Articolo 85 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 84Articolo 86
Versione
1 gennaio 1992
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 85.
(Esecuzione sui beni sequestrati)
1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice".
----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 ,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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