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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2024, n. 26622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26622 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Di EF IM, nato a [...] il [...] 2) Di LA GI, nato a [...] il [...] 3) EO CO, nato a [...] il [...] 4) SI AV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 17/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ‘1\ generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, Avv. Domenico Di Tullio, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 26622 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui il Tribunale di Roma, in data 12 aprile 2021, aveva disposto: - la condanna di IM di EF, GI Di LA, CO EO e AV SI alle pene ritenute di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, con esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen., nonché di lesioni aggravate, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed unificati i reati nel vincolo della continuazione - quanto a IM di EF, anche con quelli di cui alla sentenza di applicazione di pena pronunciata nei suoi confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 20 novembre 2019; - il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Di LA, EO e SI;
- la condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, PA SO e IE OI, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento delle relative spese ed accessori. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati Di EF, Di LA, IU e SI, con atto unico redatto dal comune difensore Avv. Domenico di Tullio, in cui sono articolati i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. 2.1 Violazione dell'art. 601, commi 1 e 2, cod. proc. pen;
nullità assoluta della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione di appello agli imputati Di LA, EO e SI. La sentenza impugnata è viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, in quanto ai deducenti non è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza fissata dalla Corte di appello. L'avviso inviato al comune difensore domiciliatario, rituale per uno solo degli assistiti, non è in grado di sanare il vizio, che ha inficiato la corretta costituzione del rapporto processuale nei confronti degli altri. 2.2. Violazione dell'art. 601, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; nullità del decreto di citazione per l'appello nei confronti di Di EF per inosservanza degli artt. 148 e 171, lett. b), cod. proc. pen. L'unica notifica pervenuta al difensore, anche nella sua veste di domiciliatario, è nulla per incertezza assoluta sul destinatario, in quanto non indicato nell'oggetto della PEC. La nullità è assoluta ed insanabile, ma anche, a voler ritenere che si tratti di nullità a regime intermedio, la difesa non può ritenersi decaduta dalla relativa eccezione in quanto il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare, secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis di. n. 137 del 2020. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per mancata applicazione del principio del ne bis in idem. Per i medesimi fatti gli imputati EO, Di LA e SI erano già stati sottoposti a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli artt. 674, 349 e 633 cod. pen., e tali reati risultano estinti per esito positivo della messa alla prova con pronuncia definitiva. La relativa questione non è stata formalizzata nei motivi di appello per il difetto di notifica di cui al precedente capo. Vi è assoluta identità del fatto giudicato, nella sua dimensione storico- naturalistica, con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona che lo hanno connotato, con quello per cui si procede. Coincidono le azioni concrete contestate, seppur diversamente qualificate nel pregresso giudizio in termini di getto pericoloso di cose. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato di EF. L'imputato risulta averne già fruito nel giudizio esitato nella sentenza di applicazione di pena del Giudice dell'udienza preliminare di Roma del 20 novembre 2019 (proc. n. 2158/2019), in relazione a reati realizzati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con quelli per cui è oggi sottoposto a giudizio. La pena complessiva, tenuto conto che si tratta di fatti unificabili nel vincolo della continuazione, rientra nei limiti dettati dall'art. 163 cod. pen. e non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 164 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2, Il primo motivo prospettato, di nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione di appello agli imputati Di LA, EO e SI, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado indica nel difensore di fiducia, Avv. Domenico di Tullio, il domiciliatario, "giusta nomina in atti" e in ragione di tale circostanza la notifica risulta essere stata inviata al domicilio digitale dello stesso, tramite posta elettronica certificata, divenuta modalità di notifica ordinaria a mente dell'art. 148 3 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, vigente ratione temporis. Il difensore si duole, con il motivo proposto, che tale notifica sia avvenuta con atto unico. Dagli atti di causa, accessibili in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), e dalla stessa produzione difensiva allegata al ricorso, emerge che l'atto notificato contiene l' indicazione di tutti i nominativi degli assistiti del domiciliatario, e