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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni relative all'affido e al collocamento di figli minori presentato il 09/12/2024 da:
- , Parte_1
con il difensore avv. BREGGION ERIKA;
contro
- , Controparte_1
con il difensore avv. IAIZA VALENTINA;
con l'intervento del P.M. in sede.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
- 1 -
settimane alterne con le seguenti modalità: nella prima settimana il mercoledì dalla fine dell'attività lavorativa sino al giovedì mattina quando li accompagnerà presso
l'istituto scolastico frequentato nonché dal sabato a fine scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nell'istituto scolastico;
nella seconda settimana il lunedì e il mercoledì dalla fine dell'attività lavorativa sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola nonché il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con accompagno a scuola. Fermo il resto. Il padre potrà recuperare
i giorni persi per comprovati impegni della prole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla unione tra le parti sono nati il 14.4.2011 e l'8.12.2013. Per_2 Per_1
Con decreto del 29.3.2019, premesso che la relazione tra le parti era cessata, il Tribunale di Udine aveva disciplinato le condizioni relative all'affido dei minori, al loro collocamento e al loro mantenimento in conformità a quanto concordato dai genitori.
La ricorrente ha chiesto, col ricorso in epigrafe, che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente prevedendo un diverso calendario di visite paterne.
Il resistente si è opposto alla domanda.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 17.4.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accorso discutendo la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi della prole.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
- 2 -
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di
Udine dd. 29.3.2019, fermo il resto,
1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
a settimane alterne con le seguenti modalità: nella prima settimana il mercoledì dalla fine dell'attività lavorativa sino al giovedì mattina quando li accompagnerà presso l'istituto scolastico frequentato nonché dal sabato a fine scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nell'istituto scolastico;
nella seconda settimana il lunedì e il mercoledì dalla fine dell'attività lavorativa sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà
a scuola nonché il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con accompagno a scuola;
2) dà atto che il padre potrà recuperare i giorni persi per comprovati impegni della prole;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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