/2016 emesso da questo Tribunale, in data 05.09.2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione a parte opposta delle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in €.
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1.700,00 per compensi, in applicazione dei criteri indicati, oltre al rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA come per legge.
Barcellona P. G., 17/11/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got RA MO
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