dunque anche dei deducenti Di LA, SI e EO. E' stato affermato da questa Corte di legittimità, con indirizzo che il Collegio condivide e al quale deve darsi continuità, essendone rimasti invariati i presupposti argomentativi pure nel vigore della disciplina delle notificazioni introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, che, in tema di notificazione al difensore mediante PEC, l'invio dell'atto da notificare in copia unica al difensore, sia in tale qualità, sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non dà luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528 - 01). Deve tenersi conto, al riguardo, delle peculiarità del mezzo tecnologico utilizzato, con cui la copia informatica dell'atto notificato è messa nella definitiva disponibilità del destinatario, il quale può prenderne visione in ogni tempo mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, nonché stamparlo ed inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o di costi (Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 - 01). Il principio deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi - che ricorre nella specie - in cui gli imputati siano più di uno, le posizioni siano assolutamente sovrapponibili, il difensore sia lo stesso e l'atto elenchi espressamente gli imputati cui la notificazione si riferisce (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, El Hachmi, Rv. 260853). Del resto va rilevato che l'art. 54 disp. att. cod. proc. pen., in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, laddove stabilisce che debba essere formato un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari, si riferisce alle notifiche eseguite mediante ufficiale giudiziario e mediante polizia giudiziaria, dunque in copia cartacea e non per via telematica. E comunque la disposizione non è sanzionata da nullità, vizio che non può essere ipotizzato, in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen.. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi incertezze sul destinatario Di EF, il cui nominativo risulta compiutamente dal contenuto del decreto di citazione per il giudizi di appello, a prescindere da quello 4 che è indicato nell'oggetto della PEC con cui la notifica è stata trasmessa. Che la PEC non contenesse alcun testo è smentito proprio dalla produzione - e dalle stesse deduzioni - difensive. 4. Il terzo motivo, relativo alle posizioni degli imputati Di LA, EO e SI, è infondato. Non ricorrendo alcun vizio di notifica dell'atto di citazione per l'appello, il motivo è precluso, non essendo stata la questione devoluta in appello. 5. In ogni caso deve considerarsi che, secondo un indirizzo oramai sedimentato, espresso da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, non essendo dunque sufficiente la sola identità della condotta ( in tal senso, più di recente, Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01). Con riguardo all'effetto preclusivo connesso alla contestazione di un reato in concorso formale con il reato già giudicato, si è ribadito che esso opera nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta - nesso causale - evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717 - 01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha evidenziato che soltanto qualora il giudice abbia escluso che tra le norme incriminatrici vige un rapporto di specialità (ex artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongono in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro, è dato attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, se pure il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. In relazione all'art. 4, prot. n. 7 CEDU, fonte convenzionale della garanzia, a tenore del quale «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato» si è osservato che, a partire dalla sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 LO c. Russia, la CEDU individua la portata dell'effetto preclusivo, rispetto alla celebrazione di un secondo giudizio, sulla base del più favorevole criterio dell'ídem factum, aderendo ad una concezione naturalistica del fatto, senza peraltro collocare quest'ultimo nella sfera della sola azione o omissione posta in essere dall'agente e trascurando l'evento naturalistico verificatosi per effetto della condotta ed il relativo nesso di causalità. Tuttavia, la stessa Consulta ha osservato che una interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., svincolata dalla sola condotta ed estesa all'oggetto fisico di essa o all'evento in senso naturalistico - conformemente all'insegnamento espresso dalle Sez. U Donati, citate - non si pone in contrasto con la garanzia convenzionale come interpretata dalla giurisprudenza europea. A proposito della regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, si è rilevato dalla Corte costituzionale che il giudice del merito non è esonerato dall'indagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sicché il divieto del ne bis in idem non opera per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione. L'autorità giudiziaria, infatti, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve «porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione;
