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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/10/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2412 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato ALESSIA TREVISAN in virtù di procura in atti
Parte ricorrente e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CATERINA ORIGLIA in virtù di procura in atti
Parte convenuta nonché
, rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avvocati SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA in virtù di procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
Conclusioni (v. udienza del 07/10/2025):
La ricorrente e la resistente nel merito, hanno concluso Controparte_1 chiedendo di:
“- disporre che l'importo della pensione di reversibilità relativa a Parte_2 sia corrisposto, con effetto a decorrere dall'1/12/2024, per il 60% in favore di Pt_1
1 Cod. Fisc. , e per il restante 40% in favore Parte_1 C.F._1 di Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
- ordinare ad , quale ente erogatore obbligato, a versare le somme nelle quote CP_3 individuate”; quanto alle spese di lite: la ricorrente: “chiede la compensazione delle spese di lite”; la resistente “chiede un contributo alle spese di lite”; Controparte_1 il resistente “si rimette alla decisione del Tribunale e richiama le conclusioni CP_3 della propria memoria di costituzione”:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le CP_ quote di rispettiva spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento CP_ avente efficacia costitutiva e, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite;
rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/02/2025, ha chiesto l'attribuzione Parte_1 di una quota della pensione di reversibilità, nonché degli assegni ed altri emolumenti spettanti a quale coniuge superstite di Controparte_1 Parte_2 deceduto in data 09/11/2024, chiedendo, altresì, che tali somme le fossero corrisposte CP_ direttamente dall' quale ente previdenziale del defunto.
A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere stata sposata con Parte_1 dal 16/08/1959 al 26/11/2001, allorché i coniugi, comparsi Parte_2 dinanzi al Tribunale di Firenze, avevano concordato di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo da parte del di versare a favore della la somma mensile di £ 1.200.000,00 a titolo Parte_2 Pt_1 di assegno divorzile;
di non essersi risposata;
che il aveva successivamente Parte_2 contratto matrimonio con in data 25/07/2002; che Controparte_1 Parte_2 era deceduto in data 09/11/2024; che lo stesso, alla data del decesso,
[...]
CP_ percepiva una pensione da parte dell' di avere diritto a percepire una quota di tale
2 pensione, stante la durata del rapporto coniugale tra la medesima ricorrente e l'ex coniuge deceduto, e l'entità dell'assegno divorzile pattuito in sede di divorzio.
Si è costituita la quale ha chiesto al Tribunale, previa verifica dei Controparte_1 presupposti previsti dalla legge, di determinare la quota pretesa dall'ex coniuge divorziata nella misura del 50% ovvero in misura pari o inferiore a quella già accantonata dall' ; che tale somma le fosse corrisposta direttamente dall'ente CP_3 previdenziale;
e che la ricorrente fosse condannata a rifonderle le spese di lite del presente giudizio.
Si è costituito , il quale, nulla opponendo in ordine alla ripartizione delle quote, ha CP_3 concluso come sopra precisato.
All'udienza del 07/10/2025 e hanno concluso Parte_1 Controparte_1 in conformità alla proposta formulata dal Giudice, come in epigrafe riportato.
2. Il presente giudizio può essere definito accogliendo le concordi conclusioni delle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e sono in armonia con la principale finalità solidaristica dell'istituto.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, e considerata la natura necessaria del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- dispone che , , corrisponda la pensione CP_3 Controparte_4 relativa al defunto nella misura del 60% ad Parte_2 Parte_1
Cod. Fisc. , e del restante 40% a
[...] C.F._1 [...]
Cod. Fisc. , con decorrenza dall'01/12/2024 CP_1 C.F._2 compreso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, in data 7 ottobre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2412 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato ALESSIA TREVISAN in virtù di procura in atti
Parte ricorrente e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CATERINA ORIGLIA in virtù di procura in atti
Parte convenuta nonché
, rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avvocati SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA in virtù di procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
Conclusioni (v. udienza del 07/10/2025):
La ricorrente e la resistente nel merito, hanno concluso Controparte_1 chiedendo di:
“- disporre che l'importo della pensione di reversibilità relativa a Parte_2 sia corrisposto, con effetto a decorrere dall'1/12/2024, per il 60% in favore di Pt_1
1 Cod. Fisc. , e per il restante 40% in favore Parte_1 C.F._1 di Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
- ordinare ad , quale ente erogatore obbligato, a versare le somme nelle quote CP_3 individuate”; quanto alle spese di lite: la ricorrente: “chiede la compensazione delle spese di lite”; la resistente “chiede un contributo alle spese di lite”; Controparte_1 il resistente “si rimette alla decisione del Tribunale e richiama le conclusioni CP_3 della propria memoria di costituzione”:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le CP_ quote di rispettiva spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento CP_ avente efficacia costitutiva e, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite;
rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/02/2025, ha chiesto l'attribuzione Parte_1 di una quota della pensione di reversibilità, nonché degli assegni ed altri emolumenti spettanti a quale coniuge superstite di Controparte_1 Parte_2 deceduto in data 09/11/2024, chiedendo, altresì, che tali somme le fossero corrisposte CP_ direttamente dall' quale ente previdenziale del defunto.
A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere stata sposata con Parte_1 dal 16/08/1959 al 26/11/2001, allorché i coniugi, comparsi Parte_2 dinanzi al Tribunale di Firenze, avevano concordato di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo da parte del di versare a favore della la somma mensile di £ 1.200.000,00 a titolo Parte_2 Pt_1 di assegno divorzile;
di non essersi risposata;
che il aveva successivamente Parte_2 contratto matrimonio con in data 25/07/2002; che Controparte_1 Parte_2 era deceduto in data 09/11/2024; che lo stesso, alla data del decesso,
[...]
CP_ percepiva una pensione da parte dell' di avere diritto a percepire una quota di tale
2 pensione, stante la durata del rapporto coniugale tra la medesima ricorrente e l'ex coniuge deceduto, e l'entità dell'assegno divorzile pattuito in sede di divorzio.
Si è costituita la quale ha chiesto al Tribunale, previa verifica dei Controparte_1 presupposti previsti dalla legge, di determinare la quota pretesa dall'ex coniuge divorziata nella misura del 50% ovvero in misura pari o inferiore a quella già accantonata dall' ; che tale somma le fosse corrisposta direttamente dall'ente CP_3 previdenziale;
e che la ricorrente fosse condannata a rifonderle le spese di lite del presente giudizio.
Si è costituito , il quale, nulla opponendo in ordine alla ripartizione delle quote, ha CP_3 concluso come sopra precisato.
All'udienza del 07/10/2025 e hanno concluso Parte_1 Controparte_1 in conformità alla proposta formulata dal Giudice, come in epigrafe riportato.
2. Il presente giudizio può essere definito accogliendo le concordi conclusioni delle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e sono in armonia con la principale finalità solidaristica dell'istituto.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, e considerata la natura necessaria del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- dispone che , , corrisponda la pensione CP_3 Controparte_4 relativa al defunto nella misura del 60% ad Parte_2 Parte_1
Cod. Fisc. , e del restante 40% a
[...] C.F._1 [...]
Cod. Fisc. , con decorrenza dall'01/12/2024 CP_1 C.F._2 compreso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, in data 7 ottobre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
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