CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400992367572177726777 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere di cui in epigrafe della Ato CT3 Resistente_1 Spa, in liquidazione, presumibilmente relativa a TIA anni di imposta dal 2008 al 2012, notificata in data 17/12/2024, dell'importo di € 2.700,32
Deduce la mancata notifica dei pregressi atti di ingiunzione e l'omessa allegazione degli atti sui quali l'intimazione si fonda e l'intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale e il difetto di adeguata motivazione.
Si è costituta Resistente_1 Spa in liquidazione, rilevando la regolare notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento sottostanti, il mancato decorso della prescrizione quinquennale e la sufficienza della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dagli atti allegati da parte resistente risulta che il 15.2.2017 è avvenuta la regolare notifica, per compiuta giacenza, di pregressa ingiunzione di pagamento e il 21.8.2017 di altra ingiunzione, entrambe mai impugnate;
risulta altresì la notifica di altra precedente intimazione il 29.1.2022 .
La mancata impugnazione di tali atti ha comportato la definitività degli accertamenti ivi contenuti.
Al riguardo deve altresì osservarsi che, come puntualizzato da ultimo da Cass n. 6436 del 11/03/2025, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Precluse le vicende estintive anteriori, per il periodo successivo nessuna prescrizione quinquennale si è verificata
Ciò anche alla luce della normativa emergenziale Covid-19
Infatti, non solo deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall' art. 67 D.L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03 e il 31.05.2020, ma va richiamata anche l'applicazione dell'art. 68 del D.L.
17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
E da ultimo Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Nessun vizio proprio di motivazione infine sussiste considerato che a tal fine sufficiente il rinvio per relationem ai pregressi atti presupposti.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice
(dott. Francesco Distefano)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400992367572177726777 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere di cui in epigrafe della Ato CT3 Resistente_1 Spa, in liquidazione, presumibilmente relativa a TIA anni di imposta dal 2008 al 2012, notificata in data 17/12/2024, dell'importo di € 2.700,32
Deduce la mancata notifica dei pregressi atti di ingiunzione e l'omessa allegazione degli atti sui quali l'intimazione si fonda e l'intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale e il difetto di adeguata motivazione.
Si è costituta Resistente_1 Spa in liquidazione, rilevando la regolare notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento sottostanti, il mancato decorso della prescrizione quinquennale e la sufficienza della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dagli atti allegati da parte resistente risulta che il 15.2.2017 è avvenuta la regolare notifica, per compiuta giacenza, di pregressa ingiunzione di pagamento e il 21.8.2017 di altra ingiunzione, entrambe mai impugnate;
risulta altresì la notifica di altra precedente intimazione il 29.1.2022 .
La mancata impugnazione di tali atti ha comportato la definitività degli accertamenti ivi contenuti.
Al riguardo deve altresì osservarsi che, come puntualizzato da ultimo da Cass n. 6436 del 11/03/2025, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Precluse le vicende estintive anteriori, per il periodo successivo nessuna prescrizione quinquennale si è verificata
Ciò anche alla luce della normativa emergenziale Covid-19
Infatti, non solo deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall' art. 67 D.L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03 e il 31.05.2020, ma va richiamata anche l'applicazione dell'art. 68 del D.L.
17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
E da ultimo Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Nessun vizio proprio di motivazione infine sussiste considerato che a tal fine sufficiente il rinvio per relationem ai pregressi atti presupposti.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice
(dott. Francesco Distefano)