con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati. Con la sentenza n. 200 del 2016 è .stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale» (v. sent. Montagna, cit.). 5. Tanto premesso, l'art. 674 cod. pen. - per cui si è proceduto nei confronti degli imputati deducenti, con riguardo al lancio dalle finestre dell'edificio oggetto di sgombero di urina, olio, farina, uova, candeggina, detersivi e vernici, pezzi di mobilio e utensili - individua una contravvenzione di pericolo, che si connota per il presupposto dell'attitudine della condotta incriminata di getto di cose ad offendere od imbrattare, ovvero ad arrecare molestia alle persone (Sez. 3, n. 48406 del 18/10/2019, Livello, Rv. 278259 - 01), offesa e molestia, per quanto qui di interesse, del tutto genericamente indicate. Avuto riguardo ai reati di lesioni e resistenza oggi in addebito, si osserva che, se il fatto è in parte coincidente dal punto di vista naturalistico, di contro, le lesioni, ossia l'evento pregiudizievole per la integrità fisica del soggetto costituente l'effetto della condotta, non risultano considerate dalla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. Stessa cosa è a dirsi a proposito del 6 compimento dell'atto d'ufficio, quale elemento costitutivo del reato di resistenza, che la anzidetta contravvenzione non contempla. Ragionando in termini di oggettività giuridica della condotta, non è configurabile, poi, alcun rapporto di specialità, né di assorbimento, tra il reato di getto pericoloso di cose, posto a tutela della incolumità pubblica, ed i reati di lesioni, posto a tutela della incolumità individuale, e di resistenza, posto a tutela della pubblica amministrazione, sicché conclusivamente deve escludersi che ricorra la preclusione stabilita dall'art. 649 cod. proc. pen., atteso che il nuovo giudizio ha ad oggetto fatti diversi, sulla base della triade condotta-nesso causale- evento. 6. Il quarto motivo è generico. Il diniego della sospensione condizionale nei confronti di Di EF è fondato dalla Corte di merito sull'assenza di prognosi favorevole quanto alla capacità del medesimo di astenersi dalla commissione di ulteriori reati, dedotta dalle segnalazioni di polizia, dunque dalle pendenze a suo carico, oltre che dalla capacità a delinquere emergente dagli atti processuali. Se è vero che, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con il pregresso reato, già giudicato, non può ritenersi sussistente la condizione ostativa dell'avere fruito del beneficio in due precedenti occasioni, è vero che la difesa non si confronta con la predetta valutazione prognostica, pur espressa in termini stringati e mediante il rinvio alla ricostruzione della vicenda processuale operata dai Giudici di primo grado, per i quali Di EF ha avuto un ruolo di incitamento nei confronti degli occupanti, ai quali impartiva disposizioni perentorie su come rallentare la salita degli operanti, ed era tra coloro che hanno posizionato oggetti pericolanti lungo le rampe delle scale. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare, per ciascuno di essi, nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 7 Il Presid
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ‘1\ generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, Avv. Domenico Di Tullio, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 26622 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui il Tribunale di Roma, in data 12 aprile 2021, aveva disposto: - la condanna di IM di EF, GI Di LA, CO EO e AV SI alle pene ritenute di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, con esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen., nonché di lesioni aggravate, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed unificati i reati nel vincolo della continuazione - quanto a IM di EF, anche con quelli di cui alla sentenza di applicazione di pena pronunciata nei suoi confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 20 novembre 2019; - il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Di LA, EO e SI;
- la condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, PA SO e IE OI, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento delle relative spese ed accessori. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati Di EF, Di LA, IU e SI, con atto unico redatto dal comune difensore Avv. Domenico di Tullio, in cui sono articolati i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. 2.1 Violazione dell'art. 601, commi 1 e 2, cod. proc. pen;
nullità assoluta della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione di appello agli imputati Di LA, EO e SI. La sentenza impugnata è viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, in quanto ai deducenti non è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza fissata dalla Corte di appello. L'avviso inviato al comune difensore domiciliatario, rituale per uno solo degli assistiti, non è in grado di sanare il vizio, che ha inficiato la corretta costituzione del rapporto processuale nei confronti degli altri. 2.2. Violazione dell'art. 601, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; nullità del decreto di citazione per l'appello nei confronti di Di EF per inosservanza degli artt. 148 e 171, lett. b), cod. proc. pen. L'unica notifica pervenuta al difensore, anche nella sua veste di domiciliatario, è nulla per incertezza assoluta sul destinatario, in quanto non indicato nell'oggetto della PEC. La nullità è assoluta ed insanabile, ma anche, a voler ritenere che si tratti di nullità a regime intermedio, la difesa non può ritenersi decaduta dalla relativa eccezione in quanto il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare, secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis di. n. 137 del 2020. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per mancata applicazione del principio del ne bis in idem. Per i medesimi fatti gli imputati EO, Di LA e SI erano già stati sottoposti a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli artt. 674, 349 e 633 cod. pen., e tali reati risultano estinti per esito positivo della messa alla prova con pronuncia definitiva. La relativa questione non è stata formalizzata nei motivi di appello per il difetto di notifica di cui al precedente capo. Vi è assoluta identità del fatto giudicato, nella sua dimensione storico- naturalistica, con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona che lo hanno connotato, con quello per cui si procede. Coincidono le azioni concrete contestate, seppur diversamente qualificate nel pregresso giudizio in termini di getto pericoloso di cose. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato di EF. L'imputato risulta averne già fruito nel giudizio esitato nella sentenza di applicazione di pena del Giudice dell'udienza preliminare di Roma del 20 novembre 2019 (proc. n. 2158/2019), in relazione a reati realizzati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con quelli per cui è oggi sottoposto a giudizio. La pena complessiva, tenuto conto che si tratta di fatti unificabili nel vincolo della continuazione, rientra nei limiti dettati dall'art. 163 cod. pen. e non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 164 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2, Il primo motivo prospettato, di nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione di appello agli imputati Di LA, EO e SI, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado indica nel difensore di fiducia, Avv. Domenico di Tullio, il domiciliatario, "giusta nomina in atti" e in ragione di tale circostanza la notifica risulta essere stata inviata al domicilio digitale dello stesso, tramite posta elettronica certificata, divenuta modalità di notifica ordinaria a mente dell'art. 148 3 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, vigente ratione temporis. Il difensore si duole, con il motivo proposto, che tale notifica sia avvenuta con atto unico. Dagli atti di causa, accessibili in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), e dalla stessa produzione difensiva allegata al ricorso, emerge che l'atto notificato contiene l' indicazione di tutti i nominativi degli assistiti del domiciliatario, e dunque anche dei deducenti Di LA, SI e EO. E' stato affermato da questa Corte di legittimità, con indirizzo che il Collegio condivide e al quale deve darsi continuità, essendone rimasti invariati i presupposti argomentativi pure nel vigore della disciplina delle notificazioni introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, che, in tema di notificazione al difensore mediante PEC, l'invio dell'atto da notificare in copia unica al difensore, sia in tale qualità, sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non dà luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528 - 01). Deve tenersi conto, al riguardo, delle peculiarità del mezzo tecnologico utilizzato, con cui la copia informatica dell'atto notificato è messa nella definitiva disponibilità del destinatario, il quale può prenderne visione in ogni tempo mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, nonché stamparlo ed inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o di costi (Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 - 01). Il principio deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi - che ricorre nella specie - in cui gli imputati siano più di uno, le posizioni siano assolutamente sovrapponibili, il difensore sia lo stesso e l'atto elenchi espressamente gli imputati cui la notificazione si riferisce (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, El Hachmi, Rv. 260853). Del resto va rilevato che l'art. 54 disp. att. cod. proc. pen., in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, laddove stabilisce che debba essere formato un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari, si riferisce alle notifiche eseguite mediante ufficiale giudiziario e mediante polizia giudiziaria, dunque in copia cartacea e non per via telematica. E comunque la disposizione non è sanzionata da nullità, vizio che non può essere ipotizzato, in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen.. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi incertezze sul destinatario Di EF, il cui nominativo risulta compiutamente dal contenuto del decreto di citazione per il giudizi di appello, a prescindere da quello 4 che è indicato nell'oggetto della PEC con cui la notifica è stata trasmessa. Che la PEC non contenesse alcun testo è smentito proprio dalla produzione - e dalle stesse deduzioni - difensive. 4. Il terzo motivo, relativo alle posizioni degli imputati Di LA, EO e SI, è infondato. Non ricorrendo alcun vizio di notifica dell'atto di citazione per l'appello, il motivo è precluso, non essendo stata la questione devoluta in appello. 5. In ogni caso deve considerarsi che, secondo un indirizzo oramai sedimentato, espresso da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, non essendo dunque sufficiente la sola identità della condotta ( in tal senso, più di recente, Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01). Con riguardo all'effetto preclusivo connesso alla contestazione di un reato in concorso formale con il reato già giudicato, si è ribadito che esso opera nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta - nesso causale - evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717 - 01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha evidenziato che soltanto qualora il giudice abbia escluso che tra le norme incriminatrici vige un rapporto di specialità (ex artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongono in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro, è dato attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, se pure il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. In relazione all'art. 4, prot. n. 7 CEDU, fonte convenzionale della garanzia, a tenore del quale «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato» si è osservato che, a partire dalla sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 LO c. Russia, la CEDU individua la portata dell'effetto preclusivo, rispetto alla celebrazione di un secondo giudizio, sulla base del più favorevole criterio dell'ídem factum, aderendo ad una concezione naturalistica del fatto, senza peraltro collocare quest'ultimo nella sfera della sola azione o omissione posta in essere dall'agente e trascurando l'evento naturalistico verificatosi per effetto della condotta ed il relativo nesso di causalità. Tuttavia, la stessa Consulta ha osservato che una interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., svincolata dalla sola condotta ed estesa all'oggetto fisico di essa o all'evento in senso naturalistico - conformemente all'insegnamento espresso dalle Sez. U Donati, citate - non si pone in contrasto con la garanzia convenzionale come interpretata dalla giurisprudenza europea. A proposito della regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, si è rilevato dalla Corte costituzionale che il giudice del merito non è esonerato dall'indagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sicché il divieto del ne bis in idem non opera per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione. L'autorità giudiziaria, infatti, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve «porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione;
con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati. Con la sentenza n. 200 del 2016 è .stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale» (v. sent. Montagna, cit.). 5. Tanto premesso, l'art. 674 cod. pen. - per cui si è proceduto nei confronti degli imputati deducenti, con riguardo al lancio dalle finestre dell'edificio oggetto di sgombero di urina, olio, farina, uova, candeggina, detersivi e vernici, pezzi di mobilio e utensili - individua una contravvenzione di pericolo, che si connota per il presupposto dell'attitudine della condotta incriminata di getto di cose ad offendere od imbrattare, ovvero ad arrecare molestia alle persone (Sez. 3, n. 48406 del 18/10/2019, Livello, Rv. 278259 - 01), offesa e molestia, per quanto qui di interesse, del tutto genericamente indicate. Avuto riguardo ai reati di lesioni e resistenza oggi in addebito, si osserva che, se il fatto è in parte coincidente dal punto di vista naturalistico, di contro, le lesioni, ossia l'evento pregiudizievole per la integrità fisica del soggetto costituente l'effetto della condotta, non risultano considerate dalla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. Stessa cosa è a dirsi a proposito del 6 compimento dell'atto d'ufficio, quale elemento costitutivo del reato di resistenza, che la anzidetta contravvenzione non contempla. Ragionando in termini di oggettività giuridica della condotta, non è configurabile, poi, alcun rapporto di specialità, né di assorbimento, tra il reato di getto pericoloso di cose, posto a tutela della incolumità pubblica, ed i reati di lesioni, posto a tutela della incolumità individuale, e di resistenza, posto a tutela della pubblica amministrazione, sicché conclusivamente deve escludersi che ricorra la preclusione stabilita dall'art. 649 cod. proc. pen., atteso che il nuovo giudizio ha ad oggetto fatti diversi, sulla base della triade condotta-nesso causale- evento. 6. Il quarto motivo è generico. Il diniego della sospensione condizionale nei confronti di Di EF è fondato dalla Corte di merito sull'assenza di prognosi favorevole quanto alla capacità del medesimo di astenersi dalla commissione di ulteriori reati, dedotta dalle segnalazioni di polizia, dunque dalle pendenze a suo carico, oltre che dalla capacità a delinquere emergente dagli atti processuali. Se è vero che, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con il pregresso reato, già giudicato, non può ritenersi sussistente la condizione ostativa dell'avere fruito del beneficio in due precedenti occasioni, è vero che la difesa non si confronta con la predetta valutazione prognostica, pur espressa in termini stringati e mediante il rinvio alla ricostruzione della vicenda processuale operata dai Giudici di primo grado, per i quali Di EF ha avuto un ruolo di incitamento nei confronti degli occupanti, ai quali impartiva disposizioni perentorie su come rallentare la salita degli operanti, ed era tra coloro che hanno posizionato oggetti pericolanti lungo le rampe delle scale. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare, per ciascuno di essi, nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 7 Il Presid
